MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 novembre 1995 

  Direttive generali per l'azione amministrativa e  per  la  gestione
delle  attivita' nel settore degli studi e delle ricerche riguardanti
il mercato del lavoro.
(GU n.61 del 13-3-1996)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  8,  comma  1, della legge n. 56/87 che stabilisce le
funzioni della Direzione generale dell'osservatorio del  mercato  del
lavoro;
  Visto  l'art.  10, comma 3, del decreto-legge n. 108/91, convertito
con legge n. 169/91, con il quale viene  previsto  che  la  Direzione
generale  predetta per l'assolvimento dei compiti istituzionali possa
avvalersi, oltre che  degli  osservatori  regionali,  delle  regioni,
istituti ed enti interessati, mediante apposite convenzioni;
  Visto, inoltre, l'art. 1 del decrto-legge n. 370/83, convertito con
legge n. 545/83, con il quale il Ministro e' autorizzato alla stipula
di  convenzioni  con ISTAT per l'organizzazione dell'apposito sistema
informativo la cui realizzazione e' stata  successivamente,  prevista
dall'art. 8, comma 3, della legge n. 56/87;
  Ritenuta   l'esigenza   fondamentale   per   l'amministrazione   di
proseguire nell'azione di promozione e  di  realizzazione  di  mirate
iniziative  di  ricerca  finalizzate  alla  migliore  conoscenza  dei
caratteri evolutivi del mercato  del  lavoro  anche  al  fine  di  un
affinamento degli strumenti di governo e che conseguentemente debbono
essere   elaborati   progetti  finalizzati  al  monitoraggio  e  alla
valutazione lei fenomeni, che  prevedano  l'utilizzazione  di  idonei
indicatori e la realizzazione di iniziative a carattere innovativo;
  Tenuto conto dell'entita' delle risorse finanziarie disponibili per
l'anno  1995  risultanti  pari a complessivi 2.003 milioni di lire in
conto competenza e residui-capitolo 4602;
                              E M A N A
le seguenti direttive generali per l'azione amministrativa e  per  la
gestione:
  I)  Le  linee  di  governo  delle  iniziative  di  ricerca dovranno
perseguire  gli  obiettivi  e  realizzare  i  programmi  di   seguito
specificati:
   A) Temi di ricerca e sperimentazione nelle aree, rispettivamente:
   dell'incremento   dell'intensita'   occupazionale  della  crescita
competitiva in particolare attraverso forme innovative  di  contratti
di  lavoro,  nuovi schemi di orario di lavoro e nuove combinazioni di
lavoro e tempo libero;
   dell'incentivazione dell'occupazione grazie alla  riduzione  delle
componenti  non  salariali  del  costo  del  lavoro  in  ispecie  con
riferimento ad alcuni segmenti del lavoro;
   della flessibilizzazione salariale, contrattuale e degli orari  di
lavoro   in   vista   di   mantenere   ovvero  accrescere  i  livelli
occupazionali;
   della creazione di nuove  opportunita'  di  lavoro  attraverso  la
promozione  di  iniziative  a livello regionale e locale in attivita'
orientate al mercato;
   dello   studio   modelli    di    sviluppo    locale    ai    fini
dell'individuazione   e   valutazione   delle  determinanti  e  delle
condizioni  dei  mercati  locali  del  lavoro  che  concorrono   alla
determinazione  di  risultanze  positive  con  riferimenti ai livelli
occupazionali, ai relativi flussi ed ai processi di mobilita';
   delle condizioni e degli interventi, misure od azioni per favorire
l'inserimento   o   il  reinserimento  al  lavoro,  di  categorie  di
lavoratori  delle  fasce  considerate,  dalla  vigente  legislazione,
"deboli" ovvero svantaggiate;
   dei  nuovi  assetti  della  contrattazione  collettiva  e relativa
valutazione dei riflessi  sulla  governabilita'  e  gestibilita'  dei
mercati "esterno" ed "interno" del lavoro;
   delle    dinamiche    delle   politiche   salariali   e   relativa
strumentazione per la verifica  della  compatibilita'  con  le  altre
politiche dei redditi;
   delle  politiche  attive  e  passive  del lavoro nella prospettiva
della riconsiderazione e valutazione delle politiche degli  incentivi
per   il   mantenimento  dei  livelli  occupazionali  ovvero  per  la
promozione di nuove opportunita' d'impiego;
   della modellizzazione e  sperimentazione  di  dispositivi  per  il
monitoraggio  e  le valutazioni riguardante previsione dei fabbisogni
domanda/offerta di lavoro e relative professionalita', nonche' per la
misura di impatti socio-economici ed effetti sui mercati  del  lavoro
in dipendenza dell'attuazione delle politiche del lavoro.
   B) Modalita' procedurali:
   l'individuazione   dei   soggetti   -   ad   eccezione  di  quelli
istituzionali  richiamati  in  premessa   -   aventi   requisiti   di
affidabilita'   tecnico-scientifica   ed   economico-finanziaria  per
l'aggiudicazione delle commesse di ricerca deve essere effettuata nel
rispetto delle vigenti disposizioni della contabilita' generale dello
Stato e delle direttive comunitarie e relativi atti di ricezione;
   ai fini dell'espletamento delle procedure pubbliche per  l'appalto
delle  ricerche,  e'  necessaria  l'adozione  di  adeguate  forme  di
pubblicita' (pubblicazione su Gazzetta Ufficiale - GUCE -  Bollettino
ufficiale  -  Organi  di  stampa  quotidiana  a  livello  nazionale e
locale), salvo  casi  eccezionali  che  giustifichino  la  trattativa
privata, riguardanti i rapporti convenzionali stipulabili con ISTAT o
regioni;
   gli  enti che possono partecipare alle gare devono essere iscritti
all'apposito  albo  istituito  ed  operante   presso   il   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica,  essere  oggetto di
procedura  di  prequalificazione,  nonche'  possedere  requisiti   ed
esperienza pregressa nel campo specifico dell'attivita' oggetto della
commessa.   E'   consentita   l'autocertificazione   alle  condizioni
specificate nelle disposizioni vigenti;
   il  criterio  per  l'aggiudicazione  della  commessa   e'   quello
dell'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa.  Concorrono  alla
valutazione i seguenti elementi del progetto di ricerca:
     a) fattibilita';
     b) trasferibilita' dei risultati in relazione agli obiettivi;
     c) impianto metodologico e bibliografico;
     d) metodi o strumenti di autovalutazione prefigurati;
     e) assistenza tecnica successiva al completamento della ricerca;
     f) termine di esecuzione o di consegna;
     g) prezzo coerente e congruo.
  La Direzione generale  competente  provvede  a  dare  comunicazione
dell'avvenuta aggiudicazione, una volta espletata la gara, attraverso
apposito  avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, GUCE, sul Bollettino  ufficiale,  sugli  organi  di  stampa
quotidiana   nazionale   e   locale   come   previsto  dalle  vigenti
disposizioni.
  La   stipula   delle   conseguenti   Convenzioni  dovra'  ispirarsi
all'osservanza rigorosa dei principi di trasparenza ed  economicita',
nonche'  al pieno rispetto delle norme di contabilita' generale dello
Stato e delle disposizioni comunitarie. I  risultati  delle  ricerche
saranno  pubblicati e quindi inoltrati alla Biblioteca del Ministero,
che ne  curera'  la  trasmissione  ai  componenti  delle  commissioni
parlamentari   competenti.   Qualora  le  ricerche  comportino  anche
attivita' di sperimentazione collegata all'acquisizione di modelli  o
programmi  trasponibili  sul  piano  operativo per l'integrazione dei
sistemi informativi nazionale e regionali  le  relative  acquisizioni
sono trasmesse anche alle regioni.
  Il pagamento del corrispettivo e' erogato in tre quote:
   la   prima   quota  pari  al  35%,  viene  corrisposta  a  seguito
dell'emanazione del  decreto  di  approvazione  della  convenzione  e
previa  presentazione  della  documentazione  relativa  ai  risultati
preliminari acquisiti;
   la seconda  quota,  pari  al  35%,  viene  corrisposta  a  seguito
dell'acquisizione     del     parere    favorevole    del    comitato
tecnico-scientifico  sul  parziale   raggiungimento   dei   risultati
prefissati, nonche' dell'acquisizione e della verifica di regolarita'
della documentazione giustificativa di spesa;
   la   terza  quota,  pari  al  30%,  viene  corrisposta  a  seguito
dell'acquisizione    del    parere    favorevole     del     comitato
tecnico-scientifico   sui   risultati  conclusivi  presentati  e  sul
rendiconto generale delle spese sostenute, nonche'  dell'acquisizione
e  della  verifica di regolarita' della documentazione giustificativa
di spesa.
  Il corrispettivo dovra' essere utilizzato sulla base dei criteri di
seguito riportati, concernenti  i  limiti  massimi  di  imputabilita'
delle  spese  connesse  alla  realizzazione  degli  studi  e ricerche
oggetto della convenzione.
   1) una quota non superiore al 40%  potra'  essere  destinata  alla
copertura degli oneri relativi alla remunerazione del personale;
   2)  una  quota  non  superiore al 30% potra' essere destinata alla
copertura degli oneri relativi alle dotazioni strumentali, funzionale
alla sperimentazione degli esiti della ricerca, ovvero  per  la  loro
trasposizione operativa;
   3)  una  quota  non  superiore al 25% potra' essere destinata alla
copertura degli oneri derivanti dall'acquisizione di servizi;
   4) una quota non superiore al  5%  potra'  essere  destinata  alla
copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  pubblicazione  del  lavoro
svolto.
  L'incremento del limite massimo di imputabilita' per gli  oneri  di
cui  al  precedente  punto  1) potra' essere autorizzato in relazione
alle particolarita' dello studio della ricerca da effettuare, sentito
il parere del comitato tecnico-scientifico, fino ad  un  massimo  del
50% del contributo concesso.
  Gli adempimenti amministrativo-contabili che attengono alle singole
fasi   procedurali  verranno  definiti  con  apposita  circolare  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale da pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  I  risultati  conclusivi degli studi e delle ricerche devono essere
presentati entro il termine fissato  nella  convenzione;  su  istanza
motivata,  sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, potra'
essere concessa una proroga del termine per un periodo non  superiore
a sei mesi.
  La  mancata  presentazione  entro  il  termine indicato comporta la
riduzione del corrispettivo in misura pari all'1% per ogni decade  di
ritardo.
  La  Direzione  generale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, in  relazione  alla  particolare  rilevanza  della  tematica
oggetto della convenzione - sentito il comitato tecnico-scientifico -
puo' autorizzare la pubblicazione del lavoro svolto.
  II)  Coerentemente  con  i.principi  e  le  priorita'  indicati nel
precedente punto I), la Direzione generale competente deve perseguire
gli obiettivi e attuare le iniziative di seguito indicate  e  gestire
le  disponibilita' finanziarie del capitolo di bilancio 4602 seguendo
le priorita' seguenti:
   1) assecondamento di obiettivi  corrispondenti  alle  esigenze  di
monitoraggio,  verifica  o  valutazione degli impegni emergenti dagli
accordi per le politiche dei redditi e per l'occupazione;
   2) iniziative finalizzate all'attuazione di  impegni  assunti  nel
quadro   della  partecipazione  all'Unione  europea  con  particolare
riferimento a quelli contenuti nella dichiarazione dei Capi di  Stato
o di Governo (Consiglio europeo di Essen, dic. 1994);
   3)  iniziative  relative  agli  aspetti strumentali riguardanti il
monitoraggio e la valutazione mediante indicatori di efficacia  e  di
efficienza  delle  politiche del lavoro, nonche' la modellizzazione e
sperimentazione di dispositivi per la previsione  dei  fabbisogni  di
domanda/offerta  di lavoro nei vari settori, oltre che delle relative
professionalita'.
  La ripartizione orientativa delle  risorse  destinabili  alle  aree
prioritarie di ricerca sopra indicate e' la seguente:
   il 40% per l'area di cui all'alinea 1;
   il 40% per l'area di cui all'alinea 2;
   il 20% per l'area di cui all'alinea 3.
  Il direttore generale adottera' i conseguenti provvedimenti.
  III)  Alla  fine  dell'anno e comunque entro il 15 gennaio 1996, il
direttore generale trasmettera' una relazione sull'attivita' svolta e
gli obiettivi a quella data conseguiti.
  La presente direttiva viene trasmessa per il tramite
della ragioneria centrale alla Corte dei conti per la registrazione.
   Roma, 10 novembre 1995
                                                    Il Ministro: TREU
 Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 15