N. 902 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 1997

                                N. 902
  Ordinanza emessa il  27  novembre  1997  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Sinistro Simona
 Circolazione   stradale   -  Guida  di  veicolo  privo  di  carta  di
    circolazione - Previsto arresto del conducente - Irragionevolezza,
    stante l'equiparazione  del  trattamento  sanzionatorio  a  quello
    stabilito per il reato di guida senza patente.
 (Nuovo codice della strada, art. 216, comma 6).
 (Cost., art. 3).
(GU n.3 del 21-1-1998 )
                              IL PRETORE
   All'udienza  del  27  novembre  1997  ha  pronunciato  la  seguente
 ordinanza nel procedimento penale contro  Sinistro  Simona,  imputata
 del reato di cui all'art. 216 comma 6 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile
 1992 per i seguenti motivi.
   Il  nuovo  codice della strada approvato con d.lgs. 30 aprile 1992,
 n. 285, all'art. 216, comma 6, ha attribuito  rilevanza  penale  alla
 condotta  di chi si pone alla guida di un veicolo senza essere munito
 della carta di circolazione del mezzo, condotta che, invece, sotto la
 normativa previgente (d.P.R.  15  giugno  1959,  n.  393,  nel  testo
 risultante dalle modifiche apportate prima dalla legge 3 maggio 1967,
 n.  317 e, successivamente, dagli artt. 33 lett. d) e 38 comma quarto
 della legge 24 novembre 1981, n. 689)  costituiva  condotta  illecita
 sanzionata  (cfr.  artt.  58,  comma  ottavo  e  77) solamente in via
 amministrativa.
   E' ben nota a questo pretore la copiosa giurisprudenza del  giudice
 di  legittimita'  delIe  leggi  sulla non sindacabilita' delle scelte
 discrezionali  riservate  al  legislatore  in  materia  di   politica
 criminale,  a  meno che detta discrezionalita' non risulti esercitata
 in violazione  dei  criteri  di  ragionevolezza  e  eguaglianza  (con
 riferimento  all'art.  3, primo comma, Cost.), ma ad avviso di questo
 pretore la scelta operata dal legislatore con il richiamato art.  216
 comma  6  decreto legislativo n. 285/1992 appare in contrasto proprio
 con i sopra richiamati principi.
   Nella vigenza della precedente normativa, infatti,  il  legislatore
 era   ragionevolmente   pervenuto   ad   una  diversificazione  della
 disciplina con riferimento a situazioni diverse,  calibrando,  cioe',
 opportunamente  la risposta sanzionatoria dello Stato secondo il tipo
 e la gravita' di violazione commessa, riservando, in particolare,  la
 sanzione  penale  all'ipotesi  della  guida  senza  patente (art. 80,
 tredicesimo  comma,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
 393/1959)  per  l'evidente  pericolo  per la pubblica incolumita' che
 tale   condotta   comporta   e   contemplando   una   mera   sanzione
 amministrativa per il caso di guida senza documento di circolazione.
   La  scelta del legislatore del 1992 di equiparare le due situazioni
 attribuendo ad entrambe  le  condotte  rilevanza  penale  appare,  ad
 avviso  di  questo  pretore,  in  contrasto con il canone generale di
 ragionevolezza   desumibile   dall'art.   3,   primo   comma,   della
 Costituzione  perche'  per  entrambe le fattispecie viene attualmente
 prevista  anche  una  pena  restrittiva  della   liberta'   personale
 (l'arresto)   equiparando  cosi',  del  tutto  irragionevolmente,  la
 condotta di chi, senza averne i requisiti e  le  capacita',  si  pone
 alla  guida  di  un  veicolo  a  motore (esponendo cosi' a gravissimo
 pericolo l'incolumita' pubblica) e la condotta di chi  si  pone  alla
 guida  di  un  veicolo a motore senza essere in possesso del relativo
 documento di circolazione (ad esempio perche' ritirato non  essendosi
 ancora  provveduto  al perfezionamento di meri incombenti civilistici
 inerenti il passaggio di proprieta').
   Quand'anche, poi, si volesse sostenere la non equiparabilita' delle
 due situazioni sopra descritte  per  la  diversita'  oggettiva  delle
 condotte ivi contemplate, l'irragionevolezza della scelta legislativa
 sussiste  ugualmente,  ad  avviso  di  questo giudice, perche', anche
 nell'ambito piu' circoscritto delle violazioni inerenti  il  possesso
 della  carta  di  circolazione,  si  sono equiparate sotto il profilo
 sanzionatorio (con un allineamento "verso  l'alto",  cioe'  verso  la
 sanzione   penale  piu'  grave:  quella  restrittiva  della  liberta'
 personale) condotte offensive di interessi totalmente diversi  quali,
 da un lato, l'interesse alla pubblica incolumita', certamente esposto
 a  rischio  nelle  ipotesi  in  cui  taluno si ponga alla guida di un
 veicolo per il quale la  carta  di  circolazione  non  e'  mai  stata
 rilasciata  (non essendo, in tal caso, mai intervenuta da parte della
 p.a. competente alcuna verifica tecnica in ordine alla ricorrenza dei
 requisiti  di  sicurezza  della  circolazione)  e,  dall'altro  lato,
 l'interesse  alla  regolarita'  e  completezza dei dati riportati sul
 citato documento di circolazione (come nel caso in cui il ritiro  sia
 stato   eseguito   per  omessa  comunicazione  del  trasferimento  di
 proprieta' del veicolo).
   Alla luce delle sopra svolte considerazioni e  ritenuta  la  chiara
 incidenza  della  questione  sul  corso  del  processo  (la Sinistro,
 imputata proprio di avere circolato alla guida dell'autovettura senza
 la prescritta carta di circolazione, si trova infatti esposta ad  una
 eventuale  condanna  alla  pena detentiva dell'arresto) deve pertanto
 procedersi alla rimessione della questione alla Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
   Ritenuto    che    il    giudizio   non   possa   essere   definito
 indipendentemente  dalla  questione  di  legittimita'  costituzionale
 innanzi prospettata;
   Visti  gli  artt.  1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, 24 legge  11  marzo  1953,  sospende  il  procedimento  e  dispone
 l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata
 a  cura della cancelleria al Presidente del  Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Roma, addi' 27 novembre 1997
                          Il pretore: Mariani
 98C0015