N. 571 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 1999
N. 571 Ordinanza emessa l'11 giugno 1999 dal tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Zanella Sergio e prefetto di Padova Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente di guida - Opposizione al relativo provvedimento prefettizio - Competenza attribuita al giudice civile (secondo il rito ex artt. 22 e 23, legge n. 689/1981), anziche' al giudice penale procedente - Irragionevolezza di tale scelta legislativa. (Nuovo codice della strada, art. 223, comma 5, ultima parte). (Cost., art. 3).(GU n.42 del 20-10-1999 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza 7 giugno 1999; Letto il ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981 proposto nell'interesse del signor Zanella Sergio avverso l'ordinanza 12 gennaio 1999 n. 1901/1998, con il quale il prefetto della provincia di Padova gli ha sospeso in via provvisoria la patente di guida, in relazione alla contestata violazione dell'art. 186, comma 2 c.d.s., per fatto del 7 dicembre 1998; Rilevato che il ricorrente non ha chiesto la sospensione dell'impugnato provvedimento; Rilevato che il ricorrente deduce l'illegittimita' e/o invalidita' dell'ordinanza in quanto il controllo, con esito attestante elevato tasso di acoolemia, sarebbe intervenuto a distanza di ore dall'incidente ed egli avrebbe, nel frattempo, bevuto sostanze alcoliche; Rilevato che il ricorso e' allo stato ammissibile, stante il disposto dell'art. 223, comma 5, ultima parte c.d.s., che consente espressamente la proposizione del ricorso ex art. 205 c.d.s., con disciplina del giudizio di opposizione ai sensi della legge n. 689/1981; Ritenuto che la attribuzione del giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida alla competenza del pretore in sede civile, secondo il rito ex artt. 22 e 23, legge n. 689/1981, non si sottrae, a giudizio di questo tribunale, a censura di illegittimita' costituzionale non manifestamente infondata; Ritenuto in particolare che: 1) l'attuale disciplina della sospensione provvisoria della patente di guida ad opera del prefetto, quale contenuta nel codice della strada vigente all'art. 223, si caratterizza per l'insufficiente adeguatezza sistematica, dovendo l'interprete inventarsi la soluzione di questioni applicative essenziali, tipico oggetto della scelta discrezionale-sistematica del legislatore (a solo titolo esemplificativo: quale rapporto tra la sospensione provvisoria e quella definitiva eventualmente applicata dal giudice penale o dallo stesso prefetto nei casi in cui il procedimento penale si chiuda senza pronuncia di merito? Quali le conseguenze della guida con patente sospesa provvisoriamente, posto che il comma 5 dell'art. 218 c.d.s. in realta' disciplina propriamente i casi di violazione afferenti la sanzione accessoria, quindi la sospensione definitiva? Quali conseguenze alla violazione della sospensione provvisoria nel caso di successiva assoluzione nel merito penale, ove si ritenga che quella condotta integri comunque il reato?); 2) le ipotesi in cui il prefetto puo'/deve sospendere provvisoriamente la patente riguardano casi nei quali necessariamente e' iniziato un procedimento penale, avente per oggetto proprio l'accertamento del fatto in discussione, e nei quali anche la questione/competenza dell'applicabilita' della sanzione amministrativa accessoria e' affidata al giudice penale; cio' e' espressamente ed inequivocamente affermato dall'art. 222 per i casi di violazioni dalle quali derivino danni alle persone: ma deve giudicarsi che la cognizione appartenga al giudice penale anche per i casi di violazioni diverse (quelle disciplinate dal terzo comma dell'art. 223), in quanto il primo comma dell'art. 224, pur prevedendo che e' il prefetto ad applicare il provvedimento di sospensione della patente, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'irrevocabilita' della sentenza o del decreto penale, stabilisce che il prefetto adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'Autorita' giudiziaria; 3) orbene, nel momento in cui il legislatore prevede l'opposizione ex art. 205 c.d.s. (e quindi secondo il rito ex lege n. 689/1981, certamente davanti al pretore in sede civile e, in ogni caso, senza alcun collegamento necessario al magistrato giudicante competente per il pur pendente procedimento penale) avverso il provvedimento prefettizio provvisorio, di fatto impone l'apertura di un controprocedimento, parallelo a quello penale, in definitiva avente ad oggetto l'accertamento del reato, presupposto della legittimita' dell'applicazione della misura provvisoria; 4) tale scelta legislativa comporta almeno tre palesi incongruenze: a) si chiama il giudice civile a giudicare di un fatto e di una problematica (in definitiva quella dell'applicabilita' della sanzione amministrativa accessoria) sui quali e' gia' pendente la cognizione dell'autorita' giudiziaria penale; b) improprio sarebbe il richiamo al principio dell'autonomia del procedimento civile rispetto a quello penale, espressamente affermato con innovazione qualificante dal nuovo codice di procedura penale, perche' in realta' secondo costante giurisprudenza nel procedimento ex art. 22, legge n. 689/1981 il giudice ha pieni poteri di autonoma ricerca probatoria sicche', strutturalmente, il procedimento ex lege n. 689/1981 e' del tutto simile al procedimento penale e comunque del tutto peculiare rispetto ai canoni probatori del procedimento civile; c) ancora, e specialmente, in pendenza di un procedimento penale che e' pur sempre caratterizzato, almeno nella fase delle indagini preliminari, dalla tendenziale segretezza dell'attivita' d'indagine e dai connessi vincoli, si impone al giudice civile una controistruttoria che puo' scardinare l'ordinario andamento del procedimento penale (acquisizione notizia di reato, esame testi, ecc.); 5) da qui l'evidente, a giudizio di questo tribunale, irragionevolezza dell'attuale previsione normativa di cui all'art. 223.5 seconda parte c.d.s., previsione non inserita nel testo originario della norma, nella parte in cui attribuisce al giudice civile, attraverso il successivo richiamo agli artt. 205 c.d.s. e 22 e 23, legge n. 689/1981, anziche' al giudice penale procedente (g.i.p. o giudice del dibattimento, secondo la fase del procedimento), la competenza a decidere sull'opposizione al provvedimento prefettizio di provvisoria sospensione della patente; 6) la possibile immaginabile obiezione, secondo la quale in realta' il provvedimento prefettizio di cui si discute, per la sua provvisorieta' ed autonomia rispetto al successivo provvedimento definitivo eventuale, sarebbe un qualcosa di peculiare, tale da giustificare l'ordinaria competenza del giudice civile, appare piu' suggestiva che convincente; se infatti si guarda ai presupposti che legittimano quel provvedimento (discrezionale nel caso di cui al secondo comma dell'art. 223, obbligato nel caso del terzo comma), si manifesta evidente che il primo ed essenziale e' quello del fumus della sussistenza del reato, nei suoi aspetti oggettivo e soggettivo: da qui la considerazione che in realta' il provvedimento prefettizio provvisorio si caratterizza per la natura sostanzialmente anticipatoria degli effetti propri della sanzione accessoria che (forse anche molto tempo dopo) verra', necessariamente (in tale prospettazione) applicata; ed allora la peculiarita' del provvedimento prefettizio provvisorio non va affatto negata, ma si qualifica non gia' per essere un qualcosa di autonomo e diverso dall'ambito del procedimento che condurra' all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, bensi' proprio e solo per la natura di anticipazione degli effetti; il che, in definitiva, rafforza la necessita', nel senso di univoca opportunita' sistematica, che la cognizione sia data al giudice che gia' sta conoscendo dell'intera problematica e, in ogni caso, l'irragionevolezza della soluzione attuale; del resto, se questo giudice dovesse procedere oltre, per giungere ad una corretta decisione altro non potrebbe fare che svolgere un accertamento del tutto parallelo, per tempi, modalita' e natura degli atti istruttori, a quello gia' in corso avanti l'autorita' giudiziaria penale; Appare pertanto non manifestamente infondata, e con riferimento al parametro dell'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale come esposta sopra e definita in dispositivo, rappresentandosi che la soluzione indicata appare univocamente ricavabile dal sistema normativo vigente e comunque priva di alcun esercizio di discrezionalita', riservata dal legislatore: infatti, da un lato il riferimento al giudice penale procedente e' sufficiente perche' questi provvedera' in camera di consiglio, ex art. 127 c.p.p. e 38.2-bis disp. att. c.p.p. e, dall'altro, il mantenimento del richiamo all'art. 205 c.d.s. consente di disciplinare esaurientemente anche l'ipotesi residuale (invero in concreto remotissima stanti gli strettissimi tempi imposti dal terzo comma dell'art. 223) di una definizione del procedimento penale avvenuta prima dell'adozione del provvedimento di sospensione provvisoria; La questione e' all'evidenza rilevante nel presente giudizio, dove il ricorso e' proposto al pretore in sede civile, ex artt. 205 c.d.s. e 22 ss., legge n. 689/1981, con deduzioni che di fatto attestano la pendenza del procedimento penale conseguente alla contestazione, atteso che nel caso di riconosciuta sua fondatezza il fascicolo andrebbe assegnato a giudice individuato diversamente; consegnano i provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo;
P. Q. M Visti gli artt. 23 ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223.5, ultima parte, c.d.s., nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 3, e' ammessa opposizione "ai sensi dell'art. 205 c.d.s." in luogo che "avanti il giudice penale procedente e, in caso di gia' avvenuta definizione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 205 c.d.s."; Sospende il presente giudizio; Ordina la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina la comunicazione dell'ordinanza al ricorrente ed al prefetto di Padova. Cosi' deciso in Padova, l'11 giugno 1999. Il giudice: Citterio 99C1022