N. 78 ORDINANZA 20 - 22 febbraio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione - Uso abitativo - Esecuzione di provvedimento di rilascio -
 Determinazione del reddito complessivo dei componenti  il nucleo
 familiare del conduttore - Criteri - Irrilevanza del suddetto
 requisito - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione -
 Richiamo alle ordinanze nn. 264/1987 e 791/1989 - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.-L. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 14, quinto comma, lett.  b),
 convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n.  94).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 31 e 36).
(GU n.9 del 28-2-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  14, comma
 quinto, lettera b), del decreto-legge 23 gennaio 1982,  n.  9  (Norme
 per  l'edilizia  residenziale  e  provvidenze in materia di sfratti),
 promosso con l'ordinanza emessa il 19 ottobre  1988  dal  Pretore  di
 Milano nel procedimento civile vertente tra Parbotti Walter e Papetti
 Bianca Maria ed altro, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1989
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
 serie speciale dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  nel  corso  del  procedimento  promosso da Parbotti
 Walter contro Papetti Bianca, avente ad oggetto la fissazione di  una
 nuova  data  per l'esecuzione di provvedimento di rilascio per finita
 locazione adottato il 15 giugno 1986 e concernente un immobile locato
 ad  uso  di abitazione, il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il
 19   ottobre   1988,   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale   dell'art.   14,   comma   quinto,   lett.   b),  del
 decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.   9   (Norme   per   l'edilizia
 residenziale  e  provvidenze  in materia di sfratti), convertito, con
 modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale prevede che
 le  disposizioni  relative  alla  fissazione  di una nuova data per i
 provvedimenti di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione non
 si  applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo
 familiare  del  conduttore,  in  base  all'ultima  dichiarazione  dei
 redditi,  risulti  superiore a lire diciotto milioni (salva l'ipotesi
 in cui il conduttore abbia a  sua  volta  in  corso  procedimento  di
 graduazione relativo ad immobile di sua proprieta');
      che,  ad avviso del Pretore, sarebbero violati: a) gli artt. 3 e
 24 della Costituzione, in quanto la  norma  impugnata  esclude  dalla
 tutela giurisdizionale alcuni cittadini a causa della loro condizione
 economica; b) gli artt. 3 e 36  della  Costituzione,  avuto  riguardo
 alla  radicale diversita' riscontrabile nel sistema fiscale a seconda
 che i redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo;  c)
 gli  artt.  3  e 31 della Costituzione, in considerazione dell'eguale
 operativita' preclusiva del limite  di  reddito,  senza  tener  conto
 della composizione del nucleo familiare del conduttore;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri
 chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
    Considerato che il provvedimento di rilascio oggetto di esecuzione
 e'  stato  emesso  il  15  giugno  1986,  e  quindi  nel  vigore  del
 decreto-legge  7  febbraio  1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore
 delle   aree   ad   alta   tensione   abitativa),   convertito,   con
 modificazioni,  in  legge  5  aprile  1985,  n. 118, che, all'art. 1,
 dispone la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di  rilascio
 degli  immobili  destinati ad uso di abitazione, non ancora eseguiti,
 con la sola eccezione dei provvedimenti "fondati sulla morosita'  del
 conduttore  o  del  subconduttore,  nonche'  per quelli emessi in una
 delle  ipotesi  previste  dall'art.   59,   primo   comma,   nn.   1,
 limitatamente  all'uso  abitativo,  2,  3,  6,  7 ed 8 della legge 27
 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 3, primo comma, nn. 2, 3, 4 e  5  del
 decreto-legge   15   dicembre   1979,   n.   639,   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25", e  quindi  senza
 tener conto del requisito del reddito del conduttore;
      che,  inoltre,  anteriormente  all'emissione  dell'ordinanza  in
 esame, la materia e' stata ulteriormente disciplinata  -  sempre  nel
 senso  dell'irrilevanza del suddetto requisito - dal decreto-legge 29
 ottobre 1986, n. 708, convertito,  con  modificazioni,  in  legge  23
 dicembre  1986,  n.  899, e dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26,
 convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108;
      che  il  giudice a quo ha del tutto omesso di motivare in ordine
 all'applicabilita' - in presenza delle norme sopra richiamate - della
 norma impugnata, e quindi sulla rilevanza della questione sollevata;
      che    identiche    questioni   sono   gia'   state   dichiarate
 manifestamente inammissibili da questa Corte con le ordinanze n.  264
 del  1987  e  n.  791  del  1989,  per  difetto  di motivazione sulla
 rilevanza;
      che,  pertanto,  anche  la  questione  in  esame  va  dichiarata
 manifestamente inammissibile per eguale ragione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  innanzi  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma quinto, lett. b), del
 decreto-legge   23   gennaio   1982,   n.  9  (Norme  per  l'edilizia
 residenziale e provvidenze in materia di  sfratti),  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  25  marzo  1982,  n.  94, sollevata, in
 relazione agli artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione,  dal  Pretore
 di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0197