UNIVERSITA' DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1997 

Riordinamento del corso di laurea in scienze politiche.
(GU n.280 del 1-12-1997)

                             IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con regio  decreto 31  agosto 1933,  n. 1592  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi   di  Cagliari,
approvato  con regio  decreto 20  aprile 1939,  n. 1098  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Visti  gli articoli  6 e  16  della legge  9 maggio  1989, n.  168,
concernente  l'istituzione  del  Ministero dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  ministeriale 4  novembre 1995,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  13 del 17 gennaio 1996, con  il quale e' stata
approvata la nuova tabella  IV dell'ordinamento didattico relativa al
corso di laurea in scienze politiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 giugno  1997,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  n. 152 alla  Gazzetta Ufficiale n. 175  del 29
luglio   1997,    relativo   alla   rideterminazione    dei   settori
scientificodisciplinari;
  Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze politiche
del 18 febbraio 1997 intesa ad ottenere il riordinamento del corso di
laurea in scienze politiche in adeguamento alla nuova tabella IV;
  Viste le  delibere del  consiglio di  amministrazione e  del Senato
accademico che,  rispettivamente in  data 14 maggio  1997 e  4 giugno
1997,  hanno approvato  la  proposta di  riordinamento  del corso  di
laurea in scienze politiche in base alla predetta tabella;
  Vista la  proposta di modifica  di statuto formulata  al M.U.R.S.T.
dalle autorita'  accademiche di questa  Universita' con nota  n. 1345
del 26 giugno 1997;
  Vista la  nota ministeriale n.  2079 del 5 agosto  1997, contenente
indirizzi  per  le iniziative  degli  atenei  nel regime  transitorio
dell'autonomia didattica;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Cagliari,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                            Articolo unico
  Gli articoli  dal n.  14 al n.  26 relativi al  corso di  laurea in
scienze politiche,  sono soppressi  e sostituiti con  i sottoindicati
articoli:
                             "Titolo III
                    Facolta' di scienze politiche
                            (Tabella IV)
  Art. 14. -  Il corso di laurea in scienze  politiche, che afferisce
alla  facolta'  di  scienze   politiche,  ha  durata  quadriennale  e
comprende  ventuno annualita'  di  insegnamento oltre  ad almeno  due
annualita' di insegnamento relative a due lingue straniere.
  Art.  15.  - Il  corso  di  laurea  in scienze  politiche  fornisce
conoscenze  di  metodo  e   di  contenuti  culturali,  scientifici  e
professionali   per  la   formazione   interdisciplinare  nei   campi
politologico, sociologico,  storicopolitico, giuridico istituzionale,
politicoeconomico e politicointernazionale.
  Art.  16.  -  Il  corso  di   laurea  si  articola  in  un  biennio
propedeutico e in un biennio di specializzazione.
  Il biennio propedeutico comprende dieci annualita' di insegnamento;
il biennio di specializzazione  comprende undici annualita'. A queste
vanno  aggiunte le  annualita' di  insegnamento relative  alle lingue
straniere di cui all'art. 14.
  Tutte le discipline del primo biennio, con esclusione eventualmente
di  quelle relative  alle lingue  straniere, sono  propedeutiche agli
insegnamenti del biennio di specializzazione.
  Art. 17.  - Per  essere ammessi all'esame  di laurea  e' necessario
aver  superato  gli  esami  di profitto  relativi  agli  insegnamenti
indicati  nel  piano di  studi  approvato  dalla struttura  didattica
competente.  Superato  l'esame  di  laurea lo  studente  consegue  il
diploma di laurea in scienze politiche sul quale viene fatta menzione
dell'indirizzo seguito dallo studente.
  Art.  18. -  Gli  specifici insegnamenti  annuali sono  individuati
all'interno dei settori  scientificodisciplinari indicati nel decreto
ministeriale 23 giugno 1997 e  riportati nei successivi articoli 19 e
21.
  Il  consiglio della  struttura  didattica  competente approva,  con
verifica quadriennale, un piano didattico statutario comprendente gli
specifici insegnamenti  fondamentali e/o obbligatori del  primo e del
secondo biennio. Stabilisce inoltre le propedeuticita' eventuali e le
modalita' degli esami di profitto e di laurea.
  All'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso lo studente optera'
per un indirizzo di specializzazione.
  Lo studente che  non intenda seguire il  piano didattico statutario
in  vigore, sin  dal primo  anno puo'  presentare un  piano di  studi
individuale ai sensi della normativa vigente.
  Art. 19. -  Le dieci annualita' d'insegnamento  relative al biennio
propedeutico vanno  individuate nell'ambito delle  sottoelencate aree
riconducibili ai  settori scientificodisciplinari a  fianco indicati,
in ragione di una annualita' per ciascun settore indicato.
  In particolare  almeno otto  annualita' saranno  scelte nell'ambito
delle seguenti aree disciplinari:
   Istituzioni di diritto pubblico (N09X);
   Economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H);
   Scienza politica (Q02X);
   Sociologia generale (Q05A);
   Statistica (S01A);
   Storia moderna (M02A) o Storia contemporanea (M04X);
  Storia delle  dottrine politiche (Q01B) o  Storia delle istituzioni
politiche (Q01C);
   Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X).
  Le  restanti   due  annualita'   di  insegnamento   saranno  scelte
all'interno delle seguenti aree disciplinari:
   Diritto privato (N01X, N02X);
   Filosofia politica (Q01A);
  Organizzazione   internazionale   (N14X),  Diritto   internazionale
(N14X);
   Politica economica (P01B);
   Storia contemporanea (M04X) o Storia moderna (M02A);
  Storia delle  istituzioni politiche (Q01C) o  Storia delle dottrine
politiche (Q01B);
   Storia delle relazioni internazionali (Q04X).
  Per ciascuna delle aree di  cui ai commi precedenti dovranno essere
assicurati   l'acquisizione  dei   principi  fondamentali   attinenti
all'area medesima e una adeguata formazione metodologica.
  Art. 20.  - Il  biennio di specializzazione  si articola  in cinque
indirizzi:
   politicoamministrativo;
   politicoeconomico;
   politicointernazionale;
   politicosociale;
   storicopolitico.
  Art.  21.  -  Ciascun  indirizzo  comprende  undici  annualita'  di
insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali.
  Nel  piano didattico  statutario sette  annualita' di  insegnamento
sono  rese  obbligatorie  dal  consiglio  della  struttura  didattica
competente   nell'ambito   delle  sottoelencate   aree   disciplinari
caratterizzanti   per   ogni   indirizzo,   riferibili   ai   settori
scientificodisciplinari a fianco indicati:
 2a. Indirizzo politicoamministrativo:
  Diritto amministrativo (N10X);
  Diritto  costituzionale  (N08X),  Istituzioni di  diritto  pubblico
(N08X, N09X);
  Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);
  Diritto dell'economia (N05X);
  Istituzioni di diritto e procedura penale (N17X);
  Diritto finanziario (N13X);
  Diritto privato (N01X, N04X);
  Filosofia del diritto (N20X);
  Scienza politica (Q02X), Scienza dell'amministrazione (Q02X);
  Sociologia       dell'amministrazione      (Q05E),       Sociologia
dell'organizzazione (Q05C);
  Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);
  Storia del movimento sindacale (M04X);
  Storia del diritto italiano (N19X);
  Storia dell'amministrazione pubblica (N19X);
  Storia delle istituzioni politiche (Q01C).
 2b. Indirizzo politicoeconomico:
  Contabilita' degli enti pubblici (N10X), Economia pubblica (P01C);
  Demografia (S03A);
  Diritto commerciale (N04X);
  Diritto dell'economia (N05X);
  Econometria (P01E);
  Economia dello sviluppo (P01H);
  Economia industriale (P01I);
  Economia monetaria (P01F);
  Economia  aziendale  (P02A),  Economia  e  gestione  delle  imprese
(P02B);
  Organizzazione  aziendale   (P02D),  Economia   degli  intermediari
finanziari (P02E);
  Economia internazionale (P01G);
  Economia politica - analisi economica (P01A);
  Economia regionale (P01J);
  Matematica per l'economia (S04A);
  Politica economica (P01B);
  Scienza dell'amministrazione (Q02X);
  Scienza delle finanze (P01C), Economia delle istituzioni (P01C);
  Sociologia economica (Q05C);
  Statistica economica (S02X);
  Storia del pensiero economico (P01D).
 2c. Indirizzo politicointernazionale:
  Diritto  privato  comparato   (N02X),  Diritto  pubblico  comparato
(N11X);
  Diritto   internazionale   (N14X),  Organizzazione   internazionale
(N14X), Diritti dell'uomo (N20X);
  Economia monetaria (P01F);
  Economia internazionale (P01G);
  Geografia  politica  ed  economica (M06B),  Economia  dell'ambiente
(P01B);
  Politica economica europea (P01B);
  Scienza politica (Q02X);
  Storia contemporanea (M04X);
  Storia delle relazioni internazionali (Q04X);
  Storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici (Q06A, Q06B);
  Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);
  Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);
  Economia dello sviluppo (P01H).
 2d. Indirizzo politicosociale:
  Demografia (S03A);
  Diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X);
  Etnologia (M05X), Antropologia culturale (M05X);
  Organizzazione e pianificazione del territorio (M06B);
  Politica economica (P01B);
  Politica  sociale  (Q05A),  Metodologia  e  tecnica  della  ricerca
sociale (Q05A);
  Psicologia sociale (M11B), Psicologia del lavoro (M11C);
  Sociologia dei fenomeni politici (Q05E);
  Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);
  Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);
  Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);
  Sociologia giuridica  e mutamento sociale (Q05F),  Sociologia della
devianza (Q05G);
  Scienza politica (Q02X);
  Statistica sociale (S03B).
 2e. Indirizzo storico politico:
  Filosofia della storia (M07C);
  Filosofia politica (Q01A);
  Geografia politica ed economica (M06B);
  Storia contemporanea (M04X);
  Storia dei Paesi islamici (L14A);
  Storia del diritto italiano (N19X);
  Storia dell'Europa orientale (M02B);
  Storia delle dottrine politiche (Q01B);
  Storia delle istituzioni politiche (Q01C);
  Storia delle relazioni internazionali (Q04X);
  Storia del pensiero economico (P01D);
  Storia economica (P03X);
  Storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici (Q06A, Q06B);
  Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);
  Storia medievale (M01X), Storia moderna (M02A).
  Art.  22. -  I restanti  quattro insegnamenti  per ogni  indirizzo,
denominati  opzionali, sono  liberamente  scelti  dagli studenti  che
seguono  il  piano didattico  statutario  tra  quelli attivati  nella
facolta'.
  Qualora lo studente  - a norma dell'art. 4,  comma 4, dell'allegato
al decreto  ministeriale 4  novembre 1995 -  intenda scegliere  uno o
piu' insegnamenti  opzionali tra  quelli impartiti in  altra facolta'
dell'Ateneo  di  Cagliari,  o  di   altra  universita'  in  Italia  o
all'estero, dovra' preventivamente ottenere dalla struttura didattica
competente l'accertamento che tali insegnamenti siano in linea con le
finalita' formative dell'indirizzo di specializzazione prescelto.
  Art. 23  (Disposizioni transitorie).  - Gli studenti  gia' iscritti
alla  facolta'  potranno  optare  tra   il  nuovo  ordinamento  e  il
precedente nei  limiti degli insegnamenti che  saranno effettivamente
attivati  in facolta'.  Gli  studenti che  abbiano  gia' superato  il
biennio  propedeutico  e optino  per  il  nuovo ordinamento  dovranno
modificare il  proprio piano  di studi  con l'inserimento  di scienza
politica  e,  ove  mancante,  di  politica  economica  e  di  diritto
costituzionale italiano e comparato; l'inserimento di tali discipline
non comportera' tuttavia  alcun riflesso per quanto  concerne il gia'
avvenuto superamento del biennio.
  In attesa dell'approvazione dei  regolamenti "generale di ateneo" e
"didattico di ateneo" previsti dalle leggi n. 168/1989 e n. 341/1990,
e di un conseguente regolamento di facolta' che ai sensi dell'art. 25
dello   statuto   dell'Universita'    di   Cagliari   disciplini   il
funzionamento del consiglio o di consigli di strutture didattiche, le
funzioni di competenza sono attribuite al consiglio di facolta'."
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 28 ottobre 1997
                                                Il rettore: Mistretta