N. 839 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1997

                                N. 839
  Ordinanza emessa il 12 marzo 1997 e 26 giugno 1997 dal tribunale
 amministrativo   regionale   per   il   Lazio  sul  ricorso  proposto
 dall'Associazione  nazionale  sottufficiali  e  guardie   del   Corpo
 forestale  dello  Stato  ed  altri  contro il Ministero delle risorse
 agricole, alimentari e forestali ed altro.
 Impiego  pubblico  -  Corpo  nazionale  dei  Vigili   del   fuoco   -
    Inquadramento  di  soggetti  provenienti  dal  ruolo del pregresso
    sistema nelle diverse qualifiche di  vice-ispettore,  ispettore  e
    ispettore   capo  -  Mancata  previsione  dell'eguale  trattamento
    rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei  carabinieri
    e   della   Guardia  di  finanza  -  Violazione  dei  principi  di
    uguaglianza,  di  retribuzione  proporzionata  ed   adeguata,   di
    imparzialita' e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.
 (D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53).
 (Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).
(GU n.49 del 3-12-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16359 del 1995
 proposto dall'Associazione  nazionale  sottufficiali  e  guardie  del
 Corpo  forestale  dello  Stato,  in  persona  del presidente e legale
 rappresentante pro-tempore nonche' dagli  Ispettori  capo  del  ruolo
 degli  Ispettori  del  Corpo  forestale  dello Stato Pavan Cesare, Di
 Lisio  Antonio,  Sette  Silverio,  Paolazzi  Giorgio,  Puntel   Lino,
 Coppitelli  Sergio,  Di  Lorenzo  Michele, Summa Giambattista, Repele
 Pietro, Ricci Cesare,  Nardisi  Deli  Giovanni,  Di  Girolamo  Luigi,
 Liberatocioli  Donato,  Angelucci  Nicola,  Tonti  Nicolino, Bernardi
 Luciano, Del Vecchio Fernando, Appiano Paolo, Cappuccio  Bruno,  Mori
 Lorenzo,  De  Villa Ettore, Cargnelutti Francesco, Di Sisto Settimio,
 Falimena  Giovanni,  Vitale  Antonio,  Ferrara  Francesco,   Severoni
 Felice,  Gualtieri  Giovanni,  Eleuteri Carlo, Valentini Giuseppe, La
 Motta  Elio,  Carone  Mario,  Tamarri  Maurizio,   Di   Giamberardino
 Pasquale, Carosi Carlo, Ferrazza Domenico;
   Aquilani Alessandro, Duca Domenico, Gasperoni Enzo, Violanti Renato
 (proc.  coll.  rep.  n. 47556), Della Valle Giovanni (rep. n. 50653),
 Dalla Torre Livio (rep. n. 42415). Dattoli Benito, Pafundi  Teodosio,
 Tito  Amedeo  (rep. n. 23429), Calciano Donato, Puccillo Michelangelo
 (rep. n. 22767), Troiani  Felice,  Buono  Uberto,  Ramaniello  Rocco,
 Florio  Vincenzo,  Nesta Rocco, Zaccagnino Giuseppe, Di Vito Raffaele
 (proc. coll. rep. n. 22768), Ferigo Lino (rep. n.  36083),  Deflorian
 Carlo  (rep.  n.  10678),  Bigioli  Ilvano, Maccari Silvano, Santilli
 Ippolito (proc.  coll.  rep.  n.  101654),  Guastini  Libero,  Cunico
 Claudio, Rugani Giulio (proc. coll. rep. n. 80926), Tiberti Vincenzo,
 Colabrese Vincenzo (proc. coll. rep. n. 30297), Denci Remo, Marchetti
 Adriano,  Marcucci  Alfredo,  Montigiani  Guido, Magini Franco (proc.
 coll. rep.  n. 164963), Armienti Donato (rep. n.  117603),  Smaniotto
 Giovanni (rep. n. 5403), Salvagni Albino (rep. n. 5405), De Bernardin
 Liviano  (rep.  n.  5404),  Severoni Franco (rep. n. 33909), Adinolfi
 Domenico  (rep.  n.  26758),  Aristotile  Nunzio  (rep.  n.   33848),
 Sottoriva  Ernesto,  Vialetto Pietro, Bellina Mario (proc. coll. rep.
 n. 11991), Pinzi Franco (rep. n. 54787),  Luciano  Piccoli  (rep.  n.
 105862),  Severoni  Albino,  Mascioni Pietro, Delli Ficorilli Pietro,
 Severoni Ernesto, Degano Mario, Lorenzoni Giuseppe, Troiani Liberato,
 Di Cesare Dante (proc. coll. rep. n. 25977), Croce Lillo,  Pambianchi
 Giuseppe,  Sericola Goffredo, Fusacchia Gianfranco, Marazzi Giuseppe,
 Di Gaspare Giuseppe (proc. coll. rep. n. 25976),  Bau'  Livinio,  Dal
 Pozzo  Sergio,  Menegatti  Antonio,  Tretter  Mario,  Nicolussi Dario
 (proc. coll. rep. n. 72352), Chemim  Giovanni  (rep.  n.  25395),  Di
 Conza Domenico, Ciuffreda Matteo, Catalano Giovanni (proc. coll. rep.
 n. 28173), Quinternetto Nicolino (rep. n. 104095), Baldoni Arcangelo,
 Mariotti  Domenico,  Lucciarini  Pietro,  Venanzetti Erminio, Rinaldi
 Mario, Gelmi Erminio (proc. coll.   rep.  n.  81954),  Masci  Antonio
 (rep.  n.  81955), Vagni Romeo (rep.  n. 35167), Trotta Enzo (rep. n.
 111012), Sperandio Francesco (rep.   n. 27755),  Giaquinto  Francesco
 (rep.  n.  82986), Di Tante Claudio, Fabbri Ortensio, Gregori Werter,
 Mazzocoli Fausto (proc. coll. rep.  n. 69765), Ferrazzi  Eligi  (rep.
 n.  25807),  Iacorossi  Emilio,  Cheli  Liviero, Parri Roberto (proc.
 coll. rep. n. 354800), Allegretti Michele,  Antonetti  Salvatore,  De
 Santis   Saverio,   Taronna  Matteo  (proc.  coll.    rep.  n.  255),
 Prisciantelli Nunzio, Guagnano Domenico,  D'Altorio  Nicolino,  Resta
 Carlo,  De  Siena  Andrea  (proc.  coll.  rep.  n. 4250), Pace Carlo,
 Saviola Gerardo,  Valentini  Gino  (proc.  coll.  rep.  n.    27758),
 Ciccarelli  Aldo,  Tasca  Serafino  (proc.  coll.  rep.  n.  106659),
 Benedetti Vittorio (rep. n.  121621),  Gabriele  Francesco  (rep.  n.
 54472),  Compagnoni  Silvio  (rep. n. 1648), Giuseppe Mazzei (rep. n.
 19883), Albertini Serafino, Bertizzolo Bruno  (proc.  coll.  rep.  n.
 48986),  Capocecera  Gino  (rep. n. 80872), Giammaria Pietro (rep. n.
 82812), Giuliani Alberto, Di Massimo Salvatore, Aristotile Berardino,
 Petrocco Elio (proc. coll. rep. n. 82813), Sette  Giuseppe  (rep.  n.
 14809),  Di  Girolamo  Enzo, Berardinetti Achille, Tusi Franco (proc.
 coll. rep. n. 168223), De  Arcangelis  Del  Forno  Filippo,  Ruscitti
 Donato,  Oddi  Tommaso  (proc. coll. rep. n. 21314), Colaizzo Felice,
 Inforzato  Giuseppe,  Russo  Carmine,  Sferza  Pasquale,  Di   Giulio
 Giovanni,  Di  Viesti  Giuseppe,  Mariano Nicola, Marracino Giovanni,
 Molinaro Alessandro, Venditti Gioacchino (proc. coll. rep. n. 34900),
 Gareri Mario, Limone Bruno, Martino  Mario,  Capuano  Antonio  (proc.
 coll.    rep.  n.  14154),  Leoni  Mario, Carrara Vincenzo, Di Simone
 Carmine (proc. coll. rep. n. 31768), Biondi Luigi  (rep.  n.  17543),
 Andreoni Gian Paolo, Zanotti Gerardo, Seghi Gianclaudio, Frigo Quinto
 (proc.    coll.  rep.  n. 9196), Rolando Micai (rep. n. 82017), Cosmi
 Gianni, Carpani Domenico (proc. coll. rep. n. 52757), Nizzi  Antonio,
 Turrini   Roberto,   Vender   Romeo  (proc.  coll.  rep.  n.  68218),
 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Di Raimondo  ed  elettivamente
 domiciliati presso lo stesso, in Roma, via Savoia n. 86;
   contro  il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali,
 in  persona  del  Ministro   pro-tempore   rappresentato   e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello Stato; e la Presidenza del Consiglio
 dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, n. c.;
   per l'annullamento in parte qua, del  decreto  ministeriale  dell'8
 agosto  1995, con il quale i ricorrenti, in asserita applicazione del
 d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201 e dell'art. 3 della legge 6  marzo  1992
 n.  216,  in  materia  di  riordino  delle carriere del personale non
 direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sono stati
 inquadrati  nella  qualifica  di  Vice  Ispettori  nel  ruolo   degli
 Ispettori  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e collocati nel sesto
 livello retributivo, nonche' di ogni ulteriore atto  o  provvedimento
 preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero delle
 risorse agricole, alimentari e forestali;
   Vista la memoria prodotta dall'amministrazione resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997  l'avv.  Di  Raimondo
 per  i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'amministrazione
 resistente;
   Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con   l'impugnato   decreto   ministeriale   e'   stato    disposto
 l'inquadramento,  in  applicazione  dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio
 1995,  n.  201,  del  personale  del  Corpo  forestale  dello   Stato
 appartenente alla ex qualifica di brigadiere.
   Il  suddetto  personale e' stato inquadrato nella qualifica di vice
 ispettore del  neo  istituito  ruolo  Ispettori  -  articolato  nelle
 qualifiche  di  ispettore superiore, ispettore capo, ispettore e vice
 ispettore, e allo  stesso  e'  stato  attribuito,  con  decorrenza  1
 settembre  1995,  sulla  base  della tabella allegata all'art. 43-bis
 della legge n.  121 del 1981, lo stipendio  relativo  al  VI  livello
 retributivo.
   Ad  avviso  dei  ricorrenti,  tutti  appartenenti  all'ex  grado di
 brigadiere, e della Associazione nazionale  dei  sottufficiali,  pure
 ricorrente,  l'inquadramento  previsto, in via transitoria, dall'art.
 53 del decreto  legislativo  n.  201  del  1991,  che  in  attuazione
 dell'art.  3  della  legge  6  marzo  1992,  n.  216, ha provveduto a
 riordinare le carriere del personale non direttivo  e  non  dirigente
 del  Corpo  forestale dello Stato, sarebbe diverso da quello previsto
 dai coevi decreti legislativi nn.  198  e  199,  emanati,  sempre  in
 attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 3 della legge n. 216 del
 1992, rispettivamente, per il riordino dei ruoli  del  personale  non
 direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
 guardia  di  finanza,  posto che le norme transitorie di tali decreti
 dispongono l'inquadramento dell'ex  grado  di  brigadiere  nel  nuovo
 grado  di  maresciallo  ordinario  (cui  compete,  con  decorrenza  1
 settembre 1995, sulla base della  tabella  allegata  all'art.  43-bis
 della  legge  n.  121 del 1981 il livello retributivo VI-bis) del neo
 istituito  ruolo  ispettori  articolato  nei  gradi  di   maresciallo
 aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo.
   La  norma  transitoria  del  decreto  legislativo  n.  201 sarebbe,
 pertanto, illegittima per i seguenti motivi:
     1. - Violazione dei principi di  delega  fissati  dalla  legge  6
 marzo  1992, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 76 della Costituzione
 e, in particolare, violazione della finalita', predicata dalla  legge
 delega,  di  conseguire,  con  i  decreti  delegati,  una  disciplina
 omogenea mediante la sostanziale equiordinazione dei  compiti  e  dei
 connessi trattamenti economici.
     2.   -  Violazione  del  principio  di  perequazione  retributiva
 desumibile  dal  combinato  disposto  dell'art.  3,  primo  comma,  e
 dell'art.  36,  primo  comma,  della  Costituzione  -  Violazione del
 principio di razionalita' (art. 3, primo comma, della Costituzione) -
 Violazione del principio della ragionevolezza  con  riferimento  agli
 artt. 3, primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, a parita' di
 funzioni  con  i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del
 Corpo della guardia di finanza,  per  gli  ex  brigadieri  del  Corpo
 Forestale  dello  Stato  e' stata prevista una duplice ed irrazionale
 ipotesi di inquadramento, transitoria e a regime,  che,  nella  prima
 fase,  ha  comportato  un  declassamento degli stessi con conseguente
 blocco del livello retributivo gia'  posseduto  (VI)  ad  un  gradino
 inferiore  a  quello  (VI-bis)  attribuito  ai  corrispondenti  gradi
 dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
   L'Amministrazione intimata si e'  costituita  in  giudizio  e,  con
 successiva  memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati
 sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle  relazioni
 del  Ministero  del  tesoro  e  della  Presidenza  del  Consiglio dei
 Ministri depositate in data 11 febbraio 1997.
   All'udienza del  12  marzo  1997  la  causa  e'  stata  spedita  in
 decisione.
                             D i r i t t o
   Il collegio ritiene, che, in accoglimento di quanto prospettato dai
 ricorrenti,  vada sollevata - come dagli stessi richiesto - questione
 di legittimita' costituzionale dell'art.  53  del  d.lgs.  12  maggio
 1995,  n.  201,  in  relazione  agli  artt.  76,  3,  36  e  97 della
 Costituzione.
   La questione e' rilevante nel giudizio, in quanto  la  domanda  dei
 ricorrenti  di  annullamento del decreto ministeriale impugnato - con
 il quale, si e' provveduto, in applicazione  del  suddetto  art.  53,
 all'inquadramento   del   personale   appartenente  all'ex  grado  di
 brigadiere  del  Corpo  forestale  dello  Stato  -  dovrebbe   essere
 respinta,  essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al
 dettato legislativo.
   Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata.
   E' opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277  del
 3-12   giugno   1991   la  Corte  costituzionale,  occupandosi  della
 legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della
 legge 1 aprile 1981, n. 121 - dopo avere  affermato  che  l'arma  dei
 carabinieri  e'  posta  dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121
 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato essendo  definita
 "forza  armata  in  servizio  permanente  di pubblica sicurezza" - ha
 incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre in luce
 la sostanziale equiparazione funzionale  fra  gli  appartenenti  alla
 polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri predicata dalla norma - che
 "le  altre  forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di
 diverse specifiche funzioni,  sono  nello  stesso  articolo  (secondo
 comma)  menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a
 prestare nell'espletamento di tale servizio".
   Il successivo intervento del legislatore, con il  d.-l.  7  gennaio
 1992,  n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992,
 n. 216, i cui principi e  criteri  direttivi  sono  stati  confermati
 dalla  nuova  delega  contenuta  nella legge 29 aprile 1995, n. 130),
 recante autorizzazione di spesa per la perequazione  del  trattamento
 economico  dei  sottufficiali  dell'Arma dei carabinieri in relazione
 alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei  giudicati,  ha
 disposto  anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al
 personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia
 ed ha, inoltre,  conferito  delega  al  Governo  per  disciplinare  i
 contenuti  del  rapporto  di  impiego  delle  Forze  di polizia e del
 personale delle Forze armate nonche' per il riordino  delle  relative
 carriere, attribuzioni e trattamenti economici.
   In  particolare,  ha  previsto l'emanazione da parte del Governo di
 decreti  legislativi   contenenti,   fra   l'altro,   le   necessarie
 modificazioni  agli  ordinamenti  del personale indicato nell'art. 2,
 primo comma scopo di conseguire  una  disciplina  omogenea  (art.  3,
 primo  comma),  e la possibilita' che in detti decreti fosse previsto
 che  la  sostanziale  equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi
 trattamenti  economici  sia  conseguita  attraverso  la revisione dei
 ruoli,  gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante   la
 soppressione  di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di
 nuovi ruoli, qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma).
   L'intento perseguito era, quindi, quello, del  tutto  evidente,  di
 porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico nel
 trattamento  del  personale comunque chiamato a svolgere, nei settori
 di competenza, funzioni di polizia.
   Il messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore  delegato
 che,  per  il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto
 degli indicati criteri di perequazione ed  omogeneizzazione,  con  il
 decreto  legislativo  di  cui si discute, ha previsto, a regime (cfr.
 tabelle allegate), un identico sviluppo di  carriera,  e  conseguenti
 livelli  retributivi,  delle altre Forze di polizia, riconoscendo con
 cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.
   Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina  transitoria
 (artt.  51  e  ss.)  per il primo inquadramento dei sottufficiali del
 Corpo Forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli  agenti  ed
 assistenti,  dei  sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto
 un diverso trattamento rispetto alle analoghe  norme  transitorie  di
 primo  inquadramento  del  personale  appartenente  ai corrispondenti
 gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di  finanza
 (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).
   Segnatamente,  per quanto concerne il ruolo degli ispettori, l'art.
 53 (al quale corrispondono nei decreti legislativi  nn.  198  e  199,
 rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:
     1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia'
 collocato   al   VI   livello,  e'  inquadrato  come  vice-ispettore,
 conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre
 il vice brigadiere dell'Arma  dei  carabinieri  e  della  guardia  di
 finanza  e'  inquadrato  come  maresciallo  ordinario (equivalente ad
 ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;
     2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del  Corpo  forestale
 dello  Stato,  gia'  collocato  al  VI livello-bis, e inquadrato come
 ispettore, conservando lo  stesso  livello  retributivo  (VI-bis)  di
 provenienza,  mentre  l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei
 carabinieri e'  inquadrato  come  maresciallo  capo  (equivalente  ad
 ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;
     3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato,
 gia'  collocato  al  VII  livello, e' inquadrato come ispettore capo,
 conservando lo  stesso  livello  retributivo  (VII)  di  provenienza,
 mentre  l'ex  maresciallo  maggiore  e  maggiore scelto dell'Arma dei
 carabinieri e della guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo
 aiutante o ispettore superiore e collocato  nel  livello  retributivo
 VII-bis.
   E',  quindi, evidente che i ricorrenti - a parita' di situazioni di
 provenienza - sono stati  penalizzati  dalla  normativa  transitoria,
 rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.
   Pertanto,  l'art.  53 del decreto legislativo n. 201 sembra violare
 l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i  principi
 di   omogeneizzazione  ed  equiordinazione  fissati  dal  legislatore
 delegante.
   Inoltre, poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina  a
 regime  introdotta  dal  legislatore delegato, la sostanziale parita'
 della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della
 Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che  il  trattamento
 economico  attribuito  agli  ex  marescialli  e  brigadieri del Corpo
 forestale  dello  Stato  deve  considerarsi  non  proporzionato  alla
 quantita'  e qualita' del lavoro prestato se al personale delle altre
 forze  di  polizia,  svolgente   funzioni   equivalenti,   e'   stato
 riconosciuto,  sia  pure  attraverso  l'immediato inquadramento in un
 grado e livello retributivo superiori, il diritto ad  un  trattamento
 economico piu' elevato.
   Non  manifestamente infondata sembra anche la censura di violazione
 del  principio,  consacrato  dall'art.  97  della  Costituzione,   di
 imparzialita'   intesa   come   non  arbitrarieta'  della  disciplina
 adottata.
   Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per  le  quali,  a
 parita'  di  funzioni,  riconosciute  ex lege, sia stata prevista una
 duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che,  nella
 prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del
 Corpo  forestale  dello  Stato  rispetto  ai  corrispondenti  gradi e
 qualifiche delle altre forze di polizia.
   Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte
 della Corte costituzionale della sollevata questione di  legittimita'
 costituzionale.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio
 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art.   53
 del d.lgs. 12 maggio 1992, n. 201, rilevante, ai fini della decisione
 della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli
 artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale ed
 ordina che, a  cura  della  segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  e  comunicata  al
 Presidente della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica,
 nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Cosi'  deciso  in Roma, nelle Camere di Consiglio del 12 marzo e 26
 giugno 1997.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                      L'estensore: (firma illeggibile)
 97C1349