Iscrizione di varieta' di mais, frumento tenero e sorgo al Registro nazionale. (14A04743)(GU n.144 del 24-6-2014)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Viste la domanda presentata ai fini dell'iscrizione della varieta'
al Registro nazionale;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei
requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal D.P.R. n.
1065/73;
Vista le proposta di denominazione avanzate dagli interessati;
Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in
quanto pubblicate sul Bollettino delle varieta' vegetali n. 1/2014
senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette
denominazioni;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono
iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, le varieta' sotto riportate, la cui descrizione e i
risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo
Ministero:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2014
Il direttore generale: Cacopardi
----
Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte
dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
38/1998.