Superficie delle camere e unita' abitative negli esercizi ricettivi.(GU n.13 del 27-3-2010)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 16 giugno 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 749 del 16 marzo 2009 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, e' inserito il seguente articolo 2-bis: «2-bis. In deroga all'art. 2, commi 1 e 2, negli esercizi ricettivi di cui agli artt. 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, ogni camera o unita' abitativa che presenta una superficie minima di 30 mq, puo' disporre, per l'alloggio di bambini fino ai 14 anni di eta', di una camera da letto accessoria, accessibile esclusivamente dall'interno della rispettiva camera o unita' abitativa». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 24 marzo 2009 DURNWALDER (Omissis)