N. 658 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 1997
N. 658 Ordinanza emessa il 10 aprile 1997 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Cosme Soc. coop. a r.l. contro l'INPS Previdenza e assistenza sociale - Contributi da versare all'INPS - Imprese artigiane - Natura costitutiva, nelle regioni e province ad autonomia speciale, dell'iscrizione dell'impresa artigiana nei relativi albi - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee, a seconda della dislocazione territoriale delle imprese - Indebita legiferazione delle regioni in materia riservata alla competenza statale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n, 336/1989. (Legge 8 agosto 1985, n. 443, art, 13, comma sesto, primo e secondo periodo). (Cost., artt. 3, 38 e 116).(GU n.41 del 8-10-1997 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla Cosme Soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, via B. Tortolini n. 34, presso lo studio dell'avv. Nicolo' Paoletti, che unitamente all'avv. Alessandra Pascolo la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione, ricorrente, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Bartoli e Leonardo Lironcurti per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Udine n. 1058 del 16 ottobre 1993 (r.g. n. 3391/93); Udita nell'udienza del 10 aprile 1997 la relazione della causa svolta dal consigliere relatore dott. Giovanni Prestipino; Sentito il p.m., nella persona dell'avvocato generale dott. Antonio Leo, che ha chiesto la rimessione della questione alla Corte costituzionale e in subordine il rigetto del ricorso; Letto il ricorso per cassazione proposto dalla s.r.l. Cooperativa Cosme avverso la sentenza emessa il 16 ottobre 1993, con la quale il tribunale di Udine, nel pronunciare sull'appello dedotto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale avverso la sentenza emessa dal pretore della stessa citta', ha ritenuto che la Cooperativa, essendo costituita nella forma di societa' di capitali, a norma dell'art. 3, secondo comma, della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, non potesse essere compresa fra le imprese artigiane e non potesse, per conseguenza, ottenere, a decorrere dall'11 novembre 1986, le agevolazioni contributive previste dalla normativa dettata in materia previdenziale per tale tipo di imprese; Letti il controricorso e la memoria depositati dall'INPS;
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 657/1997). 97C1093