Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.48 del 27-2-1997)
Con decreto ministeriale n. 22139 dell'8 febbraio 1997: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 23 gennaio 1996 al 22 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Impregilo Gruppo FIAT, con sede in Milano e unita' di Milano, Rho (Milano) e Cantieri Nazionali, Roma e Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo Gruppo FIAT, con sede in Milano e unita' di Milano, Rho (Milano) e Cantieri Nazionali, Roma e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 23 gennaio 1996 al 22 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 23 gennaio 1996. Con esclusione dei lavoratori di cantiere e per fine fase lavori; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo Gruppo FIAT con sede in Milano e unita' di Milano, Rho (Milano) e Cantieri Nazionali, Roma e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 23 luglio 1996 al 22 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1996 con decorrenza 23 luglio 1996. Con esclusione dei lavoratori di cantiere e per fine fase lavori. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22140 dell'8 febbraio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1996 con effetto dal 1 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Coin, con sede in Venezia e unita' di Brescia, per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 1 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22141 dell'8 febbraio 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Genova e Taranto. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Genova e Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Genova e Taranto, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Bagnoli (Napoli), Piombino (Livorno) e Trieste. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole solo per 12 mesi. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Bagnoli (Napoli), Piombino (Livorno) e Trieste, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Bagnoli (Napoli), Piombino (Livorno) e Trieste, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 5) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Bagnoli (Napoli), Genova-Campi e Taranto. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole solo per 12 mesi. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Bagnoli (Napoli), Genova-Campi e Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Bagnoli (Napoli), Genova-Campi e Taranto, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 7) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 8) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Massa. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Massa, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 9) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Massa, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 10) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unita' di Genova, Elba (Livorno), Roma, S.S. Giovanni (Milano), Torre Annunziata (Napoli). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unita' di Genova, Elba (Livorno), Roma, S.S. Giovanni (Milano), Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 11) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unita' di Genova, Elba (Livorno), Roma, S.S. Giovanni (Milano), Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 12) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unita' di Aosta, Bagnoli, Levante, Novi Ligure, Terni, Taranto, Torino, ex uffici vendita Padova e Bologna. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole solo per 12 mesi. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unita' di Aosta, Bagnoli, Levante, Novi Ligure, Terni, Taranto, Torino, ex uffici vendita Padova e Bologna, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 13) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unita' di Aosta, Bagnoli, Levante, Novi Ligure, Terni, Taranto, Torino, ex uffici vendita Padova e Bologna, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 14) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 15) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Taranto. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 16) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Arcore (Milano), Dalmine (Bergamo), Piombino (Livorno), Roma, Roncadelle ex seta (Brescia), Taranto e Torino. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Arcore (Milano), Dalmine (Bergamo), Piombino (Livorno), Roma, Roncadelle ex seta (Brescia), Taranto e Torino, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 17) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Tubi di qualita' - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Baranzate e Pero (Milano). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubi di qualita' - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Baranzate e Pero (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 18) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Dalmine laboratory services - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine laboratory services - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 19) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Dalmine tubi di precisione - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi di precisione - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 20) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.r.l. Ilvanetwork - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Genova e Taranto. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole solo 12 mesi. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilvanetwork - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Genova e Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 21) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilvanetwork - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Genova e Taranto, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; 22) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Tubicar - Gruppo Ilva, con sede in Carbonara Scrivia (Alesandria) e unita' di Carbonara Scrivia (Alessandria). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tubicar - Gruppo Ilva, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e unita' di Carbonara Scrivia (Alessandria), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22142 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vigilnot Trinacria, con sede in Catania e unita' di Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 22143 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Padane, con sede in Modena e unita' di Modena per un massimo di novanta dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 agosto 1996 all'8 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 9 febbraio 1997 all'8 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22144 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem Sud, con sede in Taranto e unita' di Taranto per un massimo di ventitre dipendenti, e' porogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 1996 n. 21527/1-2. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1997 al 2 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22145 dell'8 febbraio 1997 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35 terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 agosto 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Omnibus e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22146 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kaufman confezioni, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unita' in Casalnuovo (Napoli), per un massimo di diciotto dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1996 al 23 agosto 1996. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata dal 24 agosto 1996 al 23 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22147 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.G.L. Realizzazione grandi lavori, con sede in Palermo e unita' in Palermo, per un massimo di trentuno dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22148 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Masullo, con sede in Nola (Napoli) e unita' in Nola (Napoli), per un massimo di trenta dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1996 al 23 agosto 1996. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata dal 24 agosto 1996 al 23 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22149 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Clinica S. Patrizia, con sede in Napoli e unita' Napoli, per un massimo di sessantatre dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 agosto 1996 al 27 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata dal 28 febbraio 1997 al 27 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22150 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. New Master's, con sede in Subbiano (Arezzo) e unita' in Mignano Montelungo (Caserta), per un massimo di ottanta dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 novembre 1996 al 14 maggio 1997. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 15 maggio 1997 al 14 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22151 dell'8 febbraio 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Bari, Benevento, Milano, Roma e Torino. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Bari, Benevento, Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 23 giugno 1995. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22152 dell'8 febbraio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996, della ditta: Calzaturificio Charlie Brown, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unita' di Casalnuovo (Napoli). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Calzaturificio Charlie Brown, con sede in Casalnuovo (Napoli), e unita' di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22153 dell'8 febbraio 1997 per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 aprile 1996 al 28 ottobre 1996, della ditta: S.r.l. F.lli Giuliano, con sede in Adelfia (Bari) e unita' di cui Adelfia (Bari). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. F.lli Giuliano, con sede in Adelfia (Bari) e unita' di Adelfia (Bari) per il periodo dal 29 aprile 1996 al 28 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1996 con decorrenza 29 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22154 dell'8 febbraio 1997 per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996, della ditta: S.r.l. Eugenio Menzione, con sede in Napoli e unita' di Napoli. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Eugenio Menzione, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 1 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.