N. 44 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 luglio 1997

                                 N. 44
  Ricorso per conflitto di attribuzione di cancelleria  depositato  il
 30 luglio 1997 (del presidente della regione siciliana)
 Idrocarburi   -   Autorizzazioni  a  ricerche  -  Pubblicazione,  per
    disposizione  del   Ministero   dell'industria,   sul   Bollettino
    ufficiale  degli idrocarburi e della geotermia del 31 maggio 1997,
    di alcune istanze di societa' private (numeri di pubblicazione 53,
    54 e 55) dirette  al  Ministero  dell'industria  per  ottenere  il
    permesso di ricerca (rispettivamente in province di Trapani, Enna,
    Catania,  Caltanissetta  e  Ragusa)  -  Lamentata violazione della
    potesta'  autorizzatoria  spettante  al  riguardo   alla   regione
    nell'ambito della competenza esclusiva attribuitale, in materia di
    "miniere"  e di "industria e commercio", dall'art.  14, lett. h) e
    d)  dello  Statuto  speciale,  in  seguito  al trasferimento delle
    relative funzioni amministrative operato con gli artt. 1 e 2 delle
    Norme di attuazione emanate con d.P.R. 5 novembre 1949, n.    1182
    ed  esercitata  dalla  regione, senza contestazioni da parte dello
    Stato, con prassi costante, in base alla legge regionale, con  cui
    la   materia  e'  stata  disciplinata,  20  marzo  1950,  n  30  -
    Impossibilita' di interpretare le disposizioni della  sopravvenuta
    legge  9  gennaio  1991,  n.  9  (Attuazione  del Piano energetico
    nazionale) e del d.lgs.   25 novembre  1996,  n.  625  (Attuazione
    della  direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e
    di esercizio delle  autorizzazioni  alla  prospezione,  ricerca  e
    coltivazione  di  idrocarburi)  nel senso che la titolarita' della
    rivendicata potesta' sia stata  da  esse  sottratta  alla  regione
    siciliana    -   Richiamo,   per   quanto   riguarda   l'idoneita'
    dell'impugnato     provvedimento     ministeriale     (comportante
    sostanzialmente  l'avviamento  del  procedimento  per  il rilascio
    dell'autorizzazione) a  provocare  il  sollevato  conflitto,  alle
    sentenze  nn.  40/1997,  26/1994,  165/1994,  473/1992,  245/1992,
    157/1991, ecc., nonche', riguardo alle  condizioni  in  base  alle
    quali  la  ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni
    puo' riconoscersi derogata in forza  di  norme  comunitarie,  alle
    sentenze  n.  126/1996  -  Richiamo, infine, anche all'art. 58 del
    progetto  di  revisione   della   Costituzione   approvato   dalla
    Commissione bicamerale.
 (Pubblicazione  BUIG del Ministero dell'industria del 31 maggio 1997,
    n. 53, 54 e 55).
 (Statuto Sicilia, art. 14, lettere h) e d); d.P.R. 5  novembre  1949,
    n. 1182, artt. 1 e 2).
(GU n.40 del 1-10-1997 )
   Ricorso   della   regione  siciliana,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore on. prof. Giuseppe Provenzano,  rappresentato  e  difeso,
 sia  congiuntamente  che  disgiuntamente,  per  procura a margine del
 presente atto dal prof.  avv. Giovanni Pitruzzella e dall'avv.  Laura
 Aurelia  Ingargiola,  ed  elettivamente domiciliato in Roma presso la
 sede dell'Ufficio della regione siciliana  in  via  Marghera  n.  36,
 autorizzato   a   proporre   ricorso  ed  a  stare  in  giudizio  con
 deliberazione della Giunta regionale n.    249  del  17  giugno  1997
 contro   il   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore,
 domiciliato per la carica in Roma, presso gli uffici della Presidenza
 del Consiglio  dei  Ministri,  Palazzo  Chigi,  e  difeso  per  legge
 dall'Avvocatura  dello  Stato,  per  la  risoluzione del conflitto di
 attribuzione insorto tra la regione siciliana lo  Stato  per  effetto
 della   pubblicazione  da  parte  del  Ministero  dell'industria  sul
 Bollettino ufficiale degli  idrocarburi  e  della  geotermia  del  31
 maggio 1997 di alcune istanze di societa' private dirette ad ottenere
 dal  ministero  dell'industria  anziche'  dalla  regione siciliana il
 permesso di ricerca di idrocarburi in aree rientranti nel  territorio
 della regione medesima (numeri di pubblicazione 53, 54 e 55).
   1.  -  L'art.  14  dello  Statuto  speciale riserva alla competenza
 esclusiva della regione siciliana la materia  delle  "miniere,  cave,
 torbiere  e  saline" (lett. h), nonche' la materia della "industria e
 commercio, salva la disciplina dei rapporti privati"  (lett.  d).  Le
 norme di attuazione dello Statuto adottate con d.P.R. 5 novembre 1949
 n.  1182  - caratterizzate per pacifica giurisprudenza costituzionale
 da competenza riservata - hanno  previsto  una  clausola  generale  e
 onnicomprensiva  in  base  alla  quale "le attribuzioni del ministero
 dell'industria e del commercio sono esercitate, nel territorio  della
 regione  siciliana, dalla amministrazione regionale".  A conferma del
 carattere onnicomprensivo e generale del trasferimento delle funzioni
 nelle materie citate, l'art. 2 del decreto di  attuazione  statutaria
 suddetto   ha   stabilito   che   per   l'esercizio   delle  funzioni
 amministrative spettanti alla regione nelle materie di cui agli artt.
 14, lettere d), e), h) e 17 lettera e),  dello  Statuto,  gli  uffici
 periferici del ministero dell'industria e del commercio esistenti nel
 territorio della regione passano alle dipendenze della stessa e fanno
 parte integrante della sua organizzazione amministrativa.
   Pacificamente  si  ritiene  che  nell'attribuzione  delle  potesta'
 legislative e amministrative  in  materia  di  "miniere"  vi  rientri
 l'attivita'  di  prospezione,  ricerca  e coltivazione di idrocarburi
 liquidi e gassosi.  E infatti sulla base di  questa  attribuzione  la
 regione   siciliana  ha  disciplinato  la  materia  fin  dalla  legge
 regionale n. 30 del 1950, sicche' fino a questo momento provvedimenti
 autorizzatori  relativi  alla  ricerca  ed  alla  coltivazione  degli
 idrocarburi in Sicilia sono stati adottati  dall'Assessore  regionale
 all'industria   a   seguito  delle  istanze  presentate  dai  privati
 all'amministrazione regionale.
   Ne' la situazione ha subito mutamento alcuno a seguito dell'entrata
 in vigore della legge 9 gennaio 1991 n. 9 che venne emanata per  dare
 attuazione  al  Piano  energetico  nazionale  che avrebbe dovuto dare
 luogo ad una gestione globale ed integrata delle risorse  energetiche
 sul territorio. Anche se per le province autonome di Trento e Bolzano
 la  potesta'  autorizzatoria venne attribuita all'autorita' centrale,
 sia pure con il riconoscimento di un ruolo non  meramente  consultivo
 delle province autonome concretantesi nella ricerca dell'intesa tra i
 due  livelli  territoriali  di  governo,  viceversa per la Sicilia la
 particolare  strutturazione  delle  norme  di   attuazione   che   la
 riguardavano   ha   comportato   che   l'esercizio   delle   funzioni
 amministrative relative  alla  ricerca  ed  alla  coltivazione  degli
 idrocarburi   continuasse   a   fare   capo  alla  regione.  Infatti,
 l'Assessore regionale  all'industria  ha  rilasciato  i  permessi  di
 ricerca  e  di  coltivazione  degli idrocarburi, senza che in nessuna
 occasione l'amministrazione centrale o i privati richiedenti avessero
 avuto  dubbi  sulla  titolarita'  regionale   delle   competenze   in
 questione.
   2. - Anche a seguito dell'emanazione del d.lgs. 25 novembre 1996 n.
 625  recante  "Attuazione  della  direttiva  94/22/CEE  relativa alle
 condizioni di rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla
 prospezione,  ricerca  e coltivazione di idrocarburi", la titolarita'
 della competenza in capo alla regione siciliana non e' stata messa in
 dubbio.
   Invero, in fase di elaborazione da parte degli apparati burocratici
 centrali dello schema di  decreto  legislativo  erano  apparse  delle
 soluzioni  in qualche misura riduttive delle competenze della regione
 siciliana, ma a seguito delle  proteste  della  medesima  il  Governo
 nella  seduta  del  Consiglio  dei ministri del 21 novembre 1996, cui
 partecipava il presidente della regione siciliana, prendeva posizione
 a favore del  pieno  rispetto  delle  attribuzioni  statutarie  della
 Sicilia e quindi si esprimeva nel senso del mantenimento in capo alla
 stessa   delle  competenze  in  materia  di  prospezione,  ricerca  e
 coltivazione di idrocarburi.  Sicche'  il  Presidente  del  Consiglio
 poteva  inviare una nota, in data 26 novembre, ad alcuni parlamentari
 siciliani in cui affermava che  "il  Consiglio  dei  Ministri,  nella
 riunione  del  21  novembre  u.s.,  ha approvato in via definitiva lo
 schema di decreto legislativo  per  il  recepimento  della  direttiva
 94/22/CEE,  con  la  soppressione della norma per la quale la regione
 siciliana aveva formulato rilievi".
   Infatti, l'art. 39 del decreto legislativo citato prevede  che  "le
 regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
 adeguano  la  loro  disciplina  ai  principi  di  cui  agli  articoli
 contenuti nel titolo I del presente decreto,  i  quali  valgono  come
 principi   fondamentali   di   riforma   economico-sociale".  Proprio
 quest'ultima   previsione   costituisce   il   riconoscimento   della
 perdurante  titolarita' delle competenze amministrative e legislative
 in capo alle regioni  speciali,  secondo  l'ordine  e  la  disciplina
 derivanti   dai   rispettivi   statuti  e  dalle  relative  norme  di
 attuazione. C'e' un obbligo di adeguamento dell'ordinamento regionale
 alle  norme fondamentali del decreto legislativo che danno attuazione
 al principio di  cui  alla  direttiva  comunitaria  di  favorire  una
 maggiore  concorrenza  nel  settore, ma non esiste alcuna deroga alla
 ripartizione delle competenze tra lo Stato  e  le  regioni  speciali,
 determinata   dai  rispettivi  Statuti  e  dalle  relative  norme  di
 attuazione. Percio'  l'Assessorato  all'industria  della  regione  ha
 continuato ad esercitare le sue competenze amministrative in materia,
 mentre  al  fine  di  adeguare sollecitamente l'ordinamento regionale
 alle norme fondamentali di cui al decreto legislativo  n.    626  del
 1996,  la  Giunta  regionale  ha approvato un disegno di legge che e'
 attualmente all'esame dell'Assemblea regionale siciliana.
   3. - Rispetto al quadro normativo che si e'  rapidamente  tracciato
 costituisce  un'indebita  interferenza  nella  sfera  di attribuzioni
 della  regione  garantita  da  norme  di  rango   costituzionale   il
 comportamento del Ministro dell'industria che ha deciso di pubblicare
 sul  Bollettino  ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del 31
 maggio 1997 alcune istanze di societa' private  dirette  ad  ottenere
 dal  ministero  dell'Industria  anziche'  dalla  regione siciliana il
 permesso di ricerca di idrocarburi in aree rientranti nel  territorio
 della regione medesima (numeri di pubblicazione 53, 54 e 55).
   La decisione di pubblicare queste istanze, avviando il procedimento
 diretto  al  rilascio  del  provvedimento  di  autorizzazione, l'atto
 stesso della pubblicazione ed il complessivo comportamento tenuto  al
 riguardo   dal   Ministero   dell'industria   sono   direttamente  ed
 immediatamente lesivi della sfera di attribuzioni della  regione  per
 tre ordini di ragioni. La prima consiste nel fatto che certamente con
 riferimento   alle  tre  istanze  presentate  al  ministero  la  loro
 pubblicazione attrae il procedimento di rilascio del  permesso  nella
 sfera   ministeriale  sottraendolo  alla  naturale  competenza  della
 regione siciliana. La seconda e' che in questo modo si ingenera anche
 in soggetti terzi comunque interessati alle attivita'  di  ricerca  e
 coltivazione di idrocarburi l'infondata aspettativa che le competenze
 autorizzatorie  in materia siano state trasferite all'amministrazione
 statale con conseguente sottrazione alle regione.  La  terza  ragione
 consiste   nel  gravissimo  clima  di  incertezza  operativa  che  il
 comportamento del ministero ha determinato in ordine  alla  spettanza
 delle  competenze in materia, con la conseguenza che, a seguito della
 pubblicazione  contestata,  numerosi  operatori  del  settore   hanno
 presentato  le loro istanze al ministero anziche' alla regione oppure
 simultaneamente alla regione ed al Ministero.
   Pertanto e' di palmare evidenza che siamo in  presenza  di  atti  e
 comportamenti  che  immediatamente  ledono  la  sfera di attribuzioni
 della  regione  integrando  il  requisito  del  carattere  "reale"del
 conflitto.
   Inoltre  e'  altrettanto  evidente  che  siamo  in presenza di atti
 idonei a provocare il conflitto. E' risaputo infatti che  secondo  la
 giurisprudenza  costituzionale  la  natura  dell'atto  che si affermi
 invasivo  non  ha  mai   assunto   rilievo   determinante   ai   fini
 dell'ammissibilita'  dei conflitti tra Stato e regioni. Atti idonei a
 provocare l'insorgere del conflitto non  sono  solamente  i  concreti
 provvedimenti  amministrativi ma anche gli atti preparatori, gli atti
 interni esplicanti effetti presso i terzi ed  anche  i  comportamenti
 concludenti  non estrinsecanti in atti formali (Corte cost., sentenza
 n. 40/1997). La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto l'idoneita'
 a produrre un conflitto attuale di attribuzione tra Stato e regione a
 qualsiasi  comportamento significante, imputabile allo Stato e dotato
 di rilevanza esterna, diretto ad esprimere la pretesa  di  esercitare
 una   data  competenza,  il  cui  svolgimento  possa  determinare  un
 invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni  o  comunque  una
 menomazione altrettanto attuale della possibilita' di esercizio della
 medesima (sentenze nn. 26 e 165 del 1994; 473 e 245 del 1992; 157 del
 1991;  104  del 1989; 771 del 1988; 152 del 1986; 286 e 217 del 1985,
 ecc.).
   Gli atti ed i comportamenti oggetto del presente ricorso realizzano
 un'indebita invasione delle attribuzioni  regionali  per  i  seguenti
 motivi:
   1.  -  Violazione  dell'art.  14  ,  lett.  d)  e h), dello statuto
 siciliano, degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 novembre 1949 n. 1182.
   Come si e' gia' puntualizzato nel primo paragrafo della  precedente
 esposizione,   la  regione  siciliana  ha  competenza  legislativa  e
 amministrativa, di  tipo  "primario"  o  "esclusivo"  in  materia  di
 miniere  e  quindi  anche  di  attivita'  di  prospezione,  ricerca e
 coltivazione di idrocarburi.  Cio' in forza dell'art. 14, lett. d)  e
 h) dello Statuto speciale di autonomia.
   E'  importante sottolineare come in virtu' dei gia' citati artt.  1
 e 2 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. 5  novembre
 1949  n. 1182, esiste una clausola generale e onnicomprensiva per cui
 le attribuzioni del  Ministero  dell'industria  e  del  commercio  in
 Sicilia  sono  esercitate  dall'Amministrazione regionale e in specie
 dall'Assessorato all'industria. In virtu' di tale previsione non solo
 la regione, fin dai primi anni della storia della sua  autonomia,  ha
 regolamentato  per  via  legislativa la materia della ricerca e della
 coltivazione degli idrocarburi (legge regionale n. 30 del  1950),  ma
 anche a seguito della legge statale 9 gennaio 1991 n. 9 di attuazione
 del  piano  energetico  nazionale,  ha esercitato tutte le competenze
 amministrative in materia, con il pieno consenso dell'amministrazione
 centrale.  Come   si   e'   gia'   osservato   anche   in   occasione
 dell'elaborazione  del decreto legislativo n. 625 del 1996 il Governo
 ha  manifestato  la  volonta'  di  non  incidere   sulla   sfera   di
 attribuzioni  della regione siciliana. Quest'ultima quindi, in virtu'
 dello Statuto, delle norme di attuazione  e  dell'interpretazione  di
 tali atti normativi costantemente seguita anche dal Governo centrale,
 e'  stata  ritenuta  titolare  di una sfera di attribuzioni in ordine
 all'esercizio   delle   funzioni   amministrative   in   materia   di
 idrocarburi,  tale  da  differenziare  la  sua posizione non soltanto
 rispetto alle Regioni ordinarie ma anche nei  confronti  delle  altre
 autonomie speciali.
   Per completezza sembra opportuno aggiungere che in Sicilia i poteri
 autorizzatori   in   materia  di  idrocarburi  assumono  una  valenza
 peculiare e la materia assume per la regione e la sua  comunita'  una
 rilevanza  politica  ed  economica ben maggiore rispetto a quello che
 avviene per le  altre  regioni.  Cio'  in  virtu'  della  particolare
 ampiezza  dei  giacimenti  petroliferi  ricadenti nell'ambito del suo
 territorio con la conseguenza che per  la  regione  e'  sempre  stato
 cruciale  l'esercizio di tali poteri autorizzatori con l'obiettivo di
 assicurare  un'attivita'  di  ricerca   e   di   coltivazione   degli
 idrocarburi   compatibile   con  la  salvaguardia  dell'ambiente  che
 costituisce, particolarmente in una regione come la Sicilia, un'altra
 fondamentale  risorsa  strategica,  ed in grado di innescare positivi
 effetti sullo sviluppo economico e dell'occupazione.
   Si  aggiunga  che,   soprattutto   nell'attuale   momento   storico
 caratterizzato  da  un'evoluzione  dell'ordinamento  nel senso di una
 marcata valorizzazione delle autonomie regionali in cui si  inserisce
 la  salvaguardia delle autonomie speciali (v. art. 58 del progetto di
 revisione della Costituzione approvato dalla  Commissione  bicamerale
 per  le  riforme  costituzionali),  la Corte costituzionale deve dare
 risalto al principio della "lealta' federale" gia'  consacrato  dalla
 giurisprudenza  costituzionale  di  altri  Paesi,  che  induce a dare
 rilievo, anche nel giudizio di  costituzionalita',  ai  comportamenti
 precedentemente  seguiti dal Governo e dai quali possa essere nato un
 legittimo affidamento della regione al mantenimento di un determinato
 assetto  delle  competenze.  Come  si  e'  gia'  ricordato  tutti   i
 precedenti   comportamenti  del  Governo  fino  all'ultima  nota  del
 Presidente del Consiglio del 26 novembre 1996 hanno sempre confermato
 la titolarita' del potere autorizzatorio  in  materia  di  ricerca  e
 coltivazione di idrocarburi in capo alla regione siciliana.
   1.  -    Violazione dell'art. 39 del decreto legislativo n. 625 del
 1996.
   2.1. - Coerentemente ed in attuazione della disciplina  predisposta
 dallo  Statuto  speciale  e dalle sue norme di attuazione, l'art. 39,
 terzo comma, del decreto legislativo  n.  625  del  1996,  avente  ad
 oggetto   "attuazione   della   direttiva   94/22/CEE  relativa  alle
 condizioni di rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla
 prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di idrocarburi", ha stabilito
 che: le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
 Bolzano adeguano la loro disciplina ai principi di cui agli  articoli
 contenuti  nel  titolo  I  del presente decreto, i quali valgono come
 principi fondamentali di grande riforma economico-sociale.
   E' evidente percio' come il  legislatore  delegato  abbia  lasciato
 immutato  l'ordine di ripartizione delle competenze in materia tra lo
 Stato e le singole regioni speciali. Ferma  restando  la  titolarita'
 delle  competenze  legislative  e  amministrative  in materia che gli
 Statuti  attribuiscono  a  ciascuna  regione  speciale,  e'  previsto
 soltanto  l'obbligo  di  adeguamento  dei  rispettivi  ordinamenti ai
 principi  del  titolo  I,  i  quali  sono  finalizzati  a  introdurre
 procedimenti  di scelta degli operatori che garantiscano un'effettiva
 concorrenza anche nel settore  della  ricerca  e  della  coltivazione
 degli   idrocarburi.   La   regione   siciliana,  sta  sollecitamente
 procedendo  all'adeguamento  del  proprio  ordinamento   alle   norme
 fondamentali  contenute  nel decreto legislativo: la Giunta regionale
 ha approvato un disegno di legge  in  materia  attualmente  all'esame
 dell'Assemblea regionale siciliana.
   2.2.  -  Peraltro  occorre osservare come il decreto legislativo n.
 625 del 1996 non poteva alterare la ripartizione delle competenze tra
 lo Stato e la regione siciliana. Infatti, esso  da'  attuazione  alla
 direttiva  94/22/CE  relativa  alle  "condizioni  di  rilascio  e  di
 esercizio  delle   autorizzazioni   alla   prospezione,   ricerca   e
 coltivazione di idrocarburi". Quest'ultimo e' diretto a realizzare le
 condizioni  di  una  competizione  effettiva anche nelle attivita' di
 ricerca e coltivazione degli idrocarburi, attraverso la  soppressione
 degli  ostacoli  che precedentemente gli Stati opponevano alla libera
 circolazione degli operatori  del  settore,  concorrendo  cosi'  alla
 piena realizzazione del mercato unico.
   La  direttiva,  infatti,  cita la risoluzione del 16 settembre 1986
 con cui il Consiglio "ha identificato come obiettivo  della  politica
 energetica   della  comunita'  e  degli  Stati  membri  una  maggiore
 integrazione del mercato interno dell'energia, libera dagli  ostacoli
 agli  scambi,  per  migliorare la sicurezza dell' approvvigionamento,
 per ridurre i costi e per rafforzare  la  competitivita'  economica".
 Percio'  la  direttiva  parte  della  premessa che "occorre garantire
 l'accesso non  discriminatorio  alle  attivita'  di  prospezione,  di
 ricerca  e  di  coltivazione degli idrocarburi, secondo modalita' che
 favoriscono una maggiore concorrenza nel settore, onde contribuire ad
 una prospezione, ricerca e coltivazione ottimali delle risorse  negli
 Stati  membri e rafforzare l'integrazione del mercato interno". A tal
 fine,  secondo  la  direttiva,  "occorre  introdurre   norme   comuni
 affinche'  ai procedimenti di concessione delle autorizzazioni per la
 prospezione,  ricerca  e  coltivazioni  degli   idrocarburi   possano
 partecipare tutti gli enti provvisti dei necessari requisiti"..
   Se  quelle  rapidamente  esposte sono le finalita' della direttiva,
 non vi sono ragioni per apportare deroghe  all'ordine  costituzionale
 delle   competenze   trasferendo   ad  un'autorita'  centrale  quelle
 competenze che fin ora sono state esercitate dalla regione siciliana.
 Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza  costituzionale,
 la  ripartizione  delle  competenze  tra  lo  Stato e le regioni puo'
 essere  derogata  quando  cio'  sia  reso  necessario   dalle   norme
 comunitarie, allorche' esse richiedano, per potere essere attuate, la
 concentrazione  delle  competenze  in capo ad un'unica autorita'. Ove
 invece  l'attuazione  delle  norme  comunitarie  non  richieda   tale
 processo   di  concentrazione  e  la  funzionalita'  dell'ordinamento
 comunitario puo' essere assicurata anche nel  quadro  degli  ordinari
 criteri  di ripartizione delle competenze previsti dalla Costituzione
 e dagli statuti speciali, sarebbe incostituzionale
  una norma  che  nell'attuare  una  direttiva  comunitaria  derogasse
 ingiustificatamente a tali criteri (Corte  cost. n. 126/1996).
   Percio'  l'interpretazione  del decreto legislativo n. 625 del 1996
 che fa salva la competenza amministrativa della regione siciliana  al
 rilascio  dei  permessi  di  ricerca  di  idrocarburi  e' l'unica che
 consente  di  salvarne  la  costituzionalita'  e  questa   e'   stata
 l'interpretazione    inizialmente    seguita    dalla    regione    e
 dall'amministrazione statale.
   2.3. - Ne' per  contestare  la  titolarita'  regionale  del  potere
 autorizzatorio  in ordine alle attivita' di ricerca degli idrocarburi
 potrebbe invocarsi l'enigmatica figura dell'"interesse nazionale".  A
 parte  le  consistenti  critiche  che  l'impiego  di questa figura ha
 suscitato nella dottrina assolutamente prevalente, c'e' da osservare,
 pure muovendosi dal punto di  vista  "interno"  a  tale  elaborazione
 giurisprudenziale,  che il suo impiego nella materia in esame sarebbe
 contraddetto   dall'evoluzione    dell'    ordinamento    all'insegna
 dell'integrazione  europea.  Infatti, se fino a qualche anno addietro
 era ancora possibile concepire una politica energetica come  politica
 di  dimensione  nazionale  da  sviluppare  nell'ambito dei confini di
 stato e con  intenti  marcatamente  dirigistici,  ormai  il  contesto
 ordinamentale e' radicalmente mutato per effetto di due processi.
   Da  una  parte  c'e' l'integrazione europea, consolidata con l'Atto
 unico ed il  Trattato  sull'Unione  europea,  che  hanno  portato  ad
 attrarre  tanto  la  politica  industriale  che  quella energetica al
 livello delle istituzioni comunitarie.  Queste,  come  si  e'  visto,
 intervengono  con  politiche  di tipo regolativo dirette a realizzare
 condizioni di ampia ed effettiva concorrenza anche in questo settore,
 nel convincimento che una maggiore integrazione del  mercato  interno
 dell'energia  possa migliorare la quantita' delle risorse disponibili
 e ridurre i costi.  Di conseguenza,  si riduce enormemente lo  spazio
 per  politiche  regolative o di pianificazione centralistica da parte
 delle autorita' statali.
   Dall'altro lato, c'e' la spinta verso un piu'  vasto  decentramento
 politico  con  massima valorizzazione del ruolo delle regioni; il che
 e'  pienamente  coerente  con  la  prima  tendenza.  Spostandosi   la
 regolamentazione  fondamentale verso le istituzioni comunitarie, alle
 autorita' nazionali spetta  soprattutto  il  compito  di  verificare,
 attraverso  la  concessione  dei permessi, che nel singolo territorio
 interessato  dalle  attivita'  di  ricerca  e  di   coltivazione   di
 idrocarburi  sia  garantita l'effettiva parita' tra gli operatori che
 partecipano al  procedimento  per  la  concessione  dei  permessi  di
 ricerca  e  di  coltivazione,  nonche'  di appurare la compatibilita'
 dell'attivita' di ricerca di idrocarburi con altri interessi pubblici
 (p. es.  la  salvaguardia  di  fondamentali  valori  ambientali).  E'
 evidente  come  questo  genere  di  valutazioni si prestano ad essere
 svolte in modo piu' adeguato alle effettive  esigenze  dei  territori
 interessati  da parte di livelli di governo sub-statale. Al contrario
 la concentrazione al centro di tali competenze esporrebbe la  regione
 -  in  una  materia  cosi'  delicata e inscindibilmente connessa alla
 tutela di fondamentali interessi della comunita' locale  -  a  subire
 tutte le ricadute sul suo territorio dei provvedimenti adottati dallo
 Stato.
   2.4.  -  Gli  sviluppi  ordinamentali  e  le  esigenze  di politica
 istituzionale sopra indicate trovano  un'espressa  consacrazione  nel
 progetto  di  revisione  della  parte Il della Costituzione approvato
 dalla  Commissione  bicamerale   per   le   riforme   costituzionali,
 ttualmente  all'esame  del  Parlamento.  Infatti,  quest'ultimo,  nel
 prevedere le competenze che restano in capo allo Stato non  menziona,
 neppure  indirettamente,  la  materia delle miniere e delle attivita'
 inerenti la ricerca degli idrocarburi.  Allo  Stato  sara'  solamente
 riservata  la  materia  della  "produzione, trasporto e distribuzione
 nazionale  dell'energia",  che  logicamente  e'  diversa  da   quella
 relativa  alla  ricerca  ed alla coltivazione degli idrocarburi e che
 comunque  riguarda  attivita'  che   si   pongono   in   un   momento
 cronologicamente  successivo.  Sarebbe  davvero  paradossale che alla
 regione siciliana venissero sottratte delle competenze che ha  sempre
 esercitato,  nel  momento  in cui queste stesse competenze stanno per
 essere attribuite anche a tutte le regioni ordinarie.
                               P. Q. M.
   Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo
 Stato il potere di rilasciare i permessi di  ricerca  di  idrocarburi
 nel  territorio della regione siciliana, ne' il potere di disporre la
 pubblicazione di eventuali istanze dirette ad ottenere il rilascio di
 tali permessi nel Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi  e  della
 geotermia  n.  5 del 31 maggio 1997 (numeri di pubblicazione, 53, 54,
 55), e dichiarare pertanto che i poteri suddetti sono compresi fra le
 attribuzioni  regionali; di conseguenza, annullare gli atti impugnati
 con il presente ricorso.
     Roma-Palermo, addi' 21 luglio 1997
    Prof. avv. Giovanni Pitruzzella - avv. Laura Aurelia Ingargiola
 97C0975