Direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione delle attivita' nel settore degli studi e delle ricerche riguardanti il mercato del lavoro.(GU n.61 del 13-3-1996)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 8, comma 1, della legge n. 56/87 che stabilisce le funzioni della Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro; Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 108/91, convertito con legge n. 169/91, con il quale viene previsto che la Direzione generale predetta per l'assolvimento dei compiti istituzionali possa avvalersi, oltre che degli osservatori regionali, delle regioni, istituti ed enti interessati, mediante apposite convenzioni; Visto, inoltre, l'art. 1 del decrto-legge n. 370/83, convertito con legge n. 545/83, con il quale il Ministro e' autorizzato alla stipula di convenzioni con ISTAT per l'organizzazione dell'apposito sistema informativo la cui realizzazione e' stata successivamente, prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 56/87; Ritenuta l'esigenza fondamentale per l'amministrazione di proseguire nell'azione di promozione e di realizzazione di mirate iniziative di ricerca finalizzate alla migliore conoscenza dei caratteri evolutivi del mercato del lavoro anche al fine di un affinamento degli strumenti di governo e che conseguentemente debbono essere elaborati progetti finalizzati al monitoraggio e alla valutazione lei fenomeni, che prevedano l'utilizzazione di idonei indicatori e la realizzazione di iniziative a carattere innovativo; Tenuto conto dell'entita' delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 1995 risultanti pari a complessivi 2.003 milioni di lire in conto competenza e residui-capitolo 4602; E M A N A le seguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione: I) Le linee di governo delle iniziative di ricerca dovranno perseguire gli obiettivi e realizzare i programmi di seguito specificati: A) Temi di ricerca e sperimentazione nelle aree, rispettivamente: dell'incremento dell'intensita' occupazionale della crescita competitiva in particolare attraverso forme innovative di contratti di lavoro, nuovi schemi di orario di lavoro e nuove combinazioni di lavoro e tempo libero; dell'incentivazione dell'occupazione grazie alla riduzione delle componenti non salariali del costo del lavoro in ispecie con riferimento ad alcuni segmenti del lavoro; della flessibilizzazione salariale, contrattuale e degli orari di lavoro in vista di mantenere ovvero accrescere i livelli occupazionali; della creazione di nuove opportunita' di lavoro attraverso la promozione di iniziative a livello regionale e locale in attivita' orientate al mercato; dello studio modelli di sviluppo locale ai fini dell'individuazione e valutazione delle determinanti e delle condizioni dei mercati locali del lavoro che concorrono alla determinazione di risultanze positive con riferimenti ai livelli occupazionali, ai relativi flussi ed ai processi di mobilita'; delle condizioni e degli interventi, misure od azioni per favorire l'inserimento o il reinserimento al lavoro, di categorie di lavoratori delle fasce considerate, dalla vigente legislazione, "deboli" ovvero svantaggiate; dei nuovi assetti della contrattazione collettiva e relativa valutazione dei riflessi sulla governabilita' e gestibilita' dei mercati "esterno" ed "interno" del lavoro; delle dinamiche delle politiche salariali e relativa strumentazione per la verifica della compatibilita' con le altre politiche dei redditi; delle politiche attive e passive del lavoro nella prospettiva della riconsiderazione e valutazione delle politiche degli incentivi per il mantenimento dei livelli occupazionali ovvero per la promozione di nuove opportunita' d'impiego; della modellizzazione e sperimentazione di dispositivi per il monitoraggio e le valutazioni riguardante previsione dei fabbisogni domanda/offerta di lavoro e relative professionalita', nonche' per la misura di impatti socio-economici ed effetti sui mercati del lavoro in dipendenza dell'attuazione delle politiche del lavoro. B) Modalita' procedurali: l'individuazione dei soggetti - ad eccezione di quelli istituzionali richiamati in premessa - aventi requisiti di affidabilita' tecnico-scientifica ed economico-finanziaria per l'aggiudicazione delle commesse di ricerca deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni della contabilita' generale dello Stato e delle direttive comunitarie e relativi atti di ricezione; ai fini dell'espletamento delle procedure pubbliche per l'appalto delle ricerche, e' necessaria l'adozione di adeguate forme di pubblicita' (pubblicazione su Gazzetta Ufficiale - GUCE - Bollettino ufficiale - Organi di stampa quotidiana a livello nazionale e locale), salvo casi eccezionali che giustifichino la trattativa privata, riguardanti i rapporti convenzionali stipulabili con ISTAT o regioni; gli enti che possono partecipare alle gare devono essere iscritti all'apposito albo istituito ed operante presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, essere oggetto di procedura di prequalificazione, nonche' possedere requisiti ed esperienza pregressa nel campo specifico dell'attivita' oggetto della commessa. E' consentita l'autocertificazione alle condizioni specificate nelle disposizioni vigenti; il criterio per l'aggiudicazione della commessa e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Concorrono alla valutazione i seguenti elementi del progetto di ricerca: a) fattibilita'; b) trasferibilita' dei risultati in relazione agli obiettivi; c) impianto metodologico e bibliografico; d) metodi o strumenti di autovalutazione prefigurati; e) assistenza tecnica successiva al completamento della ricerca; f) termine di esecuzione o di consegna; g) prezzo coerente e congruo. La Direzione generale competente provvede a dare comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una volta espletata la gara, attraverso apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, GUCE, sul Bollettino ufficiale, sugli organi di stampa quotidiana nazionale e locale come previsto dalle vigenti disposizioni. La stipula delle conseguenti Convenzioni dovra' ispirarsi all'osservanza rigorosa dei principi di trasparenza ed economicita', nonche' al pieno rispetto delle norme di contabilita' generale dello Stato e delle disposizioni comunitarie. I risultati delle ricerche saranno pubblicati e quindi inoltrati alla Biblioteca del Ministero, che ne curera' la trasmissione ai componenti delle commissioni parlamentari competenti. Qualora le ricerche comportino anche attivita' di sperimentazione collegata all'acquisizione di modelli o programmi trasponibili sul piano operativo per l'integrazione dei sistemi informativi nazionale e regionali le relative acquisizioni sono trasmesse anche alle regioni. Il pagamento del corrispettivo e' erogato in tre quote: la prima quota pari al 35%, viene corrisposta a seguito dell'emanazione del decreto di approvazione della convenzione e previa presentazione della documentazione relativa ai risultati preliminari acquisiti; la seconda quota, pari al 35%, viene corrisposta a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del comitato tecnico-scientifico sul parziale raggiungimento dei risultati prefissati, nonche' dell'acquisizione e della verifica di regolarita' della documentazione giustificativa di spesa; la terza quota, pari al 30%, viene corrisposta a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del comitato tecnico-scientifico sui risultati conclusivi presentati e sul rendiconto generale delle spese sostenute, nonche' dell'acquisizione e della verifica di regolarita' della documentazione giustificativa di spesa. Il corrispettivo dovra' essere utilizzato sulla base dei criteri di seguito riportati, concernenti i limiti massimi di imputabilita' delle spese connesse alla realizzazione degli studi e ricerche oggetto della convenzione. 1) una quota non superiore al 40% potra' essere destinata alla copertura degli oneri relativi alla remunerazione del personale; 2) una quota non superiore al 30% potra' essere destinata alla copertura degli oneri relativi alle dotazioni strumentali, funzionale alla sperimentazione degli esiti della ricerca, ovvero per la loro trasposizione operativa; 3) una quota non superiore al 25% potra' essere destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'acquisizione di servizi; 4) una quota non superiore al 5% potra' essere destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla pubblicazione del lavoro svolto. L'incremento del limite massimo di imputabilita' per gli oneri di cui al precedente punto 1) potra' essere autorizzato in relazione alle particolarita' dello studio della ricerca da effettuare, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso. Gli adempimenti amministrativo-contabili che attengono alle singole fasi procedurali verranno definiti con apposita circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I risultati conclusivi degli studi e delle ricerche devono essere presentati entro il termine fissato nella convenzione; su istanza motivata, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, potra' essere concessa una proroga del termine per un periodo non superiore a sei mesi. La mancata presentazione entro il termine indicato comporta la riduzione del corrispettivo in misura pari all'1% per ogni decade di ritardo. La Direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alla particolare rilevanza della tematica oggetto della convenzione - sentito il comitato tecnico-scientifico - puo' autorizzare la pubblicazione del lavoro svolto. II) Coerentemente con i.principi e le priorita' indicati nel precedente punto I), la Direzione generale competente deve perseguire gli obiettivi e attuare le iniziative di seguito indicate e gestire le disponibilita' finanziarie del capitolo di bilancio 4602 seguendo le priorita' seguenti: 1) assecondamento di obiettivi corrispondenti alle esigenze di monitoraggio, verifica o valutazione degli impegni emergenti dagli accordi per le politiche dei redditi e per l'occupazione; 2) iniziative finalizzate all'attuazione di impegni assunti nel quadro della partecipazione all'Unione europea con particolare riferimento a quelli contenuti nella dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo (Consiglio europeo di Essen, dic. 1994); 3) iniziative relative agli aspetti strumentali riguardanti il monitoraggio e la valutazione mediante indicatori di efficacia e di efficienza delle politiche del lavoro, nonche' la modellizzazione e sperimentazione di dispositivi per la previsione dei fabbisogni di domanda/offerta di lavoro nei vari settori, oltre che delle relative professionalita'. La ripartizione orientativa delle risorse destinabili alle aree prioritarie di ricerca sopra indicate e' la seguente: il 40% per l'area di cui all'alinea 1; il 40% per l'area di cui all'alinea 2; il 20% per l'area di cui all'alinea 3. Il direttore generale adottera' i conseguenti provvedimenti. III) Alla fine dell'anno e comunque entro il 15 gennaio 1996, il direttore generale trasmettera' una relazione sull'attivita' svolta e gli obiettivi a quella data conseguiti. La presente direttiva viene trasmessa per il tramite della ragioneria centrale alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 10 novembre 1995 Il Ministro: TREU Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1996 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 15