Riordinamento del corso di laurea in scienze politiche.(GU n.280 del 1-12-1997)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1996, con il quale e' stata approvata la nuova tabella IV dell'ordinamento didattico relativa al corso di laurea in scienze politiche; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, relativo alla rideterminazione dei settori scientificodisciplinari; Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze politiche del 18 febbraio 1997 intesa ad ottenere il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche in adeguamento alla nuova tabella IV; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del Senato accademico che, rispettivamente in data 14 maggio 1997 e 4 giugno 1997, hanno approvato la proposta di riordinamento del corso di laurea in scienze politiche in base alla predetta tabella; Vista la proposta di modifica di statuto formulata al M.U.R.S.T. dalle autorita' accademiche di questa Universita' con nota n. 1345 del 26 giugno 1997; Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997, contenente indirizzi per le iniziative degli atenei nel regime transitorio dell'autonomia didattica; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: Articolo unico Gli articoli dal n. 14 al n. 26 relativi al corso di laurea in scienze politiche, sono soppressi e sostituiti con i sottoindicati articoli: "Titolo III Facolta' di scienze politiche (Tabella IV) Art. 14. - Il corso di laurea in scienze politiche, che afferisce alla facolta' di scienze politiche, ha durata quadriennale e comprende ventuno annualita' di insegnamento oltre ad almeno due annualita' di insegnamento relative a due lingue straniere. Art. 15. - Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storicopolitico, giuridico istituzionale, politicoeconomico e politicointernazionale. Art. 16. - Il corso di laurea si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione. Il biennio propedeutico comprende dieci annualita' di insegnamento; il biennio di specializzazione comprende undici annualita'. A queste vanno aggiunte le annualita' di insegnamento relative alle lingue straniere di cui all'art. 14. Tutte le discipline del primo biennio, con esclusione eventualmente di quelle relative alle lingue straniere, sono propedeutiche agli insegnamenti del biennio di specializzazione. Art. 17. - Per essere ammessi all'esame di laurea e' necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dalla struttura didattica competente. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche sul quale viene fatta menzione dell'indirizzo seguito dallo studente. Art. 18. - Gli specifici insegnamenti annuali sono individuati all'interno dei settori scientificodisciplinari indicati nel decreto ministeriale 23 giugno 1997 e riportati nei successivi articoli 19 e 21. Il consiglio della struttura didattica competente approva, con verifica quadriennale, un piano didattico statutario comprendente gli specifici insegnamenti fondamentali e/o obbligatori del primo e del secondo biennio. Stabilisce inoltre le propedeuticita' eventuali e le modalita' degli esami di profitto e di laurea. All'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso lo studente optera' per un indirizzo di specializzazione. Lo studente che non intenda seguire il piano didattico statutario in vigore, sin dal primo anno puo' presentare un piano di studi individuale ai sensi della normativa vigente. Art. 19. - Le dieci annualita' d'insegnamento relative al biennio propedeutico vanno individuate nell'ambito delle sottoelencate aree riconducibili ai settori scientificodisciplinari a fianco indicati, in ragione di una annualita' per ciascun settore indicato. In particolare almeno otto annualita' saranno scelte nell'ambito delle seguenti aree disciplinari: Istituzioni di diritto pubblico (N09X); Economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H); Scienza politica (Q02X); Sociologia generale (Q05A); Statistica (S01A); Storia moderna (M02A) o Storia contemporanea (M04X); Storia delle dottrine politiche (Q01B) o Storia delle istituzioni politiche (Q01C); Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X). Le restanti due annualita' di insegnamento saranno scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari: Diritto privato (N01X, N02X); Filosofia politica (Q01A); Organizzazione internazionale (N14X), Diritto internazionale (N14X); Politica economica (P01B); Storia contemporanea (M04X) o Storia moderna (M02A); Storia delle istituzioni politiche (Q01C) o Storia delle dottrine politiche (Q01B); Storia delle relazioni internazionali (Q04X). Per ciascuna delle aree di cui ai commi precedenti dovranno essere assicurati l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima e una adeguata formazione metodologica. Art. 20. - Il biennio di specializzazione si articola in cinque indirizzi: politicoamministrativo; politicoeconomico; politicointernazionale; politicosociale; storicopolitico. Art. 21. - Ciascun indirizzo comprende undici annualita' di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Nel piano didattico statutario sette annualita' di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio della struttura didattica competente nell'ambito delle sottoelencate aree disciplinari caratterizzanti per ogni indirizzo, riferibili ai settori scientificodisciplinari a fianco indicati: 2a. Indirizzo politicoamministrativo: Diritto amministrativo (N10X); Diritto costituzionale (N08X), Istituzioni di diritto pubblico (N08X, N09X); Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X); Diritto dell'economia (N05X); Istituzioni di diritto e procedura penale (N17X); Diritto finanziario (N13X); Diritto privato (N01X, N04X); Filosofia del diritto (N20X); Scienza politica (Q02X), Scienza dell'amministrazione (Q02X); Sociologia dell'amministrazione (Q05E), Sociologia dell'organizzazione (Q05C); Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X); Storia del movimento sindacale (M04X); Storia del diritto italiano (N19X); Storia dell'amministrazione pubblica (N19X); Storia delle istituzioni politiche (Q01C). 2b. Indirizzo politicoeconomico: Contabilita' degli enti pubblici (N10X), Economia pubblica (P01C); Demografia (S03A); Diritto commerciale (N04X); Diritto dell'economia (N05X); Econometria (P01E); Economia dello sviluppo (P01H); Economia industriale (P01I); Economia monetaria (P01F); Economia aziendale (P02A), Economia e gestione delle imprese (P02B); Organizzazione aziendale (P02D), Economia degli intermediari finanziari (P02E); Economia internazionale (P01G); Economia politica - analisi economica (P01A); Economia regionale (P01J); Matematica per l'economia (S04A); Politica economica (P01B); Scienza dell'amministrazione (Q02X); Scienza delle finanze (P01C), Economia delle istituzioni (P01C); Sociologia economica (Q05C); Statistica economica (S02X); Storia del pensiero economico (P01D). 2c. Indirizzo politicointernazionale: Diritto privato comparato (N02X), Diritto pubblico comparato (N11X); Diritto internazionale (N14X), Organizzazione internazionale (N14X), Diritti dell'uomo (N20X); Economia monetaria (P01F); Economia internazionale (P01G); Geografia politica ed economica (M06B), Economia dell'ambiente (P01B); Politica economica europea (P01B); Scienza politica (Q02X); Storia contemporanea (M04X); Storia delle relazioni internazionali (Q04X); Storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici (Q06A, Q06B); Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X); Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B); Economia dello sviluppo (P01H). 2d. Indirizzo politicosociale: Demografia (S03A); Diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X); Etnologia (M05X), Antropologia culturale (M05X); Organizzazione e pianificazione del territorio (M06B); Politica economica (P01B); Politica sociale (Q05A), Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A); Psicologia sociale (M11B), Psicologia del lavoro (M11C); Sociologia dei fenomeni politici (Q05E); Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B); Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C); Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D); Sociologia giuridica e mutamento sociale (Q05F), Sociologia della devianza (Q05G); Scienza politica (Q02X); Statistica sociale (S03B). 2e. Indirizzo storico politico: Filosofia della storia (M07C); Filosofia politica (Q01A); Geografia politica ed economica (M06B); Storia contemporanea (M04X); Storia dei Paesi islamici (L14A); Storia del diritto italiano (N19X); Storia dell'Europa orientale (M02B); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Storia delle istituzioni politiche (Q01C); Storia delle relazioni internazionali (Q04X); Storia del pensiero economico (P01D); Storia economica (P03X); Storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici (Q06A, Q06B); Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X); Storia medievale (M01X), Storia moderna (M02A). Art. 22. - I restanti quattro insegnamenti per ogni indirizzo, denominati opzionali, sono liberamente scelti dagli studenti che seguono il piano didattico statutario tra quelli attivati nella facolta'. Qualora lo studente - a norma dell'art. 4, comma 4, dell'allegato al decreto ministeriale 4 novembre 1995 - intenda scegliere uno o piu' insegnamenti opzionali tra quelli impartiti in altra facolta' dell'Ateneo di Cagliari, o di altra universita' in Italia o all'estero, dovra' preventivamente ottenere dalla struttura didattica competente l'accertamento che tali insegnamenti siano in linea con le finalita' formative dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Art. 23 (Disposizioni transitorie). - Gli studenti gia' iscritti alla facolta' potranno optare tra il nuovo ordinamento e il precedente nei limiti degli insegnamenti che saranno effettivamente attivati in facolta'. Gli studenti che abbiano gia' superato il biennio propedeutico e optino per il nuovo ordinamento dovranno modificare il proprio piano di studi con l'inserimento di scienza politica e, ove mancante, di politica economica e di diritto costituzionale italiano e comparato; l'inserimento di tali discipline non comportera' tuttavia alcun riflesso per quanto concerne il gia' avvenuto superamento del biennio. In attesa dell'approvazione dei regolamenti "generale di ateneo" e "didattico di ateneo" previsti dalle leggi n. 168/1989 e n. 341/1990, e di un conseguente regolamento di facolta' che ai sensi dell'art. 25 dello statuto dell'Universita' di Cagliari disciplini il funzionamento del consiglio o di consigli di strutture didattiche, le funzioni di competenza sono attribuite al consiglio di facolta'." Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 28 ottobre 1997 Il rettore: Mistretta