N. 460 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2006
Ordinanza emessa il 6 dicembre 2006 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da Perhat Giancarlo contro I.N.P.S. Previdenza - Pensioni, assegni ed indennita' erogati dall'INPS - Pignorabilita' per crediti derivanti da sanzioni per omissioni contributive ed interessi - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento dell'INPS rispetto agli altri creditori - Incidenza sul diritto di azione in giudizio. - Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.25 del 27-6-2007 )
IL GIUDICE Letti gli atti e sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nell'esecuzione per pignoramento presso terzi iscritta al n. 184/2006 RGE promossa dall'istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei confronti di Perhat Giancarlo. L'I.N.P.S. ha pignorato la pensione da esso erogata al Perhat sia per crediti costituiti da omissioni contributive sia per crediti costituiti dalle sanzioni civili di cui alla legge n. 48/1988 ed alla legge n. 662/1996 e loro successive modificazioni. L'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 dispone: «Le pensioni, gli assegni e le indennita' spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Dunque, ai sensi del primo comma di detto articolo, l'I.N.P.S. non puo' procedere a pignoramento sulle pensioni suddette per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Osserva il giudice che il sistema delineato dalla suddetta disposizione costituiva - al momento della sua emanazione - chiaramente un trattamento di favore per l'I.N.P.S., il quale poteva procedere al pignoramento delle pensioni, sia pure per il solo capitale dovutole per indebite prestazioni erogate o per omissioni contributive del pensionato, mentre gli altri creditori non potevano procedere in nessun caso a tale pignoramento, a norma dell'art. 128 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, con l'unica eccezione ivi disposta degli «stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative» (si rileva che la norma era stata significativamente introdotta subito dopo la sentenza 20 febbraio 1969, n. 22, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del suddetto art. 128, nella parte in cui attribuiva all'I.N.P.S. Il diritto di trattenere sulle pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria). A seguito delle sentenze 22 novembre 2002, n. 468 e - soprattutto - 4 dicembre 2002, n. 506 della Corte costituzionale (che hanno inciso sull'art. 128, r.d. 1821/35), il sistema e' pero' radicalmente cambiato, potendo il credito per pensioni I.N.P.S. essere pignorato non solo per crediti tributari (sent. n. 468/2002) ma anche per ogni altro tipo di credito (sent. n. 506/2002, sia pure nella misura ivi indicata di un quinto della differenza fra la pensione e la parte necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita), senza che sia prevista alcuna esclusione per gli interessi o per altra parte del credito. Il sistema conseguentemente applicabile ad oggi prevede, quindi, per l'I.N.P.S. un trattamento peggiore di quello per ogni altro creditore di un pensionato, in quanto, a differenza di questi, l'istituto non puo' aggredire esecutivamente la pensione per una parte del suo credito. Ritiene il giudice di dover sollevare in via incidentale la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Osserva anzitutto il giudice che non e' possibile procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, la quale non consente interpretazione diversa da quella che esclude la pignorabilita' della pensione per crediti dell'I.N.P.S. per sanzioni. La questione e' non manifestamente infondata, parendo la norma In contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione: per disparita' di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra l'I.N.P.S. ed ogni altro creditore; per difetto di ragionevolezza, in quanto non appare comprensibile un trattamento deteriore per il suddetto Istituto rispetto agli altri creditori. La questione e' rilevante, perche' la norma e' applicabile al caso di specie, in cui - come si e' detto - l'I.N.P.S. ha proceduto al pignoramento della pensione anche per crediti relativi alle suddette sanzioni civili. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprie 1969, n. 153, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente all'I.N.P.S. di procedere a pignoramento delle pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative; Sospende il procedimento in corso; Ordina la tramissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, copia integrale della presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio del ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 4 dicembre 2006 Il giudice: Paparo 07C0821