MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Riconoscimento   dell'idoneita'   alla  ditta  «Res  agraria  piccola
societa'  cooperativa  a r.l.», in Tortoreto Lido, per condurre prove
ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.
(GU n.51 del 2-3-2004)

    Con  decreto  ministeriale  n. 36003 del 4 febbraio 2004 la ditta
«Res agraria piccola societa' cooperativa a r.l.», con sede legale in
Tortoreto  Lido (Teramo), via A. Canova S.n.c., e' stata riconosciuta
idonea   a   condurre  le  prove  ufficiali  di  campo  con  prodotti
fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
      aree non agricole;
      colture arboree;
      colture erbacee:
      colture forestali;
      colture medicinali ed aromatiche;
      colture ornamentali;
      colture orticole;
      colture tropicali;
      concia delle sementi;
      conservazione post-raccolta:
      diserbo;
      entomologia;
      microbiologia agraria;
      nematologia;
      patologia vegetale;
      zoologia agraria;
      produzioni sementi;
      vertebrati dannosi;
      sviluppo dei fitofarmaci, attivatori e coadiuvanti.
    Detto  riconoscimento  ufficiale, che ha validita' per anni tre a
far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda
esclusivamente  le  prove  di campo di efficacia volte ad ottenere le
seguenti informazioni sperimentali:
      efficacia  dei  prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995):
      informazioni  sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza
(di  cui  all'allegato III,  punto 6.3  del  decreto  legislativo  n.
194/1995);
      incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
      fitotossicita'  nei  confronti delle piante o prodotti vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995);
      osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili
(di  cui  all'allegato III,  punto 6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/1995).