N. 902 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 1997
N. 902 Ordinanza emessa il 27 novembre 1997 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Sinistro Simona Circolazione stradale - Guida di veicolo privo di carta di circolazione - Previsto arresto del conducente - Irragionevolezza, stante l'equiparazione del trattamento sanzionatorio a quello stabilito per il reato di guida senza patente. (Nuovo codice della strada, art. 216, comma 6). (Cost., art. 3).(GU n.3 del 21-1-1998 )
IL PRETORE All'udienza del 27 novembre 1997 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Sinistro Simona, imputata del reato di cui all'art. 216 comma 6 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 per i seguenti motivi. Il nuovo codice della strada approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all'art. 216, comma 6, ha attribuito rilevanza penale alla condotta di chi si pone alla guida di un veicolo senza essere munito della carta di circolazione del mezzo, condotta che, invece, sotto la normativa previgente (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo risultante dalle modifiche apportate prima dalla legge 3 maggio 1967, n. 317 e, successivamente, dagli artt. 33 lett. d) e 38 comma quarto della legge 24 novembre 1981, n. 689) costituiva condotta illecita sanzionata (cfr. artt. 58, comma ottavo e 77) solamente in via amministrativa. E' ben nota a questo pretore la copiosa giurisprudenza del giudice di legittimita' delIe leggi sulla non sindacabilita' delle scelte discrezionali riservate al legislatore in materia di politica criminale, a meno che detta discrezionalita' non risulti esercitata in violazione dei criteri di ragionevolezza e eguaglianza (con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.), ma ad avviso di questo pretore la scelta operata dal legislatore con il richiamato art. 216 comma 6 decreto legislativo n. 285/1992 appare in contrasto proprio con i sopra richiamati principi. Nella vigenza della precedente normativa, infatti, il legislatore era ragionevolmente pervenuto ad una diversificazione della disciplina con riferimento a situazioni diverse, calibrando, cioe', opportunamente la risposta sanzionatoria dello Stato secondo il tipo e la gravita' di violazione commessa, riservando, in particolare, la sanzione penale all'ipotesi della guida senza patente (art. 80, tredicesimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959) per l'evidente pericolo per la pubblica incolumita' che tale condotta comporta e contemplando una mera sanzione amministrativa per il caso di guida senza documento di circolazione. La scelta del legislatore del 1992 di equiparare le due situazioni attribuendo ad entrambe le condotte rilevanza penale appare, ad avviso di questo pretore, in contrasto con il canone generale di ragionevolezza desumibile dall'art. 3, primo comma, della Costituzione perche' per entrambe le fattispecie viene attualmente prevista anche una pena restrittiva della liberta' personale (l'arresto) equiparando cosi', del tutto irragionevolmente, la condotta di chi, senza averne i requisiti e le capacita', si pone alla guida di un veicolo a motore (esponendo cosi' a gravissimo pericolo l'incolumita' pubblica) e la condotta di chi si pone alla guida di un veicolo a motore senza essere in possesso del relativo documento di circolazione (ad esempio perche' ritirato non essendosi ancora provveduto al perfezionamento di meri incombenti civilistici inerenti il passaggio di proprieta'). Quand'anche, poi, si volesse sostenere la non equiparabilita' delle due situazioni sopra descritte per la diversita' oggettiva delle condotte ivi contemplate, l'irragionevolezza della scelta legislativa sussiste ugualmente, ad avviso di questo giudice, perche', anche nell'ambito piu' circoscritto delle violazioni inerenti il possesso della carta di circolazione, si sono equiparate sotto il profilo sanzionatorio (con un allineamento "verso l'alto", cioe' verso la sanzione penale piu' grave: quella restrittiva della liberta' personale) condotte offensive di interessi totalmente diversi quali, da un lato, l'interesse alla pubblica incolumita', certamente esposto a rischio nelle ipotesi in cui taluno si ponga alla guida di un veicolo per il quale la carta di circolazione non e' mai stata rilasciata (non essendo, in tal caso, mai intervenuta da parte della p.a. competente alcuna verifica tecnica in ordine alla ricorrenza dei requisiti di sicurezza della circolazione) e, dall'altro lato, l'interesse alla regolarita' e completezza dei dati riportati sul citato documento di circolazione (come nel caso in cui il ritiro sia stato eseguito per omessa comunicazione del trasferimento di proprieta' del veicolo). Alla luce delle sopra svolte considerazioni e ritenuta la chiara incidenza della questione sul corso del processo (la Sinistro, imputata proprio di avere circolato alla guida dell'autovettura senza la prescritta carta di circolazione, si trova infatti esposta ad una eventuale condanna alla pena detentiva dell'arresto) deve pertanto procedersi alla rimessione della questione alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale innanzi prospettata; Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 24 legge 11 marzo 1953, sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 27 novembre 1997 Il pretore: Mariani 98C0015