N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 2018
Ordinanza dell'11 luglio 2018 del Giudice dell'esecuzione del tribunale di Napoli sull'istanza proposta da Miraglia Paola. Procedimento civile - Esecuzione immobiliare - Spese per ausiliari del magistrato - Compenso dell'esperto o dello stimatore - Liquidazione calcolata sulla base del prezzo ricavato dalla vendita - Criterio di determinazione e misura massima per la liquidazione degli acconti anteriormente alla vendita. - Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, art. 161 [, comma terzo], aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132.(GU n.20 del 15-5-2019 )
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione V Civile - Esecuzioni immobiliari Il G.E., letti gli atti della procedura esecutiva n. 1/2018; Vista in particolare l'istanza di liquidazione di spese e compensi depositata telematicamente dall'esperta, arch. Paola Miraglia, in data 17 giugno 2018, Osserva in fatto L'arch. Miraglia, all'esito di una complessa attivita' di consulenza, volta non soltanto a determinare il piu' probabile prezzo di mercato dell'immobile staggito, ma anche ad identificarlo compiutamente dal punto di vista catastale, ed a verificarne la regolarita' urbanistica ed edilizia, ha depositato in data 31 maggio 2018 una articolata e completa relazione, corredata di numerosi allegati, e, in data 17 giugno 2018, un'ulteriore integrazione di dati e valutazioni relative alle rilevate questioni urbanistiche. Infine, sempre in data 17 giugno 2018, ha depositato la propria richiesta di liquidazione di spese e compensi, invocando, per questi ultimi, l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 352/88 e della tabella allegata al decreto ministeriale 319/2002. Con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del decreto ministeriale da ultimo citato (per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato), l'esperta - considerato il piu' probabile valore di stima dell'immobile, pari ad € 85.000,00 - ha chiesto la liquidazione di compensi, secondo lo scaglione di valore, compresi tra un minimo di € 503,98 ed un massimo di € 1.007,93. Questo G.E., nel procedere alla invocata liquidazione, e' chiamato a fare applicazione dell'art. 161 disp. att. c.p.c., che al terzo comma (norma aggiunta - in sede di conversione dall'art. 14, comma l, lettera a-ter) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,) convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132) prevede che il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. Dunque, in questa fase, anteriore alla vendita ed al ricavato, i compensi alla professionista per la citata voce vanno compresi tra un minimo di € 251,99 ed un massimo di € 503,97. In diritto Va sollevata, d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 161, terzo comma, disp. att. c.p.c., che impone al giudice dell'esecuzione di liquidare, in acconto, una somma non superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. La rilevanza della questione, nel caso di specie, pare evidente, in considerazione del fatto che, in ossequio all'inequivoco testo di legge, di cui e' impossibile prospettare una differente interpretazione in linea con i parametri costituzionali che di seguito si indicheranno, questo giudice non puo' procedere alla liquidazione dei compensi spettanti all'esperta, secondo il citato d.m., calcolati sul ritenuto piu' probabile prezzo di mercato dell'immobile cosi' come stimato, ma puo' liquidarne solo una meta', differendo il saldo al momento della vendita. Ed infatti, l'attuale sistema, in buona sostanza, implica che, fatto 100 il compenso spettante, secondo il citato d.m., al professionista in relazione al valore di stima del cespite staggito, all'esperto possa essere liquidato, al completamento del suo lavoro, soltanto 50, mentre il residuo 50 andra' liquidato se e quando l'immobile verra' realmente venduto, decurtato, eventualmente, in ragione del minor valore di realizzo che in quella sede si sara' riscontrato. Tale sistema introduce due profili di aleatorieta' nei compensi dell'esperto: uno relativamente ai tempi di liquidazione, l'altro relativamente all'ammontare dei compensi stessi. In relazione ai tempi, e' del tutto evidente che nelle procedure di esecuzione immobiliare, malgrado le incisive riforme degli ultimi anni e l'adozione di «buone prassi», i tempi di vendita possono dipendere da numerose variabili, difficilmente prevedibili: basti pensare alle particolari situazioni di mercato che possono rendere un determinato cespite scarsamente appetibile a prescindere dal suo effettivo prezzo, cosi' causando la necessita' di tentativi di vendita reiterati; alle opposizioni che possono piu' o meno a lungo ostacolare o sospendere le attivita' di liquidazione; alle possibili e frequenti richieste di sospensione su istanza delle parti ai sensi dell'art. 624-bis codice di procedura civile per un tempo sino a ventiquattro mesi. Tutto cio', puo' determinare lo slittamento della liquidazione del saldo dei compensi in favore dell'esperto anche di tre - quattro anni dall'ultimazione del lavoro. In relazione all'ammontare dei compensi, poi, e' abbastanza intuibile la ratio che ha indotto il legislatore all'introduzione dell'ultimo comma dell'art. 161 disp. att. c.p.c.: la volonta', cioe', di evitare che una sopravalutazione del cespite staggito, finalizzata al tentativo di «lucrare» un maggior compenso secondo gli scaglioni di valore del decreto ministeriale 319, possa determinare difficolta' di vendita dell'immobile a causa proprio di un prezzo fuori mercato, prolungando in tal modo i tempi di conclusione delle procedure. Ma, ad avviso di questo giudice, da un canto non si e' considerato che la miglior «sanzione» per un esperto che strumentalmente «gonfiasse» una stima e' costituito dal controllo del giudice (da quello disciplinare nei casi piu' eclatanti, a quello, piu' agevole e frequente, costituito dalla mancata reiterazione di incarichi); dall'altro, non si e' valutato adeguatamente che il sistema della liquidazione a percentuale e per scaglioni di cui al decreto ministeriale 319 non produce aumenti rilevanti dei compensi, pur a fronte di sensibili incrementi del valore di stima (si pensi che nel passaggio da 100 a 400.000 euro - differenza che non puo' non passare inosservata - il compenso liquidabile all'esperto aumenta, nelle aliquote massime, di soli 1.000 euro); dall'altro ancora, e soprattutto, non si e' considerato che ad un valore di stima, per quanto corretto secondo tutte le regole dell'estimo, puo' non corrispondere il valore di vendita e di aggiudicazione, in ragione di una pluralita' di variabili del tutto indipendenti dalla qualita' dell'opera svolta dal perito. Si pensi, innanzitutto, alla variabile temporale (in un arco temporale di due, tre o quattro anni la situazione del mercato immobiliare puo' subire anche sensibili variazioni, per effetto, ad esempio, delle congiunture economiche o dell'incidenza di mutate politiche fiscali che colpiscano piu' o meno sensibilmente la proprieta' immobiliare); o si considerino, ancora, le interferenze esterne, che purtroppo non raramente alterano il mercato soprattutto in talune zone (ad esempio, ostacolando la presentazione di offerte allo scopo di agevolare l'acquisto a prezzi ribassati da parte degli stessi esecutati o di soggetti che in tal modo fanno rientrare nel circuito lecito capitali di provenienza poco trasparente). Di tutte tali variabili il legislatore ha, in qualche modo, fatto carico all'esperto, che in tal modo vede le proprie legittime aspettative di remunerazione per l'attivita' svolta differite nel tempo e legate, nel quantum, a circostanze impreviste ed imprevedibili. Tutto cio' appare, secondo questo giudice, in contrasto con vari parametri costituzionali, ed in particolare con gli articoli 3 primo comma, 35 primo comma e 97 secondo comma Cost. L'art. 3 primo comma va invocato quale parametro di ragionevolezza generale: pare a questo giudice irragionevole creare un sistema che, pur considerando le finalita' avute di mira dal legislatore, si risolve, in concreto, in un vantaggio soltanto per i creditori procedenti (ed in special modo per quelli istituzionali), che vedono drasticamente ridotti i costi da anticipare e sostenere per il recupero dei loro crediti a danno dei professionisti, senza alcun vantaggio per il complessivo andamento della giustizia. Non senza considerare la disparita' di trattamento che viene a crearsi, nell'ambito della generale categoria degli ausiliari del giudice, tra gli esperti stimatori e tutti gli altri consulenti, solo per i primi essendo previsto un siffatto sistema di liquidazione (pur in presenza di prestazioni in ipotesi similari). Per l'art. 35 primo comma Cost., poi, la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. E' evidente che, nel caso di specie, non viene in rilievo il parametro costituzionale dell'art. 36, che nella costante lettura giurisprudenziale, ed anche del giudice delle leggi, e' , riferibile solo ai rapporti di lavoro subordinato. E, tuttavia, proprio la disposizione dell'art. 35, ed il riferimento alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, induce al ritenere che l'attivita' professionale svolta dagli esperti o dagli stimatori nominati dal giudice (normalmente scelti tra professionisti iscritti, prima ancora che nell'albo dei consulenti tecnici di ciascun circondario, in albi professionali per i quali, ai sensi dell'art. 33 Cost., la legge richiede il superamento di un esame di Stato) vada adeguatamente tutelata, anche mediante una giusta remunerazione ed una tempestiva liquidazione. Quanto al parametro costituzionale rappresentato dall'art. 97 secondo comma, infine, e' noto che il principio di buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione riguarda, gli organi di amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, e non si estende alla giurisdizione ed ai provvedimenti che ne costituiscono espressione. La norma della cui conformita' a costituzione si dubita, peraltro, non chiama in causa, ad avviso di chi scrive, il potere giurisdizionale e tanto meno il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali, ma aspetti organizzativi dell'amministrazione giudiziaria, per il cui funzionamento, specie in determinati settori (quale quello delle esecuzioni immobiliari), e' fondamentale l'ausilio di professionisti esterni, ai quali l'amministrazione deve poter rispondere con efficienza in termini di giusto compenso per il lavoro svolto, anche allo scopo di potersi avvalere di professionisti esperti e qualificati (che, altrimenti, potrebbero essere disincentivati dal collaborare con i tribunali). Dunque, va sospesa la liquidazione dei compensi spettanti alla professionista per la parte eccedente il 50% del compenso calcolato sulla base del valore di stima, e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisone sulla questione di legittimita' costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P.Q.M. Il Tribunale di Napoli dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 primo comma, 35 primo comma, e 97 secondo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 161 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (introdotto - in sede di conversione - dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132), secondo cui il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, e alle parti del presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Napoli, 11 luglio 2018 Il Giudice: Cataldi