MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 2002 

Aggiornamento  dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di
analisi di campione.
(GU n.87 del 13-4-2002)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al
sistema penale;
  Visto   l'art.   20,  comma 1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1982,  n. 571, il quale prevede che l'importo
dovuto  per  ogni  richiesta  di  revisione di analisi di campioni ai
sensi  del  comma 2 dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, e'
aggiornato  ogni  anno  in  misura  pari all'indice di variazione dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi
nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;
  Visto  il  decreto  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  13  marzo  2001 emanato di concerto con il
Ministero  delle  politiche agricole e forestali, con cui il predetto
importo e' stato fissato in lire 178.400;
  Considerato che il tasso di variazione per l'anno 2000 e' risultato
pari al 2,6%;
  Ritenuto  necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale
il suddetto importo di lire 178.400 (pari a euro 92,14);
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  primo  giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale l'importo
da  versare,  per  ogni richiesta di revisione di analisi di campioni
alla  competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.
15  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro
94,53.
    Roma, 4 marzo 2002

                                              Il Ragioniere generale
                                                    dello Stato
                                                     Monorchio


Il dirigente generale
     Lo Piparo