REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997, n. 17 

Prestazioni di dialisi in luogo di cura da parte di pazienti  uremici
non ricoverati
(GU n.45 del 15-11-1997)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70
                         del 18 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Le prestazioni di dialisi rese in strutture sanitarie pubbliche
o private a pazienti non ricoverati devono essere considerate a tutti
gli effetti attivita' in regime ambulatoriale.
  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli  effetti
del  combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto  ed  entrera'  in  vigore  il   giorno   stesso   della   sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 17 giugno 1997
                               DISTASO