Inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione del nono comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Data di decorrenza degli effetti.(GU n.73 del 27-3-1992)
Vigente al: 27-3-1992
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Dipartimento per l'informazione e l'editoria Dipartimento degli affari generali e del personale A tutti i Ministeri Gabinetto Direzione generale del personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale All'Istituto agronomico per l'Oltremare - Uffico personale e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale servizio del personale Alla Presidenza del Consiglio Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Ufficio per l'informatica e la telematica Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P. I.G.A.G. All'Istituto superiore di sanita' - Servizi amministrativi e del personale All'ISTAT - Direzione generale Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Come e' noto, la commissione paritetica per l'inquadramento del personale nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali di cui all'art. 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sta procedendo all'esame della documentazione per l'espressione del parere richiesto dal nono comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulle domande con le quali il personale, appartenente al comparto "Ministeri", ha chiesto l'inquadramento, a seguito dell'effettivo espletamento delle corrispondenti mansioni per almeno cinque anni, in profili professionali diversi da quelli attribuiti in applicazione dell'ottavo comma del predetto articolo, purche' ascritti alla medesima qualifica funzionale di appartenenza. Il parere in argomento, se favorevole, si riferisce - ovviamente - all'accertata sussistenza, sulla base della documentazione allegata alla domanda degli interessati, verificata e convalidata anche dalla competente Direzione generale del personale, del requisito dell'espletamento, per almeno un quinquennio, delle mansioni ricomprese nel profilo professionale richiesto, ma non e' idoneo, di per se stesso, all'individuazione della data di decorrenza degli effetti del conseguenziale inquadramento, dovendo l'indicazione di quest'ultima rimanere attribuita alla competenza delle amministrazioni di appartenenza chiamate ad emettere, a seguito del parere favorevole della commissione paritetica, i provvedimenti di inquadramento. A tale riguardo e' da ritenersi che il tenore del nono comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980, nel dichiarare destinatari delle operazioni di inquadramento nei profili professionali in discorso coloro che "abbiano" effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso da quello loro assegnato con l'applicazione dell'ottavo comma (c.d. inquadramento per corrispondenza di qualifiche), purche' ascritto alla stessa qualifica funzionale, non consenta una decorrenza degli inquadramenti anteriore al giorno in cui si e' completato il periodo minimo di cinque anni di effettivo espletamento delle mansioni corrispondenti, ferme restando le date indicate nel comma sedicesimo del piu' volte citato art. 4 per i dipendenti nei cui confronti il predetto periodo si e' completato prima di tali date. Atteso quanto sopra, questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP, al fine di prevenire ad una univoca interpretazione - e, quindi, ad una uniforme applicazione, da parte delle amministrazioni dello Stato, del nono comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti in questione - nel restituire alle singole amministrazioni, per l'ulteriore corso, le domande sulle quali la commissione paritetica ex art. 10 della stessa legge ha espresso il proprio parere favorevole, indica - fatte salve le ipotesi sopra formulate in riferimento al sedicesimo comma dell'art. 4 - nel giorno successivo al compimento dei cinque anni di effettivo espletamento delle mansioni contenute nella declaratoria del profilo professionale richiesto il termine di decorrenza dell'inquadramento ex nono comma del piu' volte citato art. 4 della legge n. 312/1980, invitando codeste amministrazioni ad operare in conformita'. Il Ministro: GASPARI