N. 460 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2006

Ordinanza  emessa  il 6 dicembre 2006 dal giudice dell'esecuzione del
tribunale  di  Firenze  nel  procedimento  civile  promosso da Perhat
Giancarlo contro I.N.P.S.

Previdenza  -  Pensioni,  assegni  ed  indennita' erogati dall'INPS -
  Pignorabilita'  per  crediti  derivanti  da  sanzioni per omissioni
  contributive   ed  interessi  -  Mancata  previsione  -  Denunciata
  violazione   del  principio  di  ragionevolezza  sotto  il  profilo
  dell'ingiustificato  deteriore  trattamento dell'INPS rispetto agli
  altri creditori - Incidenza sul diritto di azione in giudizio.
- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                             IL GIUDICE

    Letti  gli  atti  e  sciogliendo  la  riserva,  ha pronunciato la
seguente  ordinanza  nell'esecuzione  per  pignoramento  presso terzi
iscritta  al  n. 184/2006  RGE promossa dall'istituto Nazionale della
Previdenza Sociale nei confronti di Perhat Giancarlo.
    L'I.N.P.S. ha pignorato la pensione da esso erogata al Perhat sia
per  crediti  costituiti  da  omissioni  contributive sia per crediti
costituiti dalle sanzioni civili di cui alla legge n. 48/1988 ed alla
legge n. 662/1996 e loro successive modificazioni.
    L'art. 69  della  legge  30  aprile  1969,  n. 153  dispone:  «Le
pensioni,  gli  assegni  e le indennita' spettanti in forza del regio
decreto-legge  4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  gli  assegni  di  cui all'art. 11 della legge
5 novembre  1968,  numero  1115, possono essere ceduti, sequestrati e
pignorati,  nei  limiti  di  un quinto del loro ammontare, per debiti
verso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale derivanti da
indebite  prestazioni  percepite  a  carico  di  forme  di previdenza
gestite  dall'Istituto  stesso,  ovvero  da  omissioni  contributive,
escluse,  in  questo  caso,  le somme dovute per interessi e sanzioni
amministrative.
    Per  le  pensioni ordinarie liquidate a carico dell'assicurazione
generale   obbligatoria,   viene   comunque   fatto  salvo  l'importo
corrispondente al trattamento minimo.
    Le  somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per  prestazioni  indebitamente percepite, non possono essere gravate
da  interessi  salvo  che  l'indebita  percezione  sia  dovuta a dolo
dell'interessato.
    Dunque,  ai  sensi  del primo comma di detto articolo, l'I.N.P.S.
non  puo'  procedere  a  pignoramento  sulle pensioni suddette per le
somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.
    Osserva  il  giudice  che  il  sistema  delineato  dalla suddetta
disposizione   costituiva   -  al  momento  della  sua  emanazione  -
chiaramente  un trattamento di favore per l'I.N.P.S., il quale poteva
procedere  al  pignoramento  delle  pensioni,  sia  pure  per il solo
capitale  dovutole  per  indebite prestazioni erogate o per omissioni
contributive  del pensionato, mentre gli altri creditori non potevano
procedere  in  nessun caso a tale pignoramento, a norma dell'art. 128
del  r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, con l'unica eccezione ivi disposta
degli  «stabilimenti  pubblici  ospitalieri  o  di  ricoveri  per  il
pagamento  delle  diarie  relative» (si rileva che la norma era stata
significativamente  introdotta  subito  dopo  la sentenza 20 febbraio
1969,  n. 22,  con  cui  la  Corte  costituzionale  aveva  dichiarato
l'illegittimita'   costituzionale  del  secondo  comma  del  suddetto
art. 128,  nella  parte  in cui attribuiva all'I.N.P.S. Il diritto di
trattenere  sulle  pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in
forza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria).
    A seguito delle sentenze 22 novembre 2002, n. 468 e - soprattutto
-  4  dicembre  2002,  n. 506  della  Corte costituzionale (che hanno
inciso sull'art. 128, r.d. 1821/35), il sistema e' pero' radicalmente
cambiato,  potendo  il credito per pensioni I.N.P.S. essere pignorato
non  solo per crediti tributari (sent. n. 468/2002) ma anche per ogni
altro  tipo  di credito (sent. n. 506/2002, sia pure nella misura ivi
indicata  di  un  quinto  della differenza fra la pensione e la parte
necessaria  per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze
di  vita), senza che sia prevista alcuna esclusione per gli interessi
o per altra parte del credito.
    Il  sistema conseguentemente applicabile ad oggi prevede, quindi,
per  l'I.N.P.S.  un  trattamento  peggiore  di  quello per ogni altro
creditore  di  un  pensionato,  in  quanto,  a  differenza di questi,
l'istituto  non  puo'  aggredire  esecutivamente  la pensione per una
parte del suo credito.
    Ritiene  il  giudice  di  dover  sollevare  in via incidentale la
questione  di  legittimita' costituzionale del suddetto art. 69 della
legge 30 aprile 1969, n. 153.
    Osserva  anzitutto  il  giudice che non e' possibile procedere ad
un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, la quale
non  consente  interpretazione  diversa  da  quella  che  esclude  la
pignorabilita' della pensione per crediti dell'I.N.P.S. per sanzioni.
    La questione e' non manifestamente infondata, parendo la norma In
contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione:
        per  disparita' di trattamento, sotto il profilo della tutela
giurisdizionale, tra l'I.N.P.S. ed ogni altro creditore;
      per   difetto   di   ragionevolezza,   in   quanto  non  appare
comprensibile  un  trattamento  deteriore  per  il  suddetto Istituto
rispetto agli altri creditori.
    La  questione  e'  rilevante,  perche' la norma e' applicabile al
caso  di  specie, in cui - come si e' detto - l'I.N.P.S. ha proceduto
al  pignoramento  della  pensione  anche  per  crediti  relativi alle
suddette sanzioni civili.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 69 della legge 30 aprie 1969,
n. 153,  per  contrasto  con  gli articoli 3 e 24 della Costituzione,
nella   parte  in  cui  non  consente  all'I.N.P.S.  di  procedere  a
pignoramento  delle  pensioni da esso erogate per le somme dovute per
interessi e sanzioni amministrative;
    Sospende il procedimento in corso;
    Ordina la tramissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  copia integrale della
presente  ordinanza  sia  notificata  alle parti ed al Presidente del
Consiglio del ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Firenze, addi' 4 dicembre 2006
                         Il giudice: Paparo
07C0821