REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 marzo 2009, n. 15 

  Superficie  delle  camere  e  unita'   abitative   negli   esercizi
ricettivi. 
(GU n.13 del 27-3-2010)

 
(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                   n. 25/I-II del 16 giugno 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  749  del  16
marzo 2009 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
23 maggio 1977, n. 22, e' inserito il seguente articolo 2-bis: 
    «2-bis. In deroga  all'art.  2,  commi  1  e  2,  negli  esercizi
ricettivi di cui agli artt. 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre
1988, n. 58, e successive modifiche, ogni camera o  unita'  abitativa
che presenta una superficie minima  di  30  mq,  puo'  disporre,  per
l'alloggio di bambini fino ai 14 anni di eta', di una camera da letto
accessoria, accessibile esclusivamente dall'interno della  rispettiva
camera o unita' abitativa». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
      Bolzano, 24 marzo 2009 
 
                             DURNWALDER 
 
    (Omissis)