Modifica dell'Art. 38 della legge regionale n. 19/1984, ad oggetto: «Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe».(GU n.17 del 30-4-2005)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 29 del 31 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE della REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il sesto comma dell'Art. 38 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19: «Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe» e' sostituito dal seguente: «6. I viaggiatori dei mezzi di pubblico trasporto, compresi i servizi ferroviari di competenza regionale sprovvisti di valido documento di viaggio sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad Euro 10 qualora il pagamento avvenga sul mezzo di trasporto e ad Euro 15 negli altri casi. La sanzione amministrativa non e' dovuta se il viaggiatore dimostri, entro due giorni dal riscontro, di essere in possesso di valido documento di abbonamento». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 23 dicembre 2004 IORIO