REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2004, n. 48 

Ripristino del contributo previsto dalla legge regionale n. 13/1984.
(GU n.17 del 30-4-2005)

(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 del
                          24 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
La seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  personale in servizio presso la struttura di cui all'Art.
14  comma  1  della  legge regionale n. 77/1999, che gia' si avvaleva
delle condizioni contrattuali, assistenziali e previdenziali previste
dalla  legge regionale n. 13/1984, entro sessanta giorni dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge, puo' chiedere di poter esercitare
l'opzione  per  il  ripristino della situazione antecedente alla data
del 30 dicembre 1998.
    2.  Gli  effetti dell'applicazione della presente legge decorrono
dalla data di opzione.
    3.  Il  maggior  onere derivante dall'applicazione della presente
legge,  valutato  per  l'esercizio  2004  in  Euro 1.100,00, trova la
necessaria    copertura   finanziaria   nell'ambito   delle   risorse
finanziarie  iscritte nella F.O. 001 U.P.B. 005 denominata «Spese per
il funzionamento del Consiglio regionale» del bilancio della Regione.
    Per  gli  esercizi  successivi  gli  oneri saranno iscritti nella
pertinente funzione obiettivo e nella corrispondente U.P.B..
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.

      L'Aquila, 15 dicembre 2004

                                PACE