ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI URBINO

DECRETO DIRETTORIALE 28 luglio 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.
(GU n.195 del 22-8-1997)

                            IL DIRETTORE
                 dell'Istituto superiore pareggiato
                   di educazione fisica di Urbino
  Visto lo statuto dell'I.S.E.F.  pareggiato di Urbino, approvato con
decreto  del Presidente  della Repubblica  3  marzo 1967,  n. 265,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 27  ottobre 1988
che ha approvato il nuovo statuto dell'I.S.E.F. di Roma;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il proprio decreto n. 170 del 12 giugno 1997;
  Viste le delibere del consiglio direttivo  n. 132 del 2 maggio 1997
e del consiglio di amministrazione del 3 maggio 1997;
  Viste  le  osservazioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica inviate  con nota prot. n. 2429 del
25 luglio 1997;
  Considerata  la necessita  di apportare  allo statuto  le modifiche
proposte dagli  organi di governo  dell'Istituto, in deroga  a quanto
previsto dall'art. 17 del testo  unico, regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592,
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'I.S.E.F.  pareggiato  di  Urbino,  approvato  con
decreto  del Presidente  della Repubblica  3  marzo 1967,  n. 265,  e
successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli articoli 7,  49, 50, 51, 53, 54 dello  statuto sono soppressi e
sostituiti dai seguenti nuovi articoli:
  "Art. 7. - Il consiglio di amministrazione si compone:
    a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;
  b)  di un  rappresentante  del Ministero  dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
  c) di un rappresentante dell'Universita degli studi di Urbino;
    d) di un rappresentante del comune di Urbino;
  e) di un rappresentante della provincia di Pesaro-Urbino;
  f) di  un rappresentante  del Comitato olimpico  nazionale italiano
(C.O.N.I.);
  g)  di tre  professori eletti  dal consiglio  direttivo fra  i suoi
componenti;
    h) del coordinatore tecnico dell'istituto;
  i)  del   direttore  amministrativo  dell'Istituto  che   funge  da
segretario del consiglio stesso;
    l) di un rappresentante dalla regione Marche;
  m) di un rappresentante del personale tecnicoamministrativo;
    n) di un rappresentante degli studenti;
  o) di un rappresentante per ciascun ente pubblico o privato che, in
seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenire l'Istituto con
un contributo annuo non inferiore a cinquanta milioni di lire.
  Le designazioni sono fatte dagli enti competenti.
  Tutti i  membri durano in  carica un triennio e  sono rieleggibili;
decadono  dalla  nomina  quei  consiglieri  che,  senza  giustificato
motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive.
  L'opera del consiglio di amministrazione e' gratuita.
  Art. 49. - Il mantenimento dell'Istituto e' assicurato da:
    a) Universita degli studi di Urbino;
    b) comune di Urbino;
    c) provincia di Pesaro - Urbino;
  d) con il ricavo delle  tasse di immatricolazione e frequenza degli
studenti;
  e) con  i contributi eventuali, sia  straordinari, sia continuativi
da parte di altri enti pubblici e privati;
  f) con i  proventi dei diritti, delle pubblicazioni  e di eventuali
prestazioni  ed opere  che, sotto  qualsiasi titolo,  l'Istituto puo'
eseguire ed essere chiamato a compiere;
  g) eventuali proventi derivanti da rendite patrimoniali.
  Art.   50.   -  In   attesa   dell'adozione   del  regolamento   di
ammnistrazione e contabilita, l'esercizio finanziario ha la durata di
un anno e coincide con l'anno solare.
  Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione
entro il  30 novembre e  sul conto consuntivo  entro il 30  aprile di
ciascun anno.
  Il bilancio preventivo  ed il conto consuntivo  sono comunicati per
conoscenza al Ministero dell'universita'  e della ricerca scientifica
e tecnologica.
  Art. 51. - Il servizio di  cassa dell'Istituto sara' affidato ad un
istituto  di  credito  di  diritto  pubblico  con  deliberazione  del
consiglio di amministrazione.
  Art.  53.  -  Presso  l'Istituto, con  decreto  del  direttore,  e'
nominato un collegio dei revisori dei conti composto da:
  un  funzionario  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica che ne assume la presidenza;
  un funzionario dell'Universita' di Urbino, appartenente ai ruoli di
ragioneria;
  un   funzionario  dell'amministrazione   provinciale  o   comunale,
appartenente ai ruoli di ragioneria.
  Il collegio dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato.
  Il collegio provvede  al riscontro degli atti  di gestione, accerta
la regolare tenuta dei libri  e delle scritture contabili, esamina il
bilancio di previsione,  le eventuali variazioni ad esso  ed il conto
consuntivo,  redigendo  apposite  relazioni,  effettua  verifiche  di
cassa. Redige in particolare appositi verbali sul bilancio preventivo
da   allegare   alla   relazione  direttoriale,   nonche'   relazione
illustrativa   sullo   schema    di   conto   consuntivo   contenente
l'attestazione circa  la corrispondenza delle risultanze  di bilancio
con  le   scritture  contabili   e  considerazioni  in   ordine  alle
regolarita' della gestione.
  Nelle  determinazioni del  collegio, in  caso di  parita' di  voti,
prevale il voto del presidente.
  I revisori dei conti possono  assistere alle riunioni del consiglio
di amministrazione.
  Art.  54. -  L'organico  dell'Istituto e'  definito secondo  quanto
riportato  nell'allegata tabella,  che  costituisce parte  integrante
dello statuto.
                     Tabella organico - I.S.E.F.
   Funzione                         Qualifica           N. dei posti
      __                                __                    __
Direttore amministrativo            dirigente                  1
Funzionario amministrativo             VIII                    1
Collaboratore amministrativo           VII                     5
Collaboratore contabile                VII                     2
Collaboratore tecnico                  VII                     1
Assistente amministrativo - tecnico    VI                      2
Operatore amministrativo - tecnico     V                       2
Agente servizi ausiliari               IV                      1
Bidello                                III                     5
                                                             ___
                              Totale                          20"
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato a  norma  di  legge  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Urbino, 28 luglio 1997
                                                Il direttore: Stocchi