Tariffe delle tasse automobilistiche.(GU n.303 del 31-12-1997)
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. l7, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, il quale dispone che a decorrere dal l gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali, e che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura; Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli vapore (CV) e' ora espressa in kilowatt (kW) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unita' di misura; Visto l'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, secondo il quale le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte abolite ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 20 nonche' delle riduzioni di cui al comma 5 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, incrementato di almeno cento miliardi; Considerato che gli autoscafi non sono compresi nella nozione di veicolo di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada; Visto l'art. 5, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio l953, n. 39, secondo il quale il pagamento delle tasse automobilistiche effettuato per l'intero anno solare, da' diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli autoveicoli, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV), per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in eguale misura. 2. La tassa, per i pagamenti il cui termine scade successivamente al 31 dicembre 1997, e' determinata moltiplicando il valore attribuito a un kW o ad un CV dalla tabella che segue per il numero dei kW o CV di ciascun veicolo, tralasciando i decimali; l'importo e' arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non e' superiore alle lire cinquecento e per eccesso se e' superiore. Valore annuo del CV Valore annuo del kW in lire in lire 1CV = 0,736 kW Per pagamenti Per pagamenti Per pagamenti Per paga- Tipo effettuati frazionati effettuati menti del veicolo per l'intero per l'intero frazio- anno solare anno solare nati - - - - - 1. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo 5.000 5.155 3.680 3.794 2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio sprov- visti delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: in aggiunta alla tassa del punto 1 12.845 12.845 9.454 9.454 3. Autobus 5.700 5.876 4.195 4.325 4. Autoveicoli speciali 825 850 607 626 Roma, 27 dicembre 1997 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1997 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 372