Modificazioni allo statuto dell'Istituto.(GU n.195 del 22-8-1997)
IL DIRETTORE dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Urbino Visto lo statuto dell'I.S.E.F. pareggiato di Urbino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, n. 265, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988 che ha approvato il nuovo statuto dell'I.S.E.F. di Roma; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il proprio decreto n. 170 del 12 giugno 1997; Viste le delibere del consiglio direttivo n. 132 del 2 maggio 1997 e del consiglio di amministrazione del 3 maggio 1997; Viste le osservazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica inviate con nota prot. n. 2429 del 25 luglio 1997; Considerata la necessita di apportare allo statuto le modifiche proposte dagli organi di governo dell'Istituto, in deroga a quanto previsto dall'art. 17 del testo unico, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, Decreta: Lo statuto dell'I.S.E.F. pareggiato di Urbino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, n. 265, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 7, 49, 50, 51, 53, 54 dello statuto sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: "Art. 7. - Il consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore dell'Istituto che lo presiede; b) di un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) di un rappresentante dell'Universita degli studi di Urbino; d) di un rappresentante del comune di Urbino; e) di un rappresentante della provincia di Pesaro-Urbino; f) di un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.); g) di tre professori eletti dal consiglio direttivo fra i suoi componenti; h) del coordinatore tecnico dell'istituto; i) del direttore amministrativo dell'Istituto che funge da segretario del consiglio stesso; l) di un rappresentante dalla regione Marche; m) di un rappresentante del personale tecnicoamministrativo; n) di un rappresentante degli studenti; o) di un rappresentante per ciascun ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore a cinquanta milioni di lire. Le designazioni sono fatte dagli enti competenti. Tutti i membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive. L'opera del consiglio di amministrazione e' gratuita. Art. 49. - Il mantenimento dell'Istituto e' assicurato da: a) Universita degli studi di Urbino; b) comune di Urbino; c) provincia di Pesaro - Urbino; d) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza degli studenti; e) con i contributi eventuali, sia straordinari, sia continuativi da parte di altri enti pubblici e privati; f) con i proventi dei diritti, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'Istituto puo' eseguire ed essere chiamato a compiere; g) eventuali proventi derivanti da rendite patrimoniali. Art. 50. - In attesa dell'adozione del regolamento di ammnistrazione e contabilita, l'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione entro il 30 novembre e sul conto consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono comunicati per conoscenza al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 51. - Il servizio di cassa dell'Istituto sara' affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico con deliberazione del consiglio di amministrazione. Art. 53. - Presso l'Istituto, con decreto del direttore, e' nominato un collegio dei revisori dei conti composto da: un funzionario del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica che ne assume la presidenza; un funzionario dell'Universita' di Urbino, appartenente ai ruoli di ragioneria; un funzionario dell'amministrazione provinciale o comunale, appartenente ai ruoli di ragioneria. Il collegio dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa. Redige in particolare appositi verbali sul bilancio preventivo da allegare alla relazione direttoriale, nonche' relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alle regolarita' della gestione. Nelle determinazioni del collegio, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Art. 54. - L'organico dell'Istituto e' definito secondo quanto riportato nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante dello statuto. Tabella organico - I.S.E.F. Funzione Qualifica N. dei posti __ __ __ Direttore amministrativo dirigente 1 Funzionario amministrativo VIII 1 Collaboratore amministrativo VII 5 Collaboratore contabile VII 2 Collaboratore tecnico VII 1 Assistente amministrativo - tecnico VI 2 Operatore amministrativo - tecnico V 2 Agente servizi ausiliari IV 1 Bidello III 5 ___ Totale 20" Il presente decreto sara' pubblicato a norma di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 28 luglio 1997 Il direttore: Stocchi