Proroga del termine per il rilascio delle licenze di pesca nei compartimenti marittimi della Sardegna.(GU n.41 del 19-2-1999)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e, in particolare l'art. 4, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente nuove disposizioni in materia di licenza di pesca; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, recante nuove disposizioni in materia di licenza di pesca; Visti il quarto ed il quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994-96 e 1997-99, adottati rispettivamente con decreti ministeriali 21 dicembre 1993 e 24 marzo 1997; Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, concernente una proroga del termine di presentazione delle istanze di nulla osta per le iniziative finanziate dalla regione Sardegna in materia di pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1998, concernente il rilascio delle licenze di pesca nei compartimenti della Sardegna; Avuto riguardo per le intese raggiunte con la regione Sardegna finalizzate a consentire la realizzazione delle iniziative finanziate dalla medesima regione e gia' comunicate con le note citate nelle premesse dei decreti ministeriali 19 febbraio 1997 e 12 giugno 1998; Ritenuta la necessita' di prorogare ulteriormente i termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione delle citate iniziative finanziate dalla regione Sardegna; Sentito il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 14 dicembre 1998, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art 1. 1. I termini di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 1 aprile 1998 ed al medesimo articolo del decreto ministeriale 12 giugno 1998 sono prorogati fino al trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 11 gennaio 1999 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1999 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 12