DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1997, n. 412
Regolamento recante l'individuazione delle attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attivita' di vigilanza puo' essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro.(GU n.280 del 1-12-1997)
Vigente al: 16-12-1997
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE e DEL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il quale prevede l'individuazione delle attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attivita' di vigilanza puo' essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Considerato il rischio di infortuni per frequenza e gravita'; Considerata la peculiarita' delle condizioni di lavoro e la incidenza infortunistica, in termini di frequenza e di gravita' delle conseguenze, desumibile dai dati statistici, nonche' la frequenza dei rapporti di lavoro irregolari che possono influire negativamente sulle condizioni di sicurezza nel settore delle costruzioni edili e di genio civile, dei lavori in sotterraneo e in galleria, mediante cassoni in aria compressa e subacquei; Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 giugno 1997; Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le attivita' comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro puo' essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro, sono: a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. 2. La vigilanza di cui al comma 1 e' esercitata previa informazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizione di interventi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 ottobre 1997 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanita' Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1997 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 394