N. 207 ORDINANZA 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico
  ministero    -    Preclusione   (salvo   nelle   ipotesi   previste
  dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Denunciato
  contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza nonche' lamentata
  violazione  dei  principi  di  parita'  delle  parti nel processo e
  dell'obbligatorieta'  dell'azione penale - Omessa motivazione sulla
  rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilita'.
- Legge  20 febbraio  2006,  n. 46, art. 1, sostitutivo dell'art. 593
  cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dall'art. 1 della legge
20 febbraio  2006,  n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in
materia  di  inappellabilita'  delle  sentenze  di  proscioglimento),
sostitutivo  dell'art. 593  del  codice di procedura penale, promossi
nel  corso  di diversi procedimenti penali con ordinanze del 30, 17 e
18 marzo, del 6 aprile, del 9 marzo, del 6 aprile e del 5 giugno 2006
dalla  Corte  di  appello di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn.
259  a  262,  278, 409 e 482 del registro ordinanze 2006 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, nn. 35, 36, 42 e 45, 1ª
serie speciale, dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 23 maggio 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  con  sette ordinanze, di contenuto sostanzialmente
identico, la Corte di appello di Firenze ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 della legge 20 febbraio
2006,  n. 46  (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilita'  delle  sentenze di proscioglimento), nella parte in
cui, modificando l'art. 593 del codice di procedura penale, limita il
potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze
di proscioglimento;
        che,  ai  fini della rilevanza, la Corte rimettente si limita
ad  affermare  in tutte le ordinanze che il giudizio non puo' «essere
definito indipendentemente dalla questione» sollevata;
        che, nel merito, la disciplina censurata si porrebbe in primo
luogo  in  contrasto con il principio di parita' tra le parti sancito
nell'art. 111,  secondo  comma,  Cost.,  a nulla rilevando, attesa la
diversita'  delle  rispettive  posizioni,  che  il limite all'appello
avverso  le  sentenze  di  proscioglimento  valga anche nei confronti
dell'imputato;
        che   sarebbe   violato   il  principio  dell'obbligatorieta'
dell'azione   penale  che  implica  la  possibilita'  di  «coltivare»
l'azione  «in  posizione  di  parita'  fino  all'esito definitivo del
giudizio»;
        che,  infine,  l'art. 593,  comma 2,  cod.  proc.  pen.  come
novellato,  impedendo  al  pubblico  ministero  di rimuovere mediante
l'appello  una decisione ingiusta, ostacolerebbe irragionevolmente la
realizzazione  di  «esigenze di giustizia», in violazione dell'art. 3
Cost.
    Considerato  che  il  dubbio  di  costituzionalita'  sottoposto a
questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica
dell'art. 593  del  codice  di  procedura penale ad opera dell'art. 1
della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46,  dell'appello delle sentenze
dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;
        che,  stante l'identita' delle questioni proposte, i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
        che  le  ordinanze  in  questione  difettano  di qualsivoglia
motivazione  sulla  rilevanza  delle  questioni, solo apoditticamente
affermata;
        che,  in  particolare,  non  viene  precisato  se i giudizi a
quibus  traggano  origine  da appelli proposti dal pubblico ministero
avverso sentenze di proscioglimento;
        che  a  siffatte  omissioni  consegue,  secondo  la  costante
giurisprudenza  di  questa Corte, la manifesta inammissibilita' delle
questioni  (v., ex plurimis, le ordinanze n. 132, 127, 92, 91 e 6 del
2007).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'   dell'art. 1   della   legge  20 febbraio  2006,  n. 46
(Modifiche   al   codice   di   procedura   penale,   in  materia  di
inappellabilita'  delle  sentenze  di proscioglimento), sollevate, in
riferimento   agli   artt. 3,   111,   secondo  comma,  e  112  della
Costituzione,  dalla  Corte di appello di Firenze con le ordinanze in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
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