N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 agosto 1998
N. 34 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 1998 (del Presidente della regione siciliana) Gioco e scommessa, concorsi pronostici - Corse di cavalli - Riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale - Disposizioni per l'accettazione delle scommesse - Applicabilita' di sanzioni pecuniarie, in caso di contravvenzione ai prescritti divieti - Devoluzione allo Stato dei relativi proventi - Lesione dell'autonomia finanziaria della Regione siciliana - Richiamo, in particolare, alla sentenza della Corte costituzionale n. 84/1968. (D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, art. 6, comma 9). (Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 3).(GU n.38 del 23-9-1998 )
Ricorso del Presidente della regione siciliana pro-tempore on.le dott. Giuseppe Drago, autorizzato a ricorrere con deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 29 luglio 1998, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Giovanni Lo Bue e dall'avv. Laura Ingargiola ed elettivamente domiciliato in Roma nell'ufficio della regione siciliana di via Marghera, n. 36, giusta procura a margine del presente atto; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica a Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato; Per la dichiarazione di incostituzionalita' in parte qua dell'art. 6, comma 9, del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1 giugno 1998, serie generale, per violazione dell'art. 3, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria", in relazione all'art. 36 dello statuto siciliano. P r e m e s s e Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1 giugno 1998), e' stato emanato il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei relativi proventi. L'art. 6 di tale decreto, in particolare, formula una serie di prescrizioni e divieti, prevedendo ad un tempo l'irrogazione e il relativo ammontare (tra un minimo ed un massimo) delle sanzioni pecuniarie. Il comma 9 del richiamato art. 6 prevede in ultimo testualmente che "la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo e' attribuita al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato". Tale disposizione, nella parte in cui prevede che i proventi delle suddette sanzioni pecuniarie "sono devoluti allo Stato". e' palesemente incostituzionale in quanto lesiva delle prerogative spettanti alla regione siciliana nella materia per i seguenti motivi di D i r i t t o Violazione dell'art. 3 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria - violazione dell'art. 36 dello statuto siciliano. Dal combinato disposto degli articoli 2 e 3, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, si evince con estrema chiarezza che l'ampia e assoluta competenza regionale a riscuotere tutte le entrate tributarie (art. 2), ivi comprese le entrate accessorie, nonche' (art. 3) tutte le entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie da qualsiasi fonte provengano e comunque riscosse nell'ambito del territorio regionale. Si fa notare, in proposito, che laddove il legislatore ha voluto escludere la competenza regionale a riscuotere determinare entrate, lo ha previsto espressamente, enumerando tassativamente ed analiticamente le entrate riservate all'erario statale, come puo' agevolmente evincersi dallo stesso secondo comma dell'art. 2, d.P.R. n. 1074/1965 citato e dalle tabelle annesse. Le sanzioni previste nell'art. 6 del piu' volte citato d.P.R. 8 aprile 1998, n 169, sono, invero, collegate ad un comportamento oggettivo di contravvenzione ad un divieto e la circostanza che la relativa potesta' sanzionatoria sia attribuita allo Stato non refluisce sulla spettanza dei relativi proventi riscossi nel territorio della regione siciliana, non potendosi invocare il parallelismo tra potesta' sanzionatoria e spettanza del relativo provento. Tale principio e' stato, peraltro, autorevolmente affermato da codesta ecc.ma Corte Costituzionale con la sentenza n. 84 del 5 luglio 1968, con la quale pur riconoscendosi la potesta' sanzionatoria dello Stato (nella specie per il tramite dell'Intendenza di finanza) e' stato confermato il diritto della regione siciliana ad incamerare il provento derivante dall'esercizio del suddetto potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 1074/1965, che riserva alla regione il gettito proveniente dalle sanzioni (tutte) riscosse nell'ambito del suo territorio. Sotto tale profilo l'ampiezza dell'attribuzione e' tale da escludere ogni limitazione derivante dall'eventuale riserva allo Stato della competenza per materia. Infatti, per determinare il soggetto cui spettino i proventi delle sanzioni amministrative riscosse nel territorio della regione non puo' che farsi riferimento pregiudizialmente a quanto disposto dalle norme di attuazione approvate con il richiamato d.P.R. n. 1074/1965, il cui art. 3 ricomprende espressamente tra le entrate spettanti alla regione "quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali". In proposito si rileva che, tenuto conto della funzione e dell'oggetto delle norme di attuazione, nonche' della loro posizione nella gerarchia e nel sistema delle fonti, l'attribuzione dalle stesse operata - finalizzata a concretizzare i principi autonomistici statutariamente garantiti mediante l'assegnazione di entrate proprie o devolute che consentano alla regione l'esercizio delle competenze alla stessa ascritte - non risulta derogabile neppure da una legge ordinaria dello Stato (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 380 dell'11 dicembre 1997) in virtu' della prevalenza delle norme di attuazione, in qualita' di norme di rango subcostituzionale, sulla legge statale. Va, altresi', chiarito che la devoluzione alla regione dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative trova il suo fondamento non in una correlazione tra le sanzioni e la materie di competenza, nel cui ambito siano irrogate, bensi' nel principio della territorialita' della riscossione ai fini della determinazione della spettanza delle entrate. Ed invero, va considerato che il piu' volte richiamato art. 3 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, non si limita ad attribuire all'erario regionale le entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, ma anche quelle derivanti da sanzioni pecuniarie penali. Ora, rilevato che in materia penale nessuna competenza puo' essere ascritta alla regione, restando essa integralmente riservata allo Stato, ne consegue che, per determinare il soggetto al quale le stesse sono devolute, non puo' utilizzarsi il parametro della competenza in ordine alle materie nel cui ambito le diverse sanzioni sono irrogate. In altri termini, per quanto concerne le sanzioni riscosse nell'ambito del territorio della regione siciliana, deve aversi esclusivo riguardo al luogo della riscossione. Alla stregua delle superiori considerazioni la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 9, del d.P.R. n. 169/1998, appare pertanto palesemente lesiva della speciale autonomia finanziaria garantita alla regione siciliana dallo statuto speciale (art. 36) e dalle relative norme di attuazione.
P.Q.M. Si chiede che l'ecc.ma Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale della disposizione irnpugnata, nella parte in cui prevede che i relativi proventi siano devoluti allo Stato, per contrasto con l'art. 36 dello statuto siciliano e con le relative norme di attuazione in materia finanziaria e, segnatamente, con l'art. 3 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Si depositano col presente atto: 1) autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 29 luglio 1998); 2) copia del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1 luglio 1998. Palermo-Roma, addi' 29 luglio 1998 Avv. Laura Ingargiola - avv. Giovanni Lo Bue 98C0981