N. 451 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2007

Ordinanza  emessa  il  31  gennaio  2007  dal tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di Scala Annunziata ed altro

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria  -  Previsione  di  termini  di  prescrizione  diversi a
  seconda  che  per  il reato siano o meno irrogabili, in alternativa
  alla  pena  pecuniaria,  la  permanenza  domiciliare  o  il  lavoro
  sostitutivo   -   Irragionevole   previsione   di   un  termine  di
  prescrizione piu' lungo per reati oggettivamente meno gravi.
- Codice penale, art. 157, comma quinto, sostituito dall'art. 6 della
  legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.24 del 20-6-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti del procedimento penale n. 9741/2005 R.G. Dib. a
carico di Scala Annunziata e Gargiulo Giuseppe, chiamati a rispondere
con  decreto  di  citazione diretta, emesso in data 25 febbraio 2005,
dei  reati  di  cui agli artt. 582, 594, 635 c.p., commessi tra il 25
febbraio 2000 e il 16 gennaio 2001;
    Sciogliendo  la riserva formulata all'udienza del 6 dicembre 2006
a  seguito  della  richiesta  difensiva  di immediata declaratoria di
estinzione dei reati per intervenuta prescrizione;
    Rilevato  che  possono applicarsi, ove piu' favorevoli, i termini
di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art.
6, legge n. 251/2005;
    Considerato  in  particolare  che  nel caso di specie deve aversi
riguardo  al disposto del nuovo art. 157, quinto comma c.p., in forza
del quale, allorche' per il reato la legge stabilisce pene diverse da
quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre
anni,  che  in  caso  di interruzione della prescrizione, puo' essere
aumentato di un quarto, fino a tre anni e nove mesi;
    Atteso  che tale previsione deve essere riferita ai reati oggi di
competenza  del  giudice  di  pace,  per  i quali in effetti ai sensi
dell'art. 52  d.lgs. n. 274/2000 puo' essere irrogata nei casi di cui
al  secondo  comma,  lettere  a)  seconda parte, b) e c), la sanzione
della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo, in alternativa
alla pena pecuniaria;
    Rilevato  che tutti i reati per cui e' processo, stante il tenore
dell'imputazione,  sono  oggi di competenza del giudice di pace e che
dunque,  ai  sensi  dell'art. 2  c.p.,  essi  sono  soggetti  al piu'
favorevole  trattamento  sanzionatorio  dettato  dall' art. 52 d.lgs.
n. 274 cit.;
    Ritenuto  a tale stregua che in relazione al tipo di sanzione per
essi  prevista risulta corrispondentemente applicabile anche il nuovo
termine di prescrizione come sopra indicato;
    Atteso  peraltro  che proprio sulla scorta di tale considerazione
si  appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 157,  comma  5  c.p.,  come
novellato  dall'art. 6. legge n. 251/2005, per violazione dell'art. 3
Cost,  nella  parte in cui, senza tener conto dell'effettiva gravita'
dei  reati,  ma  anzi  in  contrasto  con  la pena edittale prevista,
contempla   irragionevolmente  termini  di  prescrizione  diversi,  a
seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla
pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo,
    Osserva in particolare quanto segue;
    Innanzi tutto deve ritenersi che il disposto dell'art. 157, comma
5  c.p.,  risultante  dalle  modifiche  apportate  dall'art. 6, legge
n. 251/2005,  non  sia  riferibile  a reati diversi da quelli oggi di
competenza  del giudice di pace, puniti con la permanenza domiciliare
o  il  lavoro sostitutivo. Diversamente intesa, la norma risulterebbe
inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia concreto riferimento.
    D'altro  canto  nulla  rileva  che  l'art.  52 d.lgs. n. 274/2000
contempli  un  meccanismo  sanzionatorio  a  griglia,  prevedendo  al
secondo  comma  lett.  a),  seconda  parte, lett. b) e lettera c), in
alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria.
    In  particolare  deve  escludersi  che,  per  il solo fatto della
possibilita'  di  irrogare  quest'ultima,  debba  aversi  riguardo al
termine  dettato  dall'art. 157,  comma 1 c.p., in forza del quale la
prescrizione  matura  in  almeno  sei  anni per i delitti e in almeno
quattro anni per le contravvenzioni, anche se puniti con la sola pena
pecuniaria.
    Il  primo  comma infatti correla il termine alla natura del reato
mentre  il  quinto  comma al fatto in se' che la legge stabilisca una
pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Men che mai,
stante  il  tenore  della  norma, potrebbe aversi riguardo al tipo di
trattamento  in  concreto  irrogato,  atteso  che  la prescrizione e'
correlata alla pena edittalmente prevista. Cio' posto, deve prendersi
atto  che  vi  sono reati attualmente rientranti nella competenza del
giudice  di  pace,  in  genere  quelli  meno  gravi,  per  i quali e'
irrogabile  la  sola  pena pecuniaria: si tratta dei casi contemplati
dall'art. 52   primo  comma  d.l.gs.  n. 274/2000,  cioe'  dei  reati
originariamente   puniti   con  la  sola  pena  pecuniaria,  come  il
danneggiamento   semplice  di  cui  all'art. 635  c.p.,  e  dei  casi
contemplati  dall'art. 52  secondo  comma lett. a) prima parte, cioe'
dei  reati per i quali era prevista la pena detentiva non superiore a
mesi sei alternativa a quella pecuniaria, come nel caso dell'ingiuria
di cui all'art. 594 c.p.
    Valutando il sistema delineato dal nuovo art. 157 c.p., commi 1 e
5,  deve necessariamente concludersi, non essendo possibile pervenire
a  soluzioni  interpretative  diverse, che i reati oggi di competenza
del  giudice di pace sono soggetti a termini di prescrizione diversi,
a seconda che siano puniti con la sola pena pecuniaria, nel qual caso
il  termine  e'  di  anni  sei per i delitti e di anni quattro per le
contravvenzioni,   ovvero,   in   alternativa,   con   la  permanenza
domiciliare  o  il  lavoro  sostitutivo,  nel qual caso il termine e'
sempre di anni tre.
    Ma  un  siffatto  meccanismo  risulta irragionevole, in quanto si
contempla   un   termine   prescrizionale   piu'   lungo   per  reati
oggettivamente  meno  gravi  (talvolta  di gran lunga meno gravi), in
quanto  implicanti una minore offesa ad uno stesso bene ovvero lesivi
di un bene di rango inferiore.
    Si  pensi  al  rapporto  tra  il  delitto di percosse e quello di
lesioni lievi, oppure al rapporto tra ingiuria e diffamazione.
    La  questione  e'  nella specie rilevante, in quanto all'imputato
sono  contestati il reato di lesioni personali lievi, per il quale e'
applicabile  il  termine  di  prescrizione  piu'  breve  e che dunque
potrebbe  considerarsi  gia'  prescritto,  e  i  reati  di ingiurie e
danneggiamento  semplice,  per i quali e' teoricamente applicabile il
termine  di  prescrizione  ordinaria  di  anni  sei aumentabile di un
quarto  fino a anni sette e mesi sei, o, che e' lo stesso, il termine
di  anni  cinque  aumentabile fino ad anni sette e mesi sei, previsto
dall'art. 157   c.p.  nella  formulazione  anteriore  alle  modifiche
introdotte  dalla  legge  n. 251/2005,  ma  che  potrebbero parimenti
considerarsi   prescritti   in  caso  di  ritenuta  fondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  legge  n. 87/1953,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente   infondata   per  contrasto  con  l'art. 3  Cost.  la
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 157 quinto comma
c.p., come novellato dall'art. 6 legge n. 25172005.
    Sospende  il  processo  e  ordina la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
    Dispone  che  l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle
parti,  sia notificata agli imputati, al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della
Repubblica.
        Napoli, addi' 31 gennaio 2007
                        Il giudice: Cristiano
07C0770