N. 975 SENTENZA 11 - 19 ottobre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Credito
 - Provincia autonoma di Bolzano - Commissione per l'assistenza
 creditizia all'artigianato - Nomina dei rappresentanti degli
 artigiani - Organizzazioni artigiane piu' rappresentative - Facolta'
 di scelta - Mancata previsione Illegittimita' costituzionale
 parziale.     1› settembre 1971, n. 12).  (Cost., art. 39)
(GU n.43 del 26-10-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
 della Provincia Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951, n. 1  (Assistenza
 creditizia  all'artigianato),  modificato  dalla legge provinciale 1›
 settembre 1971, n.12, promosso con ordinanza emessa  il  27  febbraio
 1987  dal  Consiglio  di  Stato  Sez.  VI giurisdizionale sul ricorso
 proposto da Unione Artigiani Altoatesini CNA ed  altro  contro  Prov.
 Auton. di Bolzano ed altri, iscritta al n. 569 del registro ordinanze
 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,
 prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visti gli atti di costituzione della Provincia Autonoma di Bolzano
 e dell'Unione Artigiani Altoatesini C.N.A. ed altro;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  27  settembre  1988 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi l'avv. Roland Riz per la Provincia Autonoma di Bolzano;
                            Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio promosso dall'Unione artigiani
 altoatesini C.N.A. e  da  Gianfranco  Guglielmon  per  l'annullamento
 della  delibera  n. 2590 della Giunta provinciale di Bolzano, con cui
 erano stati nominati due artigiani quali membri della Commissione per
 l'assistenza  creditizia  all'artigianato per il quadriennio 1984/88,
 il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 39 e
 97  Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della
 legge provinciale di Bolzano 12 agosto 1951 n.  1,  modificati  dalla
 legge  1›  settembre  1971,  n. 12, nella parte in cui prevede che la
 nomina di due artigiani in seno  alla  predetta  Commissione  avvenga
 esclusivamente  tra  quelli  designati  dall'Associazione provinciale
 dell'artigianato e non anche da altre organizzazioni della categoria.
    La  norma  denunziata  e'  ritenuta contrastante con i principi di
 pluralita' sindacale e di eguaglianza delle  associazioni  sindacali,
 desumibili  dagli  artt. 3 e 39 Cost. In proposito sono richiamate le
 sentenze n. 15 del 1975 e n. 68 del 1980 di questa Corte, secondo  le
 quali  il principio di eguaglianza deve essere osservato non soltanto
 nei confronti delle persone fisiche, ma, in quanto  possibile,  anche
 nei confronti delle persone giuridiche.
    La rilevanza della questione non puo' dirsi esclusa, ad avviso del
 giudice remittente, dalla circostanza che l'organizzazione ricorrente
 ha   un  numero  di  associati  inferiore  a  quello  degli  iscritti
 all'associazione privilegiata dalla legge  provinciale,  e  cio'  sia
 perche'  l'entita'  numerica degli associati non e' il solo indice di
 rappresentativita'    valutato    in    sede     amministrativa     e
 giurisprudenziale,  sia perche' la maggiore importanza attribuita per
 legge  ad  una  determinata  associazione  puo'  indurre  i   singoli
 artigiani  a  preferirla,  sicche'  la  diversa  consistenza numerica
 finisce con l'essere proprio una  delle  conseguenze  pregiudizievoli
 della disciplina legislativa di cui si discute.
    Altro dubbio di illegittimita' della norma denunziata e' formulato
 in riferimento all'art. 97 Cost. Osserva il giudice a quo che il buon
 andamento  dell'amministrazione puo' essere pregiudicato da una norma
 organizzativa che, chiamando alla designazione di alcuni membri di un
 collegio   amministrativo  una  associazione  privata  specificamente
 determinata, rischia di paralizzare il collegio stesso  nel  caso  in
 cui,  per  una  qualsiasi  ragione, non sia possibile provvedere alla
 designazione.
    2.  -  Si  sono  costituite  in  giudizio,  da  un parte, l'Unione
 Artigiani Altoatesini C.N.A.,  ricorrente  nel  giudizio  principale,
 dall'altra, in via di intervento, la Provincia autonoma di Bolzano.
    La prima svolge argomentazioni analoghe a quelle dell'ordinanza di
 rimessione, sottolineando inoltre la contraddittorieta'  della  norma
 impugnata,  che  assume  come  dato  fisso e immutabile la pertinenza
 esclusiva   all'Associazione   provinciale   dell'artigianato   della
 qualita'  rappresentativa  della  categoria  degli  artigiani, con la
 deliberazione n. 2428 del 1984 della Giunta provinciale  di  Bolzano,
 che  riconosce  la  qualita'  di  "organizzazione  di  categoria piu'
 rappresentativa   della   Provincia"   anche   all'Unione   artigiani
 altoatesini.
    La  Provincia  di  Bolzano eccepisce preliminarmente l'irrilevanza
 della questione sul riflesso che  in  ogni  caso  l'Unione  artigiani
 altoatesini  "non potrebbe aspirare a una rappresentanza in seno alla
 Commissione   che    sia    numericamente    paritaria    a    quella
 dell'Associazione provinciale dell'artigianato", unica organizzazione
 di  categoria  esistente  al  tempo  dell'approvazione  della   legge
 provinciale n. 1 del 1951 e anche al tempo della legge di modifica n.
 12 del 1971, contando tale associazione un numero di iscritti di gran
 lunga  superiore a quello dell'Unione artigiani, costituita nel 1975.
    Nel   merito   l'interveniente   sostiene   l'infondatezza   della
 questione: in relazione all'art. 3 Cost.,  perche'  il  principio  di
 eguaglianza  sarebbe  applicabile  soltanto  alle persone fisiche; in
 relazione all'art. 39, perche' non risulta  compromessa  la  liberta'
 sindacale dell'Unione artigiani, la quale esplica in piena e assoluta
 autonomia l'attivita' che le e' propria; in  relazione  all'art.  97,
 perche',  non essendovi parita' di condizioni di partenza, la pretesa
 presenza  paritaria  delle   due   associazioni   nella   Commissione
 pregiudicherebbe  essa stessa il buon andamento dell'Amministrazione.
                         Considerato in diritto
    1.   -   La   Provincia   di   Bolzano  eccepisce  preliminarmente
 l'inammissibilita' della  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata  dal  Consiglio  di  Stato in ordine all'art. 6 della legge
 prov. n. 1 del 1951, modificato  dalla  legge  n.  12  del  1971.  La
 questione  sarebbe irrilevante perche', essendo prevista in seno alla
 Commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato  la  presenza
 di  soli  due  rappresentanti  della categoria, il divario del numero
 degli iscritti all'Unione artigiani, rispetto al numero,  molto  piu'
 consistente,     degli    iscritti    all'Associazione    provinciale
 dell'artigianato, esclude  che  la  prima  possa  essere  considerata
 rappresentativa a pari titolo con la seconda.
    L'eccezione  non puo' essere accolta perche' muove dal presupposto
 errato che la censura di  illegittimita'  costituzionale  investa  la
 norma  impugnata  per  il  fatto  di non riconoscere anche all'Unione
 artigiani la legittimazione a designare una  rosa  di  nomi  ai  fini
 della nomina di cui trattasi, mentre la ragione della censura risiede
 piuttosto  nel  fatto  che  la  norma  privilegia   una   determinata
 associazione sindacale, anziche' attribuire in astratto la preferenza
 alle associazioni piu' rappresentative.
    Anche  se, per ipotesi, i dati dell'organizzazione sindacale degli
 artigiani esistente nella Provincia di Bolzano all'epoca del  rinnovo
 della  Commissione  per  l'assistenza  creditizia  per il quadriennio
 1984-88 fossero tali da giustificare  la  preferenza  accordata  alla
 sola   Associazione   provinciale   dell'artigianato,   la  sollevata
 questione di legittimita' costituzionale sarebbe rilevante perche' il
 suo  accoglimento comporterebbe comunque l'invalidita' della delibera
 della Giunta provinciale n. 2590 del 1984 per difetto di  motivazione
 circa tale preferenza.
    2. - La questione e' fondata.
    Ai  fini  della  designazione  da  parte sindacale di rose di nomi
 dalle quali l'autorita' competente dovra' scegliere i  rappresentanti
 dei   lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  negli  organi  pubblici
 (commissioni, comitati, collegi, consigli di amministrazione di enti,
 ecc.)  in  cui  tale  rappresentanza e' prevista, si e' affermato nel
 nostro ordinamento un principio organizzativo operante attraverso  un
 meccanismo  di  selezione  delle associazioni legittimate, imperniato
 sul concetto  di  "sindacato  maggiormente  rappresentativo".  Questo
 principio  organizzativo  si concilia col principio di eguaglianza di
 cui all'art.  3  Cost.,  certamente  applicabile  anche  ai  soggetti
 collettivi  (cfr.  Corte cost. n. 25 del 1966, n. 15 del 1975 e n. 68
 del  1980),  in  quanto  sia  assicurata  dalla  legge  "a  tutte  le
 organizzazioni  sindacali, allo stesso modo, la possibilita' astratta
 di essere rappresentate nella composizione dell'organo" (Corte  cost.
 n. 2 del 1969).
    Cio'  significa  che  la  legge non puo' individuare a priori, una
 volta  per  tutte,  una  o  piu'  determinate   organizzazioni   come
 maggiormente  rappresentative,  ma deve rimettere tale determinazione
 all'autorita' amministrativa preposta alla nomina, la quale volta per
 volta    valutera'    comparativamente   il   rispettivo   grado   di
 rappresentativita' delle associazioni sindacali  esistenti.  Fra  gli
 indici  di  rappresentativita'  il  dato  quantitativo costituito dal
 grado di adesione formale al sindacato ha un'importanza primaria,  ma
 non   possono  essere  trascurati  altri  indici,  precisati  da  una
 collaudata giurisprudenza, ai quali, nella speciale situazione  della
 Provincia  di  Bolzano,  deve  aggiungersi  anche il riferimento alla
 componente etnica.
    Una  volta  operata la graduatoria tra i sindacati in funzione del
 rispettivo livello di  rappresentativita',  dipende  dal  numero  dei
 posti  disponibili  stabilire  quali  associazioni, nell'ordine della
 graduatoria, hanno titolo per essere invitate a proporre i nomi degli
 eligendi.
    3.  -  Non vale obiettare che al momento della promulgazione della
 legge contenente la norma impugnata (1951), e ancora al  tempo  della
 legge di modifica n. 12 del 1971, nella Provincia di Bolzano esisteva
 un'unica organizzazione sindacale  degli  artigiani.  Il  legislatore
 provinciale  avrebbe  dovuto  tuttavia  prevedere  per  l'avvenire la
 possibile  costituzione  di   altre   associazioni   sindacali,   col
 conseguente  obbligo  della  Giunta provinciale di prenderle tutte in
 considerazione ai fini della  valutazione  del  rispettivo  grado  di
 rappresentativita'.
    Ne'  vale  osservare,  infine,  che il forte divario tra il numero
 degli iscritti all'Associazione provinciale dell'artigianato e quello
 degli iscritti all'Unione artigiani esclude di fatto, a cagione della
 limitatezza  dei  posti  disponibili  (due),  che  la  seconda  possa
 pretendere  l'assegnazione  di  un posto a un proprio candidato. Come
 gia' si e'  detto,  il  dato  quantitativo-numerico,  pur  avendo  un
 rilievo  prioritario,  non  e'  un criterio esclusivo del giudizio di
 maggiore rappresentativita'. D'altra parte, come  rileva  il  giudice
 remittente,  il  privilegio  rigidamente attribuito a una determinata
 organizzazione puo' scoraggiare l'adesione  alle  altre,  sicche'  il
 minore  livello di affiliazione a queste finisce con l'essere, almeno
 in parte, proprio una conseguenza pregiudizievole della norma di  cui
 si controverte. Sotto questo profilo, in quanto ostacola il principio
 della pluralita' sindacale, essa urta anzitutto contro il primo comma
 dell'art.  39 Cost., del quale il principio di parita' di trattamento
 delle associazioni sindacali, specificamente argomentabile dal quarto
 comma, e' un corollario.
    In   ogni  caso,  la  limitazione  della  preferenza  a  una  sola
 organizzazione  sindacale  non  puo'  essere  disposta  dalla  legge,
 perpetuando   cosi'   una   situazione   che  invece  va  considerata
 contingente, ma deve essere il risultato  di  una  valutazione  della
 Giunta  provinciale,  adeguatamente  motivata  con  riferimento  alla
 situazione esistente al momento della nomina della Commissione.
    4.  -  Il  motivo  ulteriore  di  incostituzionalita',  addotto in
 relazione all'art. 97 Cost., resta assorbito.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 6 della legge
 della Provincia Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951 n. 1  ("Assistenza
 creditizia  all'artigianato"),  modificato dalla legge provinciale 1›
 settembre  1971  n.  12,  nella  parte  in  cui  prevede  che  i  due
 rappresentanti  degli  artigiani  nella  Commissione per l'assistenza
 creditizia all'artigianato  siano  "scelti  da  due  terne  designate
 dall'Associazione   provinciale   dell'artigianato",  anziche'  dalle
 organizzazioni artigiane piu' rappresentative della provincia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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