N. 645 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 1997- 24 agosto 1998
N. 645 Ordinanza emessa il 10 novembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 1998) dalla commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto dall'Ufficio imposte dirette di Milano contro Andreani Alessandro Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Oneri deducibili - Assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 cod. civ. (nella specie: rette per ricovero di un genitore in casa di riposo) - Deducibilita' solo se risultino da provvedimento dell'autorita' giudiziaria, anche nel caso in cui detti oneri siano stati sopportati per un soggetto fiscalmente a carico - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. h)). (Cost., artt. 3 e 53, primo comma).(GU n.38 del 23-9-1998 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa in grado di appello dalle Imposte dirette di Milano, l Ufficio, appellante; Contro Alessandro Andreani, non costituito, appellato; Avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Milano in data 14 maggio-2 settembre 1993, che ha accolto il ricorso di Alessandro Andreani contro la cartella esattoriale notificatagli per la riscossione dell'Irpef relativa all'anno 1983; Letti gli atti del procedimento; Premesso: che oggetto della controversia tra il contribuente e l'amministrazione delle finanze e' la deducibilita' dal reddito, ai fini lrpef, delle rette pagate per il ricovero della madre Maria Anguissola, descritta come persona anziana, non abbiente, in precaria salute, bisognosa di continua assistenza; che tali rette sono qualificate dal contribuente come assegni alimentari; che l'amministrazione ha resistito al ricorso deducendo che la normativa in materia di spese mediche non fa rientrare tra gli oneri deducibili la retta relativa al ricovero in casa di riposo, sia quando questa e' pagata dall'anziano sia quando e' a carico dei familiari; che la commissione di primo grado ha ritenuto la deducibilita' di tali spese in base all'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, argomentando dall'art. 433 c.c., dalla sanzione penale prevista dall'art. 570 c.p., e dalla illogicita' della tesi per la quale il contribuente dovrebbe farsi condannare dall'autorita' giudiziaria ordinaria per vedersi riconosciuto il diritto alla deducibilita' della spesa che lo stesso contribuente sopporta in adempimento di un obbligo di legge; Ritenuto: che nella fattispecie deve trovare applicazione l'art. 10, lett. h), d.P.R. n. 597/1973, per il quale gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 c.c. sono deducibili dal reddito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, "nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria"; che in base a tale disposizione dovrebbe ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta risultante dalla esclusione degli oneri sopportati dal contribuente a norma dell'art. 433 c.c. senza che sul punto vi sia stato un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, giacche' la formulazione letterale di questa norma non consente al giudice tributario una interpretazione come quella accolta nella decisione impugnata, in evidente preterizione del disposto dell'art. 12, comma primo, disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; Ritenuto inoltre: che la scelta del legislatore, di ammettere la deducibilita' dal reddito degli assegni alimentari subordinatamente alla condizione che risultino da provvedimento dell'autorita' giudiziaria sarebbe intrinsecamente razionale qualora il fondamento dell'obbligo, pur previsto dalla legge, fosse giudiziale, vale a dire che il provvedimento giudiziale avesse valore costitutivo dell'obbligo, come avviene per l'assegno di divorzio, mentre tale non puo' dirsi sulla premessa - condivisa dalla dottrina che si e' occupata della materia; che agli obblighi alimentari deve riconoscersi fondamento legale, si' che il provvedimento giudiziale ha valore di accertamento di un obbligo che esiste indipendentemente da esso; che la scelta del legislatore implica un trattamento deteriore dei contribuenti che osservano spontaneamente l'obbligo alimentare di legge, rispetto a coloro che vi si sottopongono a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria; che il fondamento legale dell'obbligazione rende l'intervento dell'autorita' giudiziaria funzionale solo alla eventuale controversia sull'esistenza ed il contenuto dell'obbligazione medesima; che conseguentemente ogni disparita' di trattamento tra i soggetti che si conformano spontaneamente al precetto di legge e coloro che vi si uniformano solo perche' costretti da un provvedimento giudiziale, e in particolare ogni deteriore trattamento dei primi rispetto ai secondi, deve ritenersi lesiva del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, alla luce del quale deve essere inteso anche l'obbligo dei contribuenti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva; che quanto meno con riguardo al caso che l'alimentando risulti fiscalmente a carico del contribuente la giustificazione del requisito prescritto per la deducibilita' delle spese dal reddito non potrebbe rinvenirsi nella necessita' di una prova documentale nei rapporti tra contribuenti ed amministrazione (necessita' aggravata dai limiti della istruttoria del processo tributario, nel quale non sono ammesse prove orali); Ritenuto infine: che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, lett. h), d.P.R. n. 597/1973, nella parte in cui subordina la deduzione delle spese per obbligazioni alimentari alla circostanza che risultino da provvedimento dell'autorita' giudiziaria anche nel caso che siano state sopportate per un soggetto fiscalmente a carico, per violazione degli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, appare per le ragioni gia' esposte non manifestamente infondata; che essa e' inoltre rilevante per la decisione nel caso sottoposto all'esame della commissione regionale, perche' la beneficiaria delle spese risultava, nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come soggetto fiscalmente a carico, con la conseguenza che, laddove il limite di legge sopra denunciato come irrazionalmente discriminatorio non sussistesse, il ricorso del contribuente contro la cartella esattoriale dovrebbe essere giudicato fondato, e la decisione di primo grado dovrebbe essere confermata;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 10, lett. h), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui subordina la deduzione delle spese per obbligazioni alimentari alla circostanza che risultino da provvedimento dell'autorita' giudiziaria anche nel caso che siano state sopportate per un soggetto fiscalmente a carico per violazione degli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale sulla questione di costituzionalita' sopra indicata, a norma dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti del presente giudizio, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso a Milano, in camera di consiglio, il giorno 10 novembre 1997. Il presidente est.: Ceccherini 98C1045