Concessione delle esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore dei vettori del Principato del Liechtenstein.(GU n.102 del 4-5-1999)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni; Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che da' facolta' al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore di autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocita' di trattamento tributario; Considerato che tra l'Italia e Liechtenstein si e' convenuto di addivenire ad un regime di reciproca esenzione dei tributi gravanti su veicoli in temporanea importazione; Decreta: Articolo unico 1. Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Liechtenstein e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni. 2. L'esenzione di cui al precedente comma e' subordinata alla sussistenza della reciprocita' di trattamento ed e' soggetta a riesame qualora il numero delle copie certificate conformi delle licenze internazionali rilasciate dal Liechtenstein sia superiore al 10% di quelle esistenti al 31 dicembre 1998, pari a seicento. L'ufficio dell'economia pubblica del Liechtenstein comunica, a tal fine, al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le variazioni intervenute nell'anno precedente. Roma, 12 aprile 1999 Il Ministro: Visco