N. 643 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio - 24 agosto 1998
N. 643 Ordinanza emessa il 17 febbraio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 1998) dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Lastrucci Luana ed altro Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via amministrativa (con conseguente estinzione del reato) - Mancata previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di non dover impartire alcuna prescrizione trattandosi di reato istantaneo che preclude la regolarizzazione) - Disparita' di trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega. (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2). (Cost., artt. 3 e 76).(GU n.38 del 23-9-1998 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza per questione di legittimita' costituzionale artt. 23 e segg. legge cost. 11 marzo 1953, n. 87. Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato; Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 17 febbraio 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 7, d.P.R. n. 547/1955 accertato il 6 marzo 1996 a carico degli imputati Lastrucci Luana e Innesti Daniele in atti generalizzati; Rilevato che la richiesta in esame e' relativa ad un accertamento eseguito in data 6 marzo 1996 da personale della U.S.L. 3 - zona Valdinievole; Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 6 marzo 1996 nei locali della ditta degli imputati e' emersa l'infrazione di cui sopra per "aver noleggiato alla impresa edile Maccio' ing. Lino s.a.s. di Maccio' Marino C. con sede a Montecatini Terme in via Garibaldi n. 38 in data 23 ottobre 1995, una gru a torre Liebherr 35K numero di fabbrica 354003, anno di costruzione 1994, mancante della matricola Ispesl e posta sul cantiere edile in via Riaffrico a Montecatini Terme, non rispondente alle norme di sicurezza perche' priva di omologazione da parte dell'Ispesl competente, del libretto e della verifica trimestrale delle funi"; Rilevato, ancora, che a seguito dell'accertamento l'organo di vigilanza pur rilevando la violazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 547/1955 non ha ritenuto di impartire prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 758/1994 in quanto non ottemperabili "non usufruendo cosi' dei benefici degli artt. 20/21 del d.lgs. n. 758/1994" (v. relazione n. 171/1996 dell'8 maggio 1996 in atti);
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 642/1998). 98C1043