DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2017 

Dichiarazione dello stato di  emergenza  in  conseguenza  dell'evento
sismico che ha interessato il territorio dei Comuni  di  Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno  21  agosto
2017. (17A06181) 
(GU n.204 del 1-9-2017)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  Nella riunione del 29 agosto 2017 
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
   Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
   Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
   Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
   Visto l'art. 10, del decreto-legge del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
   Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
   Considerato che il territorio dei comuni  di  Casamicciola  Terme,
Forio e Lacco Ameno dell'isola  di  Ischia  sono  stati  colpiti,  il
giorno 21 agosto 2017, alle  ore  20,57,  da  un  evento  sismico  di
magnitudo durata 4.0 della scala Richter che ha determinato una grave
situazione di pericolo per  l'incolumita'  delle  persone  e  per  la
sicurezza dei beni pubblici e privati; 
  Considerato, altresi', che tale fenomeno sismico  ha  provocato  la
perdita  di  vite  umane,   feriti,   nonche'   danneggiamenti   alle
infrastrutture, agli edifici pubblici e privati; 
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  22
agosto  2017,  recante  «dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di
compromissione degli interessi primari a  causa  dell'evento  sismico
che ha interessato il  territorio  di  alcuni  comuni  dell'isola  di
Ischia il giorno 21 agosto 2017, ai sensi dell'art. 3, comma  1,  del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286»; 
   Considerato, che il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 5, comma 5-quinquies, della  richiamata  legge  24  febbraio
1992, n. 225, iscritto nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
   Acquisita l'intesa della Regione Campania; 
   Vista la nota del Dipartimento  della  protezione  civile  del  24
agosto 2017, prot. n. CG/54022; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al  superamento  della  grave  situazione  determinatasi  a   seguito
dell'evento calamitoso in rassegna; 
   Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
   Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato
di emergenza; 
   Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992,  n.  225,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'
dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla  data  del  presente
provvedimento, lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  dell'evento
sismico che ha interessato il territorio dei comuni  di  Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno  21  agosto
2017. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere  a),
b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  si  provvede  con
ordinanze, emanate dal Capo del dipartimento della protezione civile,
acquisita l'intesa della  Regione  interessata,  in  deroga  ad  ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al  comma
4. 
  3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Campania
provvede, in via ordinaria, a coordinare gli  interventi  conseguenti
all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale. 
  4.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si
provvede nel limite  di €  7  milioni  a  valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge
24 febbraio 1992, n. 225. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 agosto 2017 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                Gentiloni Silveri