MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Autorizzazione  alla  corresponsione   del  trattamento  speciale  di
  disoccupazione  in favore  dei  lavoratori  edili licenziati  dalle
  imprese edili  ed affini impegnate  nell'area del comune di  Val di
  Sangro e zone limitrofe - provincia di Chieti.
(GU n.92 del 21-4-1999)

  Con decreto ministeriale  n. 25790 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'accertamento  dello  stato   di  grave  crisi  dell'occupazione,
intervenuto con  il decreto  ministeriale del  12 febbraio  1999, con
decorrenza  3  novembre   1997,  per  27  mesi,   e'  autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista dall'art.  7, della legge 23 luglio 1991,  n. 223, in
favore dei lavoratori edili licenziati  dalle imprese edili ed affini
impegnate nell'area e nelle attivita' di seguito elencate:
  area del  comune di Val di  Sangro e zone limitrofe  - provincia di
Chieti,  territori   dei  comuni  di  Lanciano,   S.  Vito  Chietino,
Fossacesia,  Torino  di Sangro,  Paglieta,  Atessa,  Bomba, Villa  S.
Maria, Quadri,  Gamberale, Colle di Mezzo,  Roccascalegna, Torricella
Peligna, Casoli,  Altino, Rocca  S. Giovanni, Ortona,  Francavilla al
Mare,    Mozzagrogna,   Castelfrentano,    Perano,   Pennapiedimonte,
Pietrafarrazzana, Pizzoferrato, Roio del  Sangro, Santa Maria Imbaro,
Rosello, S. Eusanio del Sangro, Tornareccio, Archi, Civita Luparella,
Fallo, Pollutri, Casalbordino, Villa Alfonsina.
  Imprese     impegnate    nel     raddoppio    linea     ferroviaria
Ortona-Casalbordino, per il  periodo dal 3 novembre 1997  al 2 maggio
1998.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 3 novembre 1998 al 2 maggio 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 3 maggio 1999 al 2 novembre 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente  prorogato  dal 3  novembre  1999  al 2  febbraio  2000
(limite massimo).