Modalita' dell'intervento agevolato della Simest relativamente al credito all'esportazione. (Deliberazione n. 160/99).(GU n.262 del 8-11-1999)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale Commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato; Visto l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 con il quale e' stato previsto che la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione ammissibili al contributo agli interessi, corrisposto dalla Simest S.p.a., sono stabilite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, demandando ad apposito decreto interministeriale la definizione delle condizioni, delle modalita' e dei tempi di concessione dei contributi; Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere a), b) e c); Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di Commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n.143/1998; Vista la successiva delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998 che ha istituito e regolamentato, in seno al CIPE, le Commissioni gia' previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998; Vista la delibera adottata dalla V Commissione permanente il 9 luglio 1999, concernente le modalita' dell'intervento agevolato della Simest S.p.a. relativamente al credito all'esportazione; Ritenuta l'opportunita' di formulare alcuni indirizzi da seguire nella predisposizione del citato decreto interministeriale; Riconosciuta l'opportunita' di conferire maggiore flessibilita' ai programmi agevolativi, ampliando la gamma degli strumenti creditizi utilizzabili e degli operatori destinatari del contributo, nonche' la necessita' di adeguare il programma agevolativo sugli smobilizzi dei crediti esteri alle mutate condizioni di mercato; Considerata la necessita' di tenere conto dei recenti accordi conclusi in sede OCSE relativamente ai premi minimi da corrispondere a fronte dell'assicurazione dei rischi politici; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero; Delibera: Il contributo agli interessi e' riconosciuto, oltre che nei casi previsti dalla precedente normativa, anche per gli smobilizzi di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito "standby" irrevocabili, per i quali il tasso congruo dello smobilizzo non potra' superare quello che, nelle stesse circostanze, sarebbe riconosciuto congruo per uno smobilizzo di titoli di credito; Nelle operazioni per le quali non sia previsto il ricorso all'assicurazione del credito, dovra' essere posta a carico del debitore estero o dell'esportatore una quota del costo dell'operazione finanziaria, percentualizzata in termini di margine sul costo della raccolta, non inferiore al premio minimo stabilito dall'OCSE per la copertura assicurativa dei rischi politici corrispondenti al paese del debitore/garante; Per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso, relativi a operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso pari o superiore a 2 anni dal punto di partenza del credito, il margine a carico dell'agevolazione non puo' essere superiore al 5%; Per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso, relativi a operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso anche in un'unica rata a 23 mesi dal punto di partenza del credito, il margine a carico dell'agevolazione non puo' essere superiore al 4%; Per le operazioni con intervento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile il margine a carico dell'agevolazione non puo' essere superiore al 2%; Gli interventi come sopra indicati rivestono carattere di urgenza, stante la necessita' di porre i nostri operatori in condizione di fronteggiare la piu' agguerrita competitivita' degli operatori esteri, che gia' si avvalgono di facilitazioni del genere. Roma, 6 agosto 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 364