N. 44 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 luglio 1997
N. 44 Ricorso per conflitto di attribuzione di cancelleria depositato il 30 luglio 1997 (del presidente della regione siciliana) Idrocarburi - Autorizzazioni a ricerche - Pubblicazione, per disposizione del Ministero dell'industria, sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del 31 maggio 1997, di alcune istanze di societa' private (numeri di pubblicazione 53, 54 e 55) dirette al Ministero dell'industria per ottenere il permesso di ricerca (rispettivamente in province di Trapani, Enna, Catania, Caltanissetta e Ragusa) - Lamentata violazione della potesta' autorizzatoria spettante al riguardo alla regione nell'ambito della competenza esclusiva attribuitale, in materia di "miniere" e di "industria e commercio", dall'art. 14, lett. h) e d) dello Statuto speciale, in seguito al trasferimento delle relative funzioni amministrative operato con gli artt. 1 e 2 delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 ed esercitata dalla regione, senza contestazioni da parte dello Stato, con prassi costante, in base alla legge regionale, con cui la materia e' stata disciplinata, 20 marzo 1950, n 30 - Impossibilita' di interpretare le disposizioni della sopravvenuta legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Attuazione del Piano energetico nazionale) e del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) nel senso che la titolarita' della rivendicata potesta' sia stata da esse sottratta alla regione siciliana - Richiamo, per quanto riguarda l'idoneita' dell'impugnato provvedimento ministeriale (comportante sostanzialmente l'avviamento del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione) a provocare il sollevato conflitto, alle sentenze nn. 40/1997, 26/1994, 165/1994, 473/1992, 245/1992, 157/1991, ecc., nonche', riguardo alle condizioni in base alle quali la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni puo' riconoscersi derogata in forza di norme comunitarie, alle sentenze n. 126/1996 - Richiamo, infine, anche all'art. 58 del progetto di revisione della Costituzione approvato dalla Commissione bicamerale. (Pubblicazione BUIG del Ministero dell'industria del 31 maggio 1997, n. 53, 54 e 55). (Statuto Sicilia, art. 14, lettere h) e d); d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, artt. 1 e 2).(GU n.40 del 1-10-1997 )
Ricorso della regione siciliana, in persona del presidente pro-tempore on. prof. Giuseppe Provenzano, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, per procura a margine del presente atto dal prof. avv. Giovanni Pitruzzella e dall'avv. Laura Aurelia Ingargiola, ed elettivamente domiciliato in Roma presso la sede dell'Ufficio della regione siciliana in via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso ed a stare in giudizio con deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 17 giugno 1997 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana lo Stato per effetto della pubblicazione da parte del Ministero dell'industria sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del 31 maggio 1997 di alcune istanze di societa' private dirette ad ottenere dal ministero dell'industria anziche' dalla regione siciliana il permesso di ricerca di idrocarburi in aree rientranti nel territorio della regione medesima (numeri di pubblicazione 53, 54 e 55). 1. - L'art. 14 dello Statuto speciale riserva alla competenza esclusiva della regione siciliana la materia delle "miniere, cave, torbiere e saline" (lett. h), nonche' la materia della "industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati" (lett. d). Le norme di attuazione dello Statuto adottate con d.P.R. 5 novembre 1949 n. 1182 - caratterizzate per pacifica giurisprudenza costituzionale da competenza riservata - hanno previsto una clausola generale e onnicomprensiva in base alla quale "le attribuzioni del ministero dell'industria e del commercio sono esercitate, nel territorio della regione siciliana, dalla amministrazione regionale". A conferma del carattere onnicomprensivo e generale del trasferimento delle funzioni nelle materie citate, l'art. 2 del decreto di attuazione statutaria suddetto ha stabilito che per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla regione nelle materie di cui agli artt. 14, lettere d), e), h) e 17 lettera e), dello Statuto, gli uffici periferici del ministero dell'industria e del commercio esistenti nel territorio della regione passano alle dipendenze della stessa e fanno parte integrante della sua organizzazione amministrativa. Pacificamente si ritiene che nell'attribuzione delle potesta' legislative e amministrative in materia di "miniere" vi rientri l'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. E infatti sulla base di questa attribuzione la regione siciliana ha disciplinato la materia fin dalla legge regionale n. 30 del 1950, sicche' fino a questo momento provvedimenti autorizzatori relativi alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi in Sicilia sono stati adottati dall'Assessore regionale all'industria a seguito delle istanze presentate dai privati all'amministrazione regionale. Ne' la situazione ha subito mutamento alcuno a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991 n. 9 che venne emanata per dare attuazione al Piano energetico nazionale che avrebbe dovuto dare luogo ad una gestione globale ed integrata delle risorse energetiche sul territorio. Anche se per le province autonome di Trento e Bolzano la potesta' autorizzatoria venne attribuita all'autorita' centrale, sia pure con il riconoscimento di un ruolo non meramente consultivo delle province autonome concretantesi nella ricerca dell'intesa tra i due livelli territoriali di governo, viceversa per la Sicilia la particolare strutturazione delle norme di attuazione che la riguardavano ha comportato che l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi continuasse a fare capo alla regione. Infatti, l'Assessore regionale all'industria ha rilasciato i permessi di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi, senza che in nessuna occasione l'amministrazione centrale o i privati richiedenti avessero avuto dubbi sulla titolarita' regionale delle competenze in questione. 2. - Anche a seguito dell'emanazione del d.lgs. 25 novembre 1996 n. 625 recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", la titolarita' della competenza in capo alla regione siciliana non e' stata messa in dubbio. Invero, in fase di elaborazione da parte degli apparati burocratici centrali dello schema di decreto legislativo erano apparse delle soluzioni in qualche misura riduttive delle competenze della regione siciliana, ma a seguito delle proteste della medesima il Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 21 novembre 1996, cui partecipava il presidente della regione siciliana, prendeva posizione a favore del pieno rispetto delle attribuzioni statutarie della Sicilia e quindi si esprimeva nel senso del mantenimento in capo alla stessa delle competenze in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Sicche' il Presidente del Consiglio poteva inviare una nota, in data 26 novembre, ad alcuni parlamentari siciliani in cui affermava che "il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21 novembre u.s., ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 94/22/CEE, con la soppressione della norma per la quale la regione siciliana aveva formulato rilievi". Infatti, l'art. 39 del decreto legislativo citato prevede che "le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la loro disciplina ai principi di cui agli articoli contenuti nel titolo I del presente decreto, i quali valgono come principi fondamentali di riforma economico-sociale". Proprio quest'ultima previsione costituisce il riconoscimento della perdurante titolarita' delle competenze amministrative e legislative in capo alle regioni speciali, secondo l'ordine e la disciplina derivanti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. C'e' un obbligo di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme fondamentali del decreto legislativo che danno attuazione al principio di cui alla direttiva comunitaria di favorire una maggiore concorrenza nel settore, ma non esiste alcuna deroga alla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni speciali, determinata dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione. Percio' l'Assessorato all'industria della regione ha continuato ad esercitare le sue competenze amministrative in materia, mentre al fine di adeguare sollecitamente l'ordinamento regionale alle norme fondamentali di cui al decreto legislativo n. 626 del 1996, la Giunta regionale ha approvato un disegno di legge che e' attualmente all'esame dell'Assemblea regionale siciliana. 3. - Rispetto al quadro normativo che si e' rapidamente tracciato costituisce un'indebita interferenza nella sfera di attribuzioni della regione garantita da norme di rango costituzionale il comportamento del Ministro dell'industria che ha deciso di pubblicare sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del 31 maggio 1997 alcune istanze di societa' private dirette ad ottenere dal ministero dell'Industria anziche' dalla regione siciliana il permesso di ricerca di idrocarburi in aree rientranti nel territorio della regione medesima (numeri di pubblicazione 53, 54 e 55). La decisione di pubblicare queste istanze, avviando il procedimento diretto al rilascio del provvedimento di autorizzazione, l'atto stesso della pubblicazione ed il complessivo comportamento tenuto al riguardo dal Ministero dell'industria sono direttamente ed immediatamente lesivi della sfera di attribuzioni della regione per tre ordini di ragioni. La prima consiste nel fatto che certamente con riferimento alle tre istanze presentate al ministero la loro pubblicazione attrae il procedimento di rilascio del permesso nella sfera ministeriale sottraendolo alla naturale competenza della regione siciliana. La seconda e' che in questo modo si ingenera anche in soggetti terzi comunque interessati alle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi l'infondata aspettativa che le competenze autorizzatorie in materia siano state trasferite all'amministrazione statale con conseguente sottrazione alle regione. La terza ragione consiste nel gravissimo clima di incertezza operativa che il comportamento del ministero ha determinato in ordine alla spettanza delle competenze in materia, con la conseguenza che, a seguito della pubblicazione contestata, numerosi operatori del settore hanno presentato le loro istanze al ministero anziche' alla regione oppure simultaneamente alla regione ed al Ministero. Pertanto e' di palmare evidenza che siamo in presenza di atti e comportamenti che immediatamente ledono la sfera di attribuzioni della regione integrando il requisito del carattere "reale"del conflitto. Inoltre e' altrettanto evidente che siamo in presenza di atti idonei a provocare il conflitto. E' risaputo infatti che secondo la giurisprudenza costituzionale la natura dell'atto che si affermi invasivo non ha mai assunto rilievo determinante ai fini dell'ammissibilita' dei conflitti tra Stato e regioni. Atti idonei a provocare l'insorgere del conflitto non sono solamente i concreti provvedimenti amministrativi ma anche gli atti preparatori, gli atti interni esplicanti effetti presso i terzi ed anche i comportamenti concludenti non estrinsecanti in atti formali (Corte cost., sentenza n. 40/1997). La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto l'idoneita' a produrre un conflitto attuale di attribuzione tra Stato e regione a qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato e dotato di rilevanza esterna, diretto ad esprimere la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o comunque una menomazione altrettanto attuale della possibilita' di esercizio della medesima (sentenze nn. 26 e 165 del 1994; 473 e 245 del 1992; 157 del 1991; 104 del 1989; 771 del 1988; 152 del 1986; 286 e 217 del 1985, ecc.). Gli atti ed i comportamenti oggetto del presente ricorso realizzano un'indebita invasione delle attribuzioni regionali per i seguenti motivi: 1. - Violazione dell'art. 14 , lett. d) e h), dello statuto siciliano, degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 novembre 1949 n. 1182. Come si e' gia' puntualizzato nel primo paragrafo della precedente esposizione, la regione siciliana ha competenza legislativa e amministrativa, di tipo "primario" o "esclusivo" in materia di miniere e quindi anche di attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Cio' in forza dell'art. 14, lett. d) e h) dello Statuto speciale di autonomia. E' importante sottolineare come in virtu' dei gia' citati artt. 1 e 2 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. 5 novembre 1949 n. 1182, esiste una clausola generale e onnicomprensiva per cui le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio in Sicilia sono esercitate dall'Amministrazione regionale e in specie dall'Assessorato all'industria. In virtu' di tale previsione non solo la regione, fin dai primi anni della storia della sua autonomia, ha regolamentato per via legislativa la materia della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi (legge regionale n. 30 del 1950), ma anche a seguito della legge statale 9 gennaio 1991 n. 9 di attuazione del piano energetico nazionale, ha esercitato tutte le competenze amministrative in materia, con il pieno consenso dell'amministrazione centrale. Come si e' gia' osservato anche in occasione dell'elaborazione del decreto legislativo n. 625 del 1996 il Governo ha manifestato la volonta' di non incidere sulla sfera di attribuzioni della regione siciliana. Quest'ultima quindi, in virtu' dello Statuto, delle norme di attuazione e dell'interpretazione di tali atti normativi costantemente seguita anche dal Governo centrale, e' stata ritenuta titolare di una sfera di attribuzioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di idrocarburi, tale da differenziare la sua posizione non soltanto rispetto alle Regioni ordinarie ma anche nei confronti delle altre autonomie speciali. Per completezza sembra opportuno aggiungere che in Sicilia i poteri autorizzatori in materia di idrocarburi assumono una valenza peculiare e la materia assume per la regione e la sua comunita' una rilevanza politica ed economica ben maggiore rispetto a quello che avviene per le altre regioni. Cio' in virtu' della particolare ampiezza dei giacimenti petroliferi ricadenti nell'ambito del suo territorio con la conseguenza che per la regione e' sempre stato cruciale l'esercizio di tali poteri autorizzatori con l'obiettivo di assicurare un'attivita' di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi compatibile con la salvaguardia dell'ambiente che costituisce, particolarmente in una regione come la Sicilia, un'altra fondamentale risorsa strategica, ed in grado di innescare positivi effetti sullo sviluppo economico e dell'occupazione. Si aggiunga che, soprattutto nell'attuale momento storico caratterizzato da un'evoluzione dell'ordinamento nel senso di una marcata valorizzazione delle autonomie regionali in cui si inserisce la salvaguardia delle autonomie speciali (v. art. 58 del progetto di revisione della Costituzione approvato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali), la Corte costituzionale deve dare risalto al principio della "lealta' federale" gia' consacrato dalla giurisprudenza costituzionale di altri Paesi, che induce a dare rilievo, anche nel giudizio di costituzionalita', ai comportamenti precedentemente seguiti dal Governo e dai quali possa essere nato un legittimo affidamento della regione al mantenimento di un determinato assetto delle competenze. Come si e' gia' ricordato tutti i precedenti comportamenti del Governo fino all'ultima nota del Presidente del Consiglio del 26 novembre 1996 hanno sempre confermato la titolarita' del potere autorizzatorio in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi in capo alla regione siciliana. 1. - Violazione dell'art. 39 del decreto legislativo n. 625 del 1996. 2.1. - Coerentemente ed in attuazione della disciplina predisposta dallo Statuto speciale e dalle sue norme di attuazione, l'art. 39, terzo comma, del decreto legislativo n. 625 del 1996, avente ad oggetto "attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", ha stabilito che: le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la loro disciplina ai principi di cui agli articoli contenuti nel titolo I del presente decreto, i quali valgono come principi fondamentali di grande riforma economico-sociale. E' evidente percio' come il legislatore delegato abbia lasciato immutato l'ordine di ripartizione delle competenze in materia tra lo Stato e le singole regioni speciali. Ferma restando la titolarita' delle competenze legislative e amministrative in materia che gli Statuti attribuiscono a ciascuna regione speciale, e' previsto soltanto l'obbligo di adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi del titolo I, i quali sono finalizzati a introdurre procedimenti di scelta degli operatori che garantiscano un'effettiva concorrenza anche nel settore della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi. La regione siciliana, sta sollecitamente procedendo all'adeguamento del proprio ordinamento alle norme fondamentali contenute nel decreto legislativo: la Giunta regionale ha approvato un disegno di legge in materia attualmente all'esame dell'Assemblea regionale siciliana. 2.2. - Peraltro occorre osservare come il decreto legislativo n. 625 del 1996 non poteva alterare la ripartizione delle competenze tra lo Stato e la regione siciliana. Infatti, esso da' attuazione alla direttiva 94/22/CE relativa alle "condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi". Quest'ultimo e' diretto a realizzare le condizioni di una competizione effettiva anche nelle attivita' di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, attraverso la soppressione degli ostacoli che precedentemente gli Stati opponevano alla libera circolazione degli operatori del settore, concorrendo cosi' alla piena realizzazione del mercato unico. La direttiva, infatti, cita la risoluzione del 16 settembre 1986 con cui il Consiglio "ha identificato come obiettivo della politica energetica della comunita' e degli Stati membri una maggiore integrazione del mercato interno dell'energia, libera dagli ostacoli agli scambi, per migliorare la sicurezza dell' approvvigionamento, per ridurre i costi e per rafforzare la competitivita' economica". Percio' la direttiva parte della premessa che "occorre garantire l'accesso non discriminatorio alle attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi, secondo modalita' che favoriscono una maggiore concorrenza nel settore, onde contribuire ad una prospezione, ricerca e coltivazione ottimali delle risorse negli Stati membri e rafforzare l'integrazione del mercato interno". A tal fine, secondo la direttiva, "occorre introdurre norme comuni affinche' ai procedimenti di concessione delle autorizzazioni per la prospezione, ricerca e coltivazioni degli idrocarburi possano partecipare tutti gli enti provvisti dei necessari requisiti".. Se quelle rapidamente esposte sono le finalita' della direttiva, non vi sono ragioni per apportare deroghe all'ordine costituzionale delle competenze trasferendo ad un'autorita' centrale quelle competenze che fin ora sono state esercitate dalla regione siciliana. Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale, la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni puo' essere derogata quando cio' sia reso necessario dalle norme comunitarie, allorche' esse richiedano, per potere essere attuate, la concentrazione delle competenze in capo ad un'unica autorita'. Ove invece l'attuazione delle norme comunitarie non richieda tale processo di concentrazione e la funzionalita' dell'ordinamento comunitario puo' essere assicurata anche nel quadro degli ordinari criteri di ripartizione delle competenze previsti dalla Costituzione e dagli statuti speciali, sarebbe incostituzionale una norma che nell'attuare una direttiva comunitaria derogasse ingiustificatamente a tali criteri (Corte cost. n. 126/1996). Percio' l'interpretazione del decreto legislativo n. 625 del 1996 che fa salva la competenza amministrativa della regione siciliana al rilascio dei permessi di ricerca di idrocarburi e' l'unica che consente di salvarne la costituzionalita' e questa e' stata l'interpretazione inizialmente seguita dalla regione e dall'amministrazione statale. 2.3. - Ne' per contestare la titolarita' regionale del potere autorizzatorio in ordine alle attivita' di ricerca degli idrocarburi potrebbe invocarsi l'enigmatica figura dell'"interesse nazionale". A parte le consistenti critiche che l'impiego di questa figura ha suscitato nella dottrina assolutamente prevalente, c'e' da osservare, pure muovendosi dal punto di vista "interno" a tale elaborazione giurisprudenziale, che il suo impiego nella materia in esame sarebbe contraddetto dall'evoluzione dell' ordinamento all'insegna dell'integrazione europea. Infatti, se fino a qualche anno addietro era ancora possibile concepire una politica energetica come politica di dimensione nazionale da sviluppare nell'ambito dei confini di stato e con intenti marcatamente dirigistici, ormai il contesto ordinamentale e' radicalmente mutato per effetto di due processi. Da una parte c'e' l'integrazione europea, consolidata con l'Atto unico ed il Trattato sull'Unione europea, che hanno portato ad attrarre tanto la politica industriale che quella energetica al livello delle istituzioni comunitarie. Queste, come si e' visto, intervengono con politiche di tipo regolativo dirette a realizzare condizioni di ampia ed effettiva concorrenza anche in questo settore, nel convincimento che una maggiore integrazione del mercato interno dell'energia possa migliorare la quantita' delle risorse disponibili e ridurre i costi. Di conseguenza, si riduce enormemente lo spazio per politiche regolative o di pianificazione centralistica da parte delle autorita' statali. Dall'altro lato, c'e' la spinta verso un piu' vasto decentramento politico con massima valorizzazione del ruolo delle regioni; il che e' pienamente coerente con la prima tendenza. Spostandosi la regolamentazione fondamentale verso le istituzioni comunitarie, alle autorita' nazionali spetta soprattutto il compito di verificare, attraverso la concessione dei permessi, che nel singolo territorio interessato dalle attivita' di ricerca e di coltivazione di idrocarburi sia garantita l'effettiva parita' tra gli operatori che partecipano al procedimento per la concessione dei permessi di ricerca e di coltivazione, nonche' di appurare la compatibilita' dell'attivita' di ricerca di idrocarburi con altri interessi pubblici (p. es. la salvaguardia di fondamentali valori ambientali). E' evidente come questo genere di valutazioni si prestano ad essere svolte in modo piu' adeguato alle effettive esigenze dei territori interessati da parte di livelli di governo sub-statale. Al contrario la concentrazione al centro di tali competenze esporrebbe la regione - in una materia cosi' delicata e inscindibilmente connessa alla tutela di fondamentali interessi della comunita' locale - a subire tutte le ricadute sul suo territorio dei provvedimenti adottati dallo Stato. 2.4. - Gli sviluppi ordinamentali e le esigenze di politica istituzionale sopra indicate trovano un'espressa consacrazione nel progetto di revisione della parte Il della Costituzione approvato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, ttualmente all'esame del Parlamento. Infatti, quest'ultimo, nel prevedere le competenze che restano in capo allo Stato non menziona, neppure indirettamente, la materia delle miniere e delle attivita' inerenti la ricerca degli idrocarburi. Allo Stato sara' solamente riservata la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", che logicamente e' diversa da quella relativa alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi e che comunque riguarda attivita' che si pongono in un momento cronologicamente successivo. Sarebbe davvero paradossale che alla regione siciliana venissero sottratte delle competenze che ha sempre esercitato, nel momento in cui queste stesse competenze stanno per essere attribuite anche a tutte le regioni ordinarie.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato il potere di rilasciare i permessi di ricerca di idrocarburi nel territorio della regione siciliana, ne' il potere di disporre la pubblicazione di eventuali istanze dirette ad ottenere il rilascio di tali permessi nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia n. 5 del 31 maggio 1997 (numeri di pubblicazione, 53, 54, 55), e dichiarare pertanto che i poteri suddetti sono compresi fra le attribuzioni regionali; di conseguenza, annullare gli atti impugnati con il presente ricorso. Roma-Palermo, addi' 21 luglio 1997 Prof. avv. Giovanni Pitruzzella - avv. Laura Aurelia Ingargiola 97C0975