N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1997
N. 45 Ordinanza emessa il 2 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Nocera Inferiore sull'istanza proposta da S. M. R. Reato in genere - Prescrizione - Atti interruttivi - Mancata inclusione tra di essi dell'ordinanza del g.i.p. presso la pretura di rigetto della richiesta di archiviazione con restituzione degli atti al p.m. per ulteriori indagini - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale - Contrasto con la legge delega. (C.P., art. 160). (Cost., artt. 77 e 112).(GU n.6 del 11-2-1998 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza esaminata: la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. - sede in relazione al procedimento suemarginato, relativo alle lesioni riportate dal minore A.F. (affetto da gravissima ed irreversibile cerebropatia conseguente al parto); visti e richiamati i provvedimenti di questo ufficio del 20 settembre 1995 e del 6 maggio 1996 (con cui si respingevano altrettante richieste di archiviazione sollecitandosi nuove investigazioni); vista l'opposizione depositata nell'interesse della p.o. S. M. R.; Rilevato che il c.t. del p.m., sentito a chiarimenti, in ordine ai quesiti posti da questo ufficio ha ribadito che "... la patologia in questione e' conseguente ad alterazioni maturative cerebrali per disordini intrauterini placentari prenatali insorte verosimilmente negli ultimi mesi di gestazione ..." e che tali "alterazioni microscopiche (da incompleta mielinizzazione) non sono evidenziabili con esami tecnico-strumentali quali l'ecografia... ne' rilevante sarebbe stato il ricorso ad esami cardiotocografici al fine di evidenziare la patologia indicata"; Constatato che il ginecologo che ebbe in cura la S. (dott. Miranda - dichiarazioni del 12 ottobre 1995) e l'ostetrica (Corbisiero Francesca - dichiarazioni rese il 9 ottobre 1995), hanno evidenziato l'uso della ordinaria diligenza nel seguire il caso (e quindi: la effettuazione continua di esami cardiotocografici durante tutto il travaglio); Rilevato che, in senso contrario, depongono: a) l'assenza totale agli atti dei tracciati cardiotocografici relativi alle ultime ore di gestazione (dalle ore 15,30 al momento del parto avvenuto dopo le 3,00 del giorno dopo); b) l'andamento del tutto normale della gravidanza almento fino alla 30/31 settimana (si pensi all'esito della visita effettuata dal prof. Ianniruperto di Trani - esame ecografico e doppler - che evidenziava "l'assenza di malformazioni ecograficamente rilevabili e normalita' dei patterns neuromotori e dell'attivita' cardiaca") e, probabilmente fino al 31 dicembre 1991 (per come rilevato anche dal ginecologo di fiducia dott. Miranda); c) la circostanza che, quindi, a seguire la tesi del c.t. la insorgenza prenatale della patologia sia da collocare tra i primi giorni del 1992 e la data del 10 gennaio 1992 (ricovero); d) le dichiarazioni precise e dettagliate della S. (vigile al momento del travaglio, anche se in evidente acuta sofferenza) da cui evince che: 1) dopo l'esame cardiotocografico effettuato alle ore 15,00 non fu praticato alcun altro accertamento (la paziente fu sistemata in "sala travaglio" fino alle 22,00); 2) il dott. Miranda dopo le 22,00, contro il parere della ostetrica, dispose affinche' si ritrasferisse la paziente nella stanza a lei assegnata; 3) alle 24,00, esasperata per il dolore, la S. pretese di essere riaccompagnata (su una sedia a rotelle, con l'ausilio di madre e marito) in sala-travaglio; 4) solo alle ore 3,00 dell'11 gennaio 1992, a seguito di ulteriore tracciato cardiotocografico si decideva per il "cesareo"; 5) che la paziente fu altresi' preparata per un parto con v.e. (circostanza che sembra poi essersi effettivamente verificata per come si legge nel diario clinico) anche se si registrava, in conclusione, un parto spontaneo (con fuoriuscita di "liquido amniotico posteriore" di "colore scuro" - sintomo di sofferenza fetale); Osservato che a fronte del quadro indiziario evidenziato la tesi del c.t. del p.m. (insorgenza prenatale - supposta ma non riscontrata alla luce di alcuna emergenza probatoria) e quella del c.t. della parte offesa (insorgenza "perinatale") si pongono sul medesimo piano ma che la seconda, in quanto maggiormente riscontrata (per effetto delle anomalie e dei fatti denunciati dalla p.o. stessa) merita una verifica dibattimentale (non essendo sufficienti le conclusioni del ctu circa la irrilevanza degli esami praticabili, avuto riguardo al fatto che una cerebropatia gravissima come quella riscontrata all'A.F. e' improbabile che non evidenziasse alcuno squilibrio; che, per l'effetto, dovrebbe ordinarsi la formulazione dell'imputazione nei confronti del ginecologo dott. Valentino Miranda (ed eventualmene dei sanitari ed ausiliari che ebbero in cura la S. al momento concreto del travaglio) in ordine al delitto di lesioni colpose gravissime, sotto i profili della imperizia (omessa tempestiva scelta diagnostica: parto cesareo) e della negligenza (per non aver approntato la dovuta assistenza alla paziente durante le ultime ore di travaglio a fronte di segni clinici evidenzianti grave sofferenza - per non aver compiuto alcuna attivita' di controllo nel predetto periodo); che, pero', l'esercizio dell'azione penale, allo stato degli atti, sembra precluso dall'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione previsto dalla legge all'art. 157 n. 4 c.p. (il fatto si verifico' tra il 10 e l'11 gennaio 1992 - il termine di prescrizione e' decorso alle date corrispondenti del 1997); che, invero, non sembra ricorrere, formalmente, nella fattispecie concreta, alcuna delle ipotesi di cui all'art. 160 c.p., norma che descrive, tipizzandoli, i fatti interruttivi del corso della prescrizione; Ritenuto che, a sommesso avviso dello scrivente, la norma di cui all'art. 160 c.p., cosi' modificata dall'art. 239 disp. att. c.p.p., si ponga in contrasto con i parametri di cui agli artt. 3, 77 e 112 della Carta fondamentale; che al rilievo della questione debba e possa provvedersi d'ufficio; Che la questione per quanto soprariferito in fatto e' rilevante ai fini del decidere; O s s e r v a L'art. 160 c.p.v. del codice penale, modificato dall'art. 239 disp. att. c.p.p., prevede, tra l'altro, che il provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, per la decisione sulla richiesta di archiviazione, ha effetto interruttivo del corso della prescrizione. La fattispecie processuale richiamata e' prevista dall'art. 409 c.p.p. che, nel disciplinare il procedimento di archiviazione per i reati di competenza del Tribunale, impone al giudice, allorquando non accolga la richiesta del p.m., di fissare la cennata udienza camerale. Nei primi mesi di vigenza del nuovo codice di procedura la disciplina indicata fu ritenuta applicabile (insussistendo esclusioni) anche al rito pretorile. Il codice, invero, limitava il potere decisorio del g.i.p. c/o la Pretura (rispetto al g.i.p. c/o il Tribunale) escludendo la possibilita' di rigetto dell'istanza con restituzione degli atti ed indicazione di nuovi spunti investigativi. Si prevedeva, al contempo, lo strumento di raccordo e chiusura di cui all'art. 157 disp. att. c.p.p. (informativa al p.g.). La Corte costituzionale, poi, per come e' notorio, con sentenza n. 445 del 12 ottobre 1990 ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 554 comma secondo c.p.p. (con contestuale pronuncia ha altresi' dichiarato incostituzionale la norma delle disp. att. da ultimo citata) nella parte in cui non consentiva al g.i.p. presso la Pretura la possibilita' di limitarsi a restituire gli atti "suggerendo" ulteriori indagini. La suprema Corte, di conseguenza, con varie pronunce (si cfr. Cass. sez. un. 29 maggio 1992 - Cass. pen. sez. IV 31 gennaio 1994) ha stabilito che l'ordinanza in questione debba essere emessa de plano senza formalita' e senza fissazione di udienza camerale. Siffatta opzione interpretativa, ormai pacifica nell'applicazione giurisprudenziale, risponde al generale principio di "ulteriore" semplificazione del rito pretorile di cui all'art. 2, n. 103, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 (si cfr. sul punto Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 22). La soluzione ha come immediata conseguenza la non applicabilita' della disciplina di cui all'art. 160 c.p. (con riferimento al caso dell'udienza camerale fissata sulla istanza di archiviazione) ai reati di competenza pretorile. La ricaduta suddetta, inoltre, e' il frutto, all'apparenza, non della volonta' diretta del legislatore (non rinvenendosi nel sistema esclusioni ed essendo la disciplina di cui agli artt. 408 e ss. c.p.p. applicabile ai reati di Pretura in virtu' del richiamo dell'art. 549 c.p.p, fatte salve le previsioni di cui all'art. 554 c.p.p.), quanto della interpretazione operata dalla suprema Corte quale giudice della "nomofilachia" (cosi' test. Corte cost. 1 aprile 1993, n. 130). Orbene se da un lato la scelta di semplificazione del rito pretorile risponde a criteri limitatamente sindacabili e riconducibili nell'ambito della discrezionalita' del legislatore, la differente previsione normativa enucleata, nel caso in esame (con riferimento alla gravita' del reato ipotizzabile in concreto: si pensi che le lesioni oggetto di accertamento sono gravissime avendo causato la compromissione irreversibile dello sviluppo cerebrale e fisico del neonato), lede il principio di parita' di trattamento concretizzando una irragionevole ed illogica sperequazione rispetto a talune fattispecie, pure di competenza del Tribunale, aventi un rilievo in termini di disvalore sociale assai piu' attenuato (si pensi ai reati in materia fiscale). La norma dunque sembra illegittima costituzionalmente laddove non prevede nel novero degli atti interruttivi della prescrizione l'ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione con restituzione degli atti al p.m. per ulteriori indagini. Conseguenzialmente risulta violato il parametro costituzionale di cui all'art. 112 della Costituzione incidendo negativamente la normativa indicata sull'obbligatorio esercizio dell'azione penale. Profili di incostituzionalita' sembrano, inoltre, enucleabili argomentando ex art. 77 della Costituzione laddove la soluzione normativa applicabile risulta in contrasto con lo spirito e le finalita' della legge-delega. Ne' puo' concludersi che la questione sollevata "prima facie" sia preclusa dalla previsione costituzionale di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzione atteso che la norma denunciata non sembra avere ricadute dirette sul bene giuridico tutelato dal precetto costituzionale. Deve, pertanto, sospendersi il presente procedimento e disporsi l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale all'esito degli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87 dell'11 marzo 1953; Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160 c.p. nella parte in cui non prevede che "interrompe la prescrizione l'ordinanza del g.i.p. presso la pretura circondariale con cui si respinga la richiesta di archiviazione e si restituiscano gli atti al p.m. per il compimento di nuove investigazioni"; Sospende il presente procedimento; Manda alla Cancelleria affinche' notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, ne dia comunicazione ai Presidenti delle Camere e curi gli adempimenti successivi previsti dalla legge Cost. cit. Nocera Inferiore, addi' 2 giugno 1997 Il giudice per le indagini preliminari: Diograzia 98C0085