N. 769 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 2007

Ordinanza  emessa il 7 giugno 2007 dal giudice di pace di Bergamo nel
procedimento penale a carico di Morales Escudero Patricia

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria  -  Previsione del termine di prescrizione di tre anni -
  Contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza  - Violazione del
  principio di uguaglianza.
- Codice  penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.46 del 28-11-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale n. 573/03 a carico di
Morales Escudero Patricia nata in Lima il 27 luglio 1975;
    Atteso  che  il  predetto  e'  chiamato  a rispondere con atto di
citazione  emesso  il 17 settembre 2003 del reato di cui all'art. 582
c.p.;
    Letta  la  richiesta del difensore dell'imputato, con la quale si
prospetta  l'intervenuta  prescrizione  ai sensi dell'art. 57 comma 5
come novellato dall'art. 6 della legge n. 251/2005;
    Ritenuto   che,  a  tale  riguardo  va  richiamato  il  contenuto
dell'ordinanza  n. 29786  del  2006 della Corte suprema di cassazione
del  seguente tenore: «Ebbene, a proposito delle sanzioni applicabili
dal  giudice  di pace o dal giudice comunque chiamato a giudicare dei
reati  di  competenza del giudice di pace, il d.lgs. n. 274 del 2000,
art. 52,  stabilisce  una  sorta  di  summa divisio tra i reati per i
quali  e'  prevista  la  sola  pena della multa o dell'ammenda, per i
quali  continuano  ad  applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti
gli  altri  reati  per  i  quali  il  comma 2  dello  stesso articolo
stabilisce  che,  in  luogo  delle  pene detentive, si applichi - con
meccanismi  differenziati  a seconda delle varie ipotesi ivi prese in
considerazione  - o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o
la  pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica
utilita' (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa
a  quella  pecuniaria,  le  sanzioni «paradetentive» sono applicabili
soltanto  se  la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi).
In  sostanza,  per  le  ipotesi  meno gravi, per le quali la sanzione
applicabile  e'  solo  la pena pecuniaria, il termine di prescrizione
e',  a  norma  del novellato art. 157 c.p., quello previsto dal primo
comma  (sei  anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta
di contravvenzione); nei casi di maggior gravita', quali quelli per i
quali  sono  applicabili  le  pene della permanenza domiciliare o del
lavoro  di pubblica utilita', il termine, inspiegabilmente, si riduce
a tre anni.
    La   previsione  che  qui  si  censura  appare  dunque  priva  di
razionalita'  intrinseca  e  tale  da  vulnerare,  ad  un  tempo,  il
principio di ragionevolezza ed il canone della uguaglianza presidiati
dall'art. 3 Cost.».
    Rilevato  che  il  denunciato  profilo  di incostituzionalita' e'
rilevante e non manifestamente infondato.
                              P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata in riferimento
all'art. 3   Cost.,   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 157  c.p.,  comma 5, come sostituito dalla legge 5 dicembre
2005,  n. 251,  art. 6,  nella parte in cui prevede che quando per il
reato  la  legge  stabilisce  pene  diverse  da quella detentiva e da
quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
    Dispone   la   immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Bergamo, il 7 giugno 2007.
                       Il giudice: Barbarossa
07C1323