PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 maggio 1997 

  Revoca  della  somma  di  L. 75.573.580  di  cui  all'ordinanza  n.
1972/FPC del 16 luglio 1990  concernente interventi di riparazione di
opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del luglioagosto
1987 nei comuni di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1988, n.
85, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  20 maggio  1988, n.
159. (Ordinanza n. 2579).
(GU n.124 del 30-5-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile  n. 1972/FPC del  16 luglio 1990,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  172 del  25 luglio
1990, con la quale e' stata assegnata  al comune di Lucca la somma di
L.  511.000.000  per  assicurare  gli interventi  urgenti  diretti  a
fronteggiare i danni conseguenti agli  eventi alluvionali dei mesi di
luglio e agosto 1987;
  Considerato  che,  alla data  odierna,  sono  stati completati  gli
interventi e che risulta una somma residua di L. 75.573.580;
  Considerato,  altresi', che  detta  somma  risulta disponibile  sul
capitolo  7587  della  rubrica  6 dello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione civile  prevista dal  comma 2  dell'art. 8  della medesima
legge;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in  premessa e' revocata la somma di
L.  75.573.580  assegnata al  comune  di  Lucca con  l'ordinanza  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1972/FPC del
16 luglio 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 maggio 1997
                                              Il Ministro: Napolitano