Determinazione, per l'anno 1989, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.(GU n.303 del 28-12-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale e' stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di titoli obbligazionari ed e' stato stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri: a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare; b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori; Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' stata rideterminata, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,30 per cento; Attesa la necessita' di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1989; Decreta: La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,30 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 dicembre 1988 Il Ministro: AMATO