Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1998 a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.(GU n.80 del 7-4-1999)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante norme sulla "Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1993 e 6 febbraio 1998 concernenti la misura e le modalita' di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1998, con il quale e' stata determinata da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 1997; Ritenuta la necessita' di determinare la misura del ripetuto contributo per l'anno 1998; Visto il rendiconto della gestione "Fondo di garanzia per le vittime della caccia" per l'anno 1997, approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a. in data 30 novembre 1998; Visto il parere reso in merito dall'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 4 febbraio 1999; Decreta: Per l'anno 1998 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' determinato nella misura del 5 per cento dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 1999 Il Ministro: Bersani