REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 35 

Modifica  dell'Art.  38 della legge regionale n. 19/1984, ad oggetto:
«Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe».
(GU n.17 del 30-4-2005)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 29 del
                          31 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE della REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  sesto  comma dell'Art. 38 della legge regionale 20 agosto
1984, n. 19: «Norme in materia di trasporti di competenza regionale -
Deleghe» e' sostituito dal seguente:
    «6.  I  viaggiatori  dei  mezzi di pubblico trasporto, compresi i
servizi  ferroviari  di  competenza  regionale  sprovvisti  di valido
documento  di  viaggio  sono  tenuti,  oltre al pagamento del normale
biglietto  a  tariffa  ordinaria,  anche al pagamento di una sanzione
amministrativa pari ad Euro 10 qualora il pagamento avvenga sul mezzo
di   trasporto   e   ad   Euro  15  negli  altri  casi.  La  sanzione
amministrativa  non  e'  dovuta se il viaggiatore dimostri, entro due
giorni  dal  riscontro,  di essere in possesso di valido documento di
abbonamento».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.

      Campobasso, 23 dicembre 2004

                                IORIO