N. 224 ORDINANZA 18 - 21 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Reclami dei detenuti in materia di lavoro
  -  Competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza - Denunciata
  ingiustificata  disparita'  di  trattamento fra lavoratori, nonche'
  violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio -
  Questione    avente    ad    oggetto    norma    gia'    dichiarata
  costituzionalmente   illegittima   -   Necessita'   di   una  nuova
  valutazione  della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice a
  quo.
- L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 69, comma 6,
della   legge   26 luglio   1975,   n. 354   (Norme  sull'ordinamento
penitenziario  e  sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della  liberta),  promossi dal Magistrato di sorveglianza di Macerata
con  quattro ordinanze del 20 febbraio 2006, rispettivamente iscritte
ai  nn.  da  663 a 666 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica,  n. 5,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2007.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 9 maggio 2007 il giudice
relatore Gaetano Silvestri.
    Ritenuto  che  il  Magistrato  di  sorveglianza  di Macerata, con
quattro  ordinanze  di  identico  tenore  deliberate,  in altrettanti
procedimenti,  il  20 febbraio  2006,  ha sollevato - con riferimento
agli  artt. 3,  24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione -
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 6, della
legge  26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della liberta),
nella   parte   in  cui  prevede  la  competenza  del  magistrato  di
sorveglianza  sui  reclami dei detenuti e degli internati concernenti
l'osservanza  delle  norme riguardanti l'attribuzione della qualifica
lavorativa,  la  mercede  e  la remunerazione, nonche' lo svolgimento
delle attivita' di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
        che il rimettente, in ciascuno dei giudizi a quibus, e' stato
investito   dell'azione   proposta,   secondo   le  forme  prescritte
dall'art. 14-ter  della legge n. 354 del 1975, con riguardo a crediti
di lavoro per prestazioni attuate in ambito penitenziario;
        che  lo  stesso  rimettente  premette  come  la  competenza a
conoscere  delle  controversie  concernenti  il  lavoro  dei detenuti
appartenga  in  via esclusiva - secondo un diritto vivente asseverato
da  ripetute  pronunce della Corte di cassazione a Sezioni unite - al
magistrato di sorveglianza;
        che, peraltro, la «procedura ex art. 14-ter» dell'Ordinamento
penitenziario,  a  parere  del giudice a quo, non assicura alle parti
della  controversia  di  lavoro  un'adeguata  tutela  dei  rispettivi
diritti,  poiche'  la  relativa  udienza  e'  sottratta  al regime di
pubblicita',  non  prevede  la  partecipazione  del  datore di lavoro
(identificato nell'Amministrazione penitenziaria) ne' la presenza del
lavoratore,   il   quale,   comunque,   non   puo'   essere   sentito
personalmente;  l'azione,  inoltre,  e'  soggetta agli stretti limiti
previsti  per il reclamo, e non puo' condurre ad una deliberazione di
condanna,  la  quale  del  resto - a differenza di quanto avviene nel
rito  ordinario  -  sarebbe priva di valore immediatamente esecutivo;
manca infine, nella procedura, un doppio grado di giudizio sul merito
della controversia;
        che una siffatta disciplina, secondo il rimettente, determina
anzitutto  la  violazione  dell'art. 3  Cost., per la discriminazione
ingiustificata  introdotta  tra i lavoratori, a seconda che si tratti
di  detenuti  o  di persone non sottoposte a restrizione di liberta',
sul piano della tutela dei rispettivi diritti;
        che  nella procedura prescritta dalla norma censurata sarebbe
inoltre violato il diritto delle parti alla difesa (art. 24 Cost.) ed
al  contraddittorio,  poiche' il lavoratore potrebbe esercitarlo solo
in  forma  cartolare,  ed  il  datore  di  lavoro sarebbe addirittura
escluso da ogni forma di interlocuzione e privo della possibilita' di
impugnare  il  provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza,
anche  nella  sola  forma  del ricorso di legittimita' (con specifica
violazione, sotto questo profilo, dell'art. 111 Cost.);
        che  dunque,  secondo  il  giudice  a quo, la norma censurata
dovrebbe  essere  dichiarata  illegittima  nella parte in cui sottrae
alla  cognizione  del  giudice del lavoro le controversie riguardanti
detenuti, o, in subordine, nella parte in cui esclude la facolta' per
il  lavoratore detenuto di avvalersi, in via alternativa, del ricorso
«interno» all'organizzazione carceraria ovvero d'una azione ordinaria
proposta secondo il rito del lavoro;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
ciascuno  dei quattro giudizi con atti di identico tenore, depositati
il 20 febbraio 2007, rilevando come la norma censurata sia gia' stata
dichiarata  illegittima  con  la  sentenza di questa Corte n. 341 del
2006,  e  sollecitando  di conseguenza una dichiarazione di manifesta
inammissibilita' delle questioni proposte.
    Considerato   che  il  Magistrato  di  sorveglianza  di  Macerata
solleva,  con  riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e
111  della  Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 69,  comma 6,  della  legge  26 luglio  1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
privative  e limitative della liberta), nella parte in cui prevede la
competenza  del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti e
degli  internati  concernenti  l'osservanza  delle  norme riguardanti
l'attribuzione   della   qualifica   lavorativa,   la  mercede  e  la
remunerazione,  nonche' lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e
di lavoro e le assicurazioni sociali;
        che questa Corte, con la sentenza n. 341 del 2006, successiva
alle  ordinanze  indicate in epigrafe, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  della norma censurata dal giudice a quo, ravvisandone
il  contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111,
secondo comma, Cost.;
        che  il sopravvenuto mutamento del quadro normativo impone la
restituzione  degli  atti  al rimettente, perche' proceda ad un nuovo
esame della rilevanza della questione sollevata (ex multis, ordinanze
nn. 120, 99, 93 e 74 del 2007).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza
di Macerata.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0848