N. 45 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 agosto 1997

                                 N. 45
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 6 agosto 1997 (della regione Trentino-Alto Adige)
 Tribunali  amministrativi  -  Rideterminazione,   con   decreto   del
    Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, della dotazione organica
    del personale amministrativo del TAR di  Trento  e  della  sezione
    autonoma  di  Bolzano,  con  riduzione del totale generale, per il
    primo, da 24 a 14 unita' e, per la seconda, da 24 e 18 unita',  e,
    per  entrambi,  con  rilevanti  modifiche anche nell'articolazione
    delle qualifiche - Rilevata violazione dei principi dello  Statuto
    speciale,  nonche'  delle  norme di attuazione statutaria, e delle
    stesse  leggi  sull'ordinamento  della  giustizia  amministrativa,
    secondo  i  quali  i  provvedimenti  relativi alla materia de qua,
    debbono essere adottati - come infatti era avvenuto, riguardo allo
    stesso personale del TAR Trento, per  la  tabella  A,  fissata  in
    precedenza  in  base  agli artt. 12 e 14, d.P.R. 6 aprile 1984, n.
    426, e  per  la  rideterminazione  della  dotazione  organica  del
    personale  amministrativo  della  sezione  autonoma del TAR per la
    provincia di Bolzano, operata con il d.lgs. 6 luglio 1993, n.  291
    -  con  le speciali forme e procedimento richiesti per le norme di
    attuazione dello statuto regionale, assicuranti la  partecipazione
    della  regione  e  delle  province autonome all'elaborazione della
    disciplina  da  emanare,  e  non,  quindi,  con  l'impugnato  atto
    unilaterale  -  Irrilevanza,  in  particolare,  agli effetti della
    lesivita' del decreto per quanto riguarda la sezione  autonoma  di
    Bolzano,  della  precisazione,  in  calce  allo  stesso  Quadro 3,
    secondo la quale  la  prevista  rideterminazione  della  dotazione
    organica   del   personale   amministrativo  avrebbe  valore  solo
    indicativo per essere riassunta nel provvedimento da  emanarsi  in
    applicazione  dell'art.  2, d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, dato che
    tale articolo a sua volta prevede che le modifiche  delle  Tabelle
    siano  disposte  con  provvedimenti delle amministrazioni centrali
    competenti, e quindi con una procedura anch'essa diversa  e  assai
    meno  garantista  di  quella  richiesta per le Norme di attuazione
    dello Statuto regionale - Istanza di sospensione.
 (D.P.C.M. 28 aprile 1997, Tab. A, n. 3).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 90 e 107; legge 27  aprile  1982,
    n. 186, art. 56; d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426,  artt. 12 e 14).
(GU n.40 del 1-10-1997 )
   Ricorso  per  conflitto di attribuzioni della regione Trentino-Alto
 Adige, in persona del presidente della Giunta  regionale  pro-tempore
 dott.  Tarcisio  Grandi,  autorizzato  con deliberazione della Giunta
 regionale n. 1336 del 25 luglio 1997 (all. 1), rappresentata e difesa
 - come da procura speciale del 30 luglio 1997 (rep. n.  2883)  rogata
 dall'ufficiale  rogante  avv.  Franco  Conci, segretario della Giunta
 regionale della regione Trentino-Alto Adige (all. 2) - dagli avvocati
 Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di  Roma,  con  domicilio
 eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5;
   Contro   il   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  per  la
 dichiarazione che non spetta allo Stato di stabilire unilateralmente,
 al di fuori delle procedure statutariamente  previste,  le  dotazioni
 organiche  del  personale  amministrativo  del tribunale regionale di
 giustizia amministrativa  di  Trento  e  della  sezione  autonoma  di
 Bolzano;
   Nonche'  per  il  conseguente annullamento, previa sospensione, del
 decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  28  aprile  1997,
 recante  "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche
 dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali
 del personale del Consiglio di Stato,  dei  tribunali  amministrativi
 regionali   e   degli  altri  organi  di  giustizia  amministrativa",
 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28  giugno  1997,  suppl.
 ord.,  nella  parte  in  cui alla tabella A, quadro 3, determina tali
 dotazioni organiche;
   Per violazione:
     degli artt. 90 e 107 dello statuto di autonomia, come  nel  testo
 unico  emanato  con il decreto del Presidente della Repubblica n. 670
 del 1972;
     delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 6  aprile  1984,  n.
 426;
     della  legislazione  ordinaria ricognitiva del quadro statutario,
 ed in particolare dell'art. 56 della legge  27 aprile 1982, n. 186;
 per i profili e nei modi di seguito illustrati.
                               F a t t o
   E' pacifico, ed e' ricordato  nelle  stesse  premesse  del  decreto
 oggetto del presente conflitto, che la dotazione organica del TRGA di
 Trento  e  della sezione autonoma di Bolzano era fino ad oggi fissata
 dalla tabella A allegata al d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.
   Non e' invece ricordato nelle premesse dell'impugnato decreto -  ma
 e' ugualmente certo - che il decreto  del Presidente della Repubblica
 n.  426  del 1984 aveva natura giuridica di norma di attuazione dello
 statuto di autonomia della regione e delle  province  autonome.  Esso
 dunque  era  stata  approvato con le procedure previste dall'art. 107
 dello stesso statuto.
   D'altronde, l'uso di tali procedure non era certo una discrezionale
 concessione alle autonomie del Trentino-Alto Adige, ma era invece  la
 diretta  conseguenza della assunzione dell'intera materia nell'ambito
 statutario operata dall'art. 90  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  n.  670  del  1972: il quale, dopo aver disposto che "nel
 Trentino-Alto Adige e' istituito un tribunale regionale di  giustizia
 amministrativa", precisa che cio' avverra' "secondo l'ordinamento che
 verra' stabilito al riguardo". In attuazione di tale disposizione era
 stato appunto emanato, nella veste e secondo la procedura delle norme
 di attuazione, il decreto del Presidente della Repubblica n.  426 del
 1984.
   Cosi'   stando  le  cose,  appare  ovvio  che  anche  le  eventuali
 successive modifiche delle tabelle dovessero seguire la  stessa  via:
 come e' infatti sin qui accaduto nella sola occasione in cui vi si e'
 addivenuti,  operandosi  con  il  d.lgs.  6  luglio 1993, n. 291, una
 variazione alla tabella B allegata al predetto decreto del Presidente
 della Repubblica n. 426 del 1984, relativa alla sezione autonoma  per
 la regione di Bolzano.
   Inopinatamente  dunque  la  regione  Trentino-Alto  Adige ha dovuto
 constatare che con la tabella A, quadro 3, allegata  al  decreto  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997 si e' provveduto
 ad  una  complessiva  revisione  della dotazione organica del TRGA di
 Trento e della sezione autonoma  di  Bolzano  che  non  solo  risulta
 quantitativamente  restrittiva,  ma  inoltre anche nell'articolazione
 delle qualifiche appare - come meglio  si  dira'  -  qualitativamente
 inadatta  alle  specifiche  esigenze  di  inquadramento del personale
 attualmente operante in modo qualificato e  con  piena  soddisfazione
 dell'interesse pubblico.
   Tale   nuova  determinazione  della  dotazione  organica  in  senso
 restrittivo e' dunque per il  suo  contenuto  palesemente  limitativa
 della  efficienza  e  della  capacita' operativa del TRGA di Trento e
 della  sezione  autonoma  di  Bolzano,  e  lesiva   degli   interessi
 rappresentati  dalla  regione  Trentino-Alto Adige. Essa, inoltre, in
 quanto assunta al di fuori delle procedure statutariamente  previste,
 e'  illegittima  per violazione delle complessive garanzie assicurate
 dallo Statuto: garanzie che (giova sottolinearlo) in questo  come  in
 altri  casi non si limitano al positivo conferimento alle istituzioni
 autonome di dirette competenze e risorse, ma comprendono  altrettanto
 essenzialmente    l'assicurazione  di  un  determinato modo di essere
 anche degli apparati che rimangono statali, o che  nel  quadro  dello
 statuto  vengono  istituiti  apparati  statali,  e  la  garanzia  del
 rispetto  delle  particolari  procedure  previste  per  le  norme  di
 attuazione dello statuto.
   La  lesivita'  dell'impugnato  decreto  non  e'  diminuita, neppure
 parzialmente, dalla  circostanza  che  per  la  parte  relativa  alla
 sezione  autonoma  di  Bolzano  la  tabella  A,  quadro  3,  reca  la
 precisazione secondo la quale la complessiva dotazione  organica  ivi
 prevista   "assume   valore   indicativo  per  essere  riassunta  nel
 provvedimento da emanarsi in applicazione dell'art. 2 d.lgs. 6 luglio
 1993, n. 291 e successive modificazioni ed integrazioni", dal momento
 che anche tale rinvio non tiene affatto conto della specialita' della
 situazione  statutaria  degli  organi  di  giustizia  amministrativa,
 prevedendo   addirittura   il   ricorso   ad   atti   delle   singole
 amministrazioni  competenti,  sia  pure  previa  informazione   della
 provincia  di  Bolzano:  una  procedura,  come  si  vede,  assai meno
 significativa e  garantista  di  quella  prevista  per  le  norme  di
 attuazione dello statuto.
                             D i r i t t o
   Come  esposto in narrativa la dotazione organica del TRGA di Trento
 e della sezione autonoma di Bolzano era fino ad  oggi  stabilita  con
 norma  di  attuazione  dello  Statuto, e precisamente con il d.P.R. 6
 aprile 1984, n. 426, che con la  allegata  tabella  A  prevedeva  per
 entrambi  gli  organi  giudicanti  una dotazione totale di 24 unita',
 distribuite  nei  diversi  ruoli.  Tale  dotazione  fu   in   seguito
 modificata   nella   tipologia  delle  qualifiche,  fermo  il  numero
 complessivo, per la  sezione  autonoma  di  Bolzano  con  il  decreto
 legisaltivo  n.  291  del  1993,  avente anch'esso natura di norme di
 attuazione.
   La tabella A, quadro 3, del decreto qui  impugnato  prevede  invece
 una dotazione di soltanto 14 unita' per il TRGA Trento e di 18 unita'
 per  la  sezione  autonoma  di  Bolzano.  E' dunque palese che quanto
 disposto dalle norme di  attuazione  e'  stato  modificato  in  senso
 restrittivo.
   Constatato  che  le  nuove  disposizioni modificano quanto disposto
 dalle norme di attuazione, la regione Trentino-Alto Adige ritiene che
 da questa circostanza discenda inevitabilmente  la  violazione  delle
 proprie  prerogative  statutarie, e l'illegittimita' in parte qua del
 decreto impugnato.
   Infatti, lo  Stato  non  puo'  disporre  con  un  semplice  decreto
 unilateralmente  concepito  ed emanato della   materia che ha formato
 oggetto di normativa di  attuazione  dello  Statuto,  secondo  quanto
 previsto dall'art. 90 di questo.
   Non  si  tratta  soltanto di affermare - sul piano della competenza
 delle  fonti  -  che  la  materia  richiede  di  per  se',  data   la
 collocazione   statutaria   del  TRGA  di  Trento,  la  procedura  di
 attuazione, ma anche di constatare che, una volta  che  le  norme  di
 attuazione  abbiano  anche  concretamente  disciplinato  la  materia,
 nessuna modifica di tale normazione puo' conseguire - sul piano dello
 stesso  ordinamento  gerarchico  delle  fonti  -  con   decreto   del
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Quanto  ora  esposto  risulta  non  solo  non  contraddetto,  ma al
 contrario confermato dalla legislazione ordinaria statale.
   Se infatti e' vero che l'art. 6, comma 3, del  decreto  legislativo
 n.  29  del 1993, dispone che, "nelle amministrazioni di cui al comma
 1, la  consistenza  della  piante  organiche  e'  determinata  previa
 verifica  dei  carichi  di  lavoro  ed  e'  approvata con decreto del
 Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
 competente,  formulata  d'intesa con il Ministero del tesoro e con il
 Dipartimento della funzione pubblica", limitandosi  il  ricorso  alla
 legge  all'eventualita'  che  "la  definizione delle piante organiche
 comporti maggiori oneri finanziari", e' palese che tale disposizione,
 proprio per il suo carattere di normazione generale, non  incide  per
 nulla  sulla  specialita'  di  quanto  disposto  per il Trentino-Alto
 Adige.
   Puntuale conferma di cio'  si  ottiene  considerando  la  normativa
 specifica  relativa  al personale delle giurisdizioni amministrative.
 Infatti l'art. 18 del d.P.R. 25  novembre  1995,  n.  580  (cui  pure
 l'impugnato  decreto  sotto diverso profilo si riporta) espressamente
 dispone in relazione alle "piante organiche  di  cui  alla  legge  27
 aprile  1982, n. 186" che le relative variazioni saranno disposte con
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  (su  proposta  del
 Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i ministri del tesoro
 e  della  funzione pubblica). Ma la legge 27 aprile 1982, n. 186, cui
 tale normativa  espressamente  si  riporta,  puntualmente  stabilisce
 all'art.    56  che  "l'ordinamento  e  la disciplina degli organi di
 giustizia  amministrativa  nella  regione  Trentino-Alto  Adige  sono
 regolati dal titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 31
 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione".
   Dunque  anche  nella  legislazione  ordinaria e regolamentare dello
 Stato e' codificato quel principio di  specialita'  della  condizione
 giuridica  del  TRGA  di  Trento  che discende dalla sua collocazione
 statutaria,  e  dall'essere  esso  ricompreso  nel  pacchetto   delle
 speciali garanzie date al Trentino-Alto Adige.
   D'altronde,  nella  logica  propria  del sistema statutario e delle
 norme di attuazione non poteva essere diversamente. E' chiaro infatti
 che la fonte "norme di attuazione",  benche'  abbia  nella  gerarchia
 delle  fonti  rango  legislativo  per  evidenti ragioni di necessita'
 giuridica nel rapporto con le altre fonti dell'ordinamento, dal punto
 di  vista  delle  garanzie  statutarie  si  caratterizza non tanto in
 relazione al valore suo proprio come fonte, quanto in relazione  allo
 speciale  procedimento  previsto  per la sua emanazione, procedimento
 che  assicura  la  partecipazione  della  regione  e  delle  province
 autonome all'elaborazione della normativa attuativa.
   E'  chiaro  dunque  che  non  solo  si  tratta  di  fonte normativa
 tutt'affatto particolare, che non essende "legge" neppure puo' essere
 coinvolta dai processi di "delegificazione" (in un  certo  senso,  si
 tratta  gia'  di  una delegificazione, essendosi generata una stabile
 competenza normativa del Governo), ma che soprattutto  si  tratta  di
 una fonte specialissima in cio', che essa e' destinata ad ospitare al
 proprio  interno  la  collaborazione  tra  lo  Stato  e  le autonomie
 interessate nella redazione delle  norme.  Ed  e'  evidente  che  una
 siffatta  funzione  non  puo'  essere  abbandonata  in  vista  di una
 generica "delegificazione", ne' sostituita da questa.
   Infine, proprio le norme di attuazione del decreto  del  Presidente
 della  Repubblica  n.  426  del 1984, che pure operano all'art. 16 un
 rinvio alla legislazione generale della legge n. 1034 del 1971  e  n.
 186  del  1982  per  quanto riguarda il "funzionamento" (oltre che lo
 svolgimento dei giudizi) degli  organi  di  giustizia  amministrativa
 nella  regione,  contestualmente ed espressamente fanno salvo "quanto
 disposto nei precedenti articoli", ivi ovviamente compreso l'art.  12
 relativo alle  dotazioni  organiche  dei  due  organi:  ulteriormente
 confermando nel sistema normativo l'appartenenza di tale aspetto alla
 competenza della normativa di attuazione dello statuto.
   Di  qui la palese illegittimita' del decreto impugnato, nella parte
 in cui dispone in relazione  alla  dotazione  organica  del  TRGA  di
 Trento  e  delle sezione autonoma di Bolzano, ed il suo contrasto con
 il sistema delle garanzie statutarie.
   Sull'istanza di sospensione.
   Il buon andamento del ricorso emerge, ad  avviso  della  ricorrente
 regione Trentino-Alto Adige, da quanto svolto nei motivi in diritto.
   Per  illustrare  qui in particolare i gravi motivi che giustificano
 la richiesta di sospensione  cautelare  del  provvedimento,  conviene
 ricordare    che    l'organizzazione   amministrativa   dei   giudici
 amministrativi operanti nella regione si  trova  attualmente  in  una
 delicata   situazione   di   transizione,   e  che  il  suo  efficace
 funzionamento  e'  condizione  essenziale  per  l'erogazione  di   un
 servizio  attinente  ai  diritti fondamentali quali il servizio della
 giustizia amministrativa.
   Per quanto riguarda il TRGA di Trento,  in  particolare,  tutto  il
 personale  di  cui  esso  si  avvale  e' stato ad esso destinato - in
 applicazione degli artt. 12 e 15 del d.P.R. 6 aprile 1984, n.  426  -
 in  una  situazione  che  per  14  persone e' di comando (parte dalla
 regione Trentino-Alto Adige, parte dalla regione Trentino-Alto Adige,
 parte dal comune di Trento), mentre per una ulteriore  unita'  e'  di
 distacco temporaneo dal T.A.R. della Calabria).
   Tale  situazione  (che era prevista per un periodo di 4 anni) si e'
 poi consolidata di fatto, in assenza  di  una  norma  a  regime  che,
 definendo  le  modalita'  di  copertura  dei  posti,  consentisse  il
 passaggio del personale nell'organico. Cio' significa che, mentre  da
 un    lato   il   personale   interessato   ha   acquistato   un'alta
 professionalita',  dall'altro  esso  opera ancora in una posizione di
 totale precarieta'.
   Per rimediare a tale situazione - alla lunga non piu'  sopportabile
 -  la  regione Trentino-Alto Adige ha operato in sintonia con il TRGA
 per giungere a nuove norme di attuazione  (attualmente  in  corso  di
 elaborazione) per la definizione della questione.
   Ora,  l'impugnato  decreto  non  solo,  come detto, decurta in modo
 drastico ed eccessivo la dotazione organica del TRGA di Trento  ma  -
 quel  che  e'  forse  peggio - la struttura in modo tale da creare un
 ostacolo  pressoche'   insormontabile   all'inquadramento   del   suo
 qualificato  personale,  che  per conseguire l'inquadramento dovrebbe
 accettare un rilevante ridimensionamento stipendiale e la preclusione
 di qualunque minima possibilita' di carriera.
   In altre parole, il decreto impugnato fa esattamente  il  contrario
 di  cio'  che  dal  punto  di  vista  locale  e' necessario: anziche'
 modificare la dotazione esistente  in  meglio  -  che  non  significa
 aumento  numerico,  ma  riqualificazione  delle  posizioni funzionali
 previste  -  la  modifica  in   peggio,   operando   un   complessivo
 depauperamento delle funzioni superiori.
   Tutto  cio'  mentre  e' in corso il delicato processo delle opzioni
 per il futuro transito. Ora la situazione derivante dal  decreto  del
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  qui  impugnato  non  solo
 "tradisce" gli affidamenti anche soggettivi che nel corso  del  tempo
 sono evidentemente andati maturando ma - cio' che conta anche di piu'
 -  oggettivamente  rischia  di compromettere in modo irrimediabile la
 funzionalita' operativa del tribunale, che e'  invece  fino  ad  oggi
 risulta estremamente soddisfacente.
   Vi  sarebbe infatti l'imminentissimo pericolo - quasi la certezza -
 di un mancato esercizio delle opzioni di inquadramento, e percio' che
 il  tribunale  regionale  di  giustizia   amministrativa   si   trovi
 d'impovviso  senza  dipendenti  di  segreteria,  con  la  conseguente
 immediata paralisi anche dell'attivita' giurisdizionale. Infatti,  la
 sostituzione  del  personale  oggi  operante  non potrebbe essere che
 difficoltosa e lentissima:  sia perche' non risulta vi siano  esuberi
 in  altro settore dell'amministrazione Consiglio di Stato-T.A.R., sia
 perche'  la  mobilita'  del  personale   di   altre   amministrazioni
 richiederebbe  tempi  non prevedibili e comunque condurrebbe a Trento
 personale necessariamente privo della formazione specifica necessaria
 per la speciale attivita' di una amministrazione della giustizia.
   Ne' a questa  situazione,  una  volta  che  si  fosse  determinata,
 potrebbero  in  alcun modo rimediare sul piano dei fatti le eventuali
 ulteriori norme di attuazione che fossero  emanate  a  seguito  delle
 procedure attualmente in corso presso la Commissione dei 12.
                               P. Q. M.
   Tutto  cio'  premesso,  la  ricorrente regione Trentino-Alto Adige,
 come sopra rappresentata e  difesa  chiede  voglia  l'eccellentissima
 Corte costituzionale in via cautelare sospendere l'atto impugnato;
   In via definitiva dichiarare che non spetta allo Stato di stabilire
 unilateralmente,   al   di   fuori  delle  procedure  statutariamente
 previste, le dotazioni organiche  del  personale  amministrativo  del
 tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa di Trento e della
 sezione autonoma di Bolzano;
   Nonche'  conseguentemente  annullare  il decreto del Presidente del
 Consiglio dei Ministri 28  aprile  1997,  nella  parte  in  cui  alla
 tabella A, quadro 3, determina tali dotazioni organiche;
   Per  violazione  delle  disposizioni  aventi  rango costituzionale,
 attuativo ed ordinario indicate in premessa.
     Padova-Roma, addi' 30 luglio 1997
           Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi
 97C1007