DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1997, n. 412 

  Regolamento  recante  l'individuazione delle  attivita'  lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati,  per le quali l'attivita'
di  vigilanza puo'  essere  esercitata dagli  ispettorati del  lavoro
delle direzioni provinciali del lavoro.
(GU n.280 del 1-12-1997)
 
 Vigente al: 16-12-1997  
 

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                             su proposta
                       DEL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  e
                     DEL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'articolo 23, comma 2,  del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626, il  quale  prevede  l'individuazione delle  attivita'
lavorative comportanti  rischi particolarmente elevati, per  le quali
l'attivita' di vigilanza puo' essere  esercitata anche dai servizi di
ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la legge  14 gennaio  1994, n.  20, recante  disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Considerato il rischio di infortuni per frequenza e gravita';
  Considerata  la  peculiarita'  delle  condizioni  di  lavoro  e  la
incidenza infortunistica, in termini di frequenza e di gravita' delle
conseguenze, desumibile dai dati statistici, nonche' la frequenza dei
rapporti  di lavoro  irregolari  che  possono influire  negativamente
sulle condizioni di  sicurezza nel settore delle  costruzioni edili e
di genio  civile, dei lavori  in sotterraneo e in  galleria, mediante
cassoni in aria compressa e subacquei;
  Sentita  la Commissione  consultiva permanente  per la  prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 giugno 1997;
  Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita';
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Le attivita' comportanti  rischi particolarmente elevati, per le
quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi  di lavoro puo' essere esercitata anche
dai servizi di  ispezione del lavoro delle  direzioni provinciali del
lavoro, sono:
  a) attivita' nel settore delle  costruzioni edili o di genio civile
e   piu'  in   particolare  lavori   di  costruzione,   manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse,
permanenti  o temporanee,  in  muratura e  in  cemento armato,  opere
stradali, ferroviarie,  idrauliche, scavi, montaggio e  smontaggio di
elementi  prefabbricati.  Lavori  in sotterraneo  e  gallerie,  anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
  b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.
  2. La vigilanza di cui al comma 1 e' esercitata previa informazione
al   dipartimento  di   prevenzione  dell'azienda   sanitaria  locale
competente   per   territorio    e   secondo   programmi   concordati
periodicamente   anche  al   fine  di   evitare  sovrapposizione   di
interventi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 14 ottobre 1997
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Treu
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1997
  Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 394