MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 15 giugno 2018, n. 22 

Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva
sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25  novembre  2015  (PSD2),  recepita  con  il  decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. (18A04669) 
(GU n.157 del 9-7-2018)
 
 Vigente al: 9-7-2018  
 

 
                            Alle Amministrazioni pubbliche 
                                e per conoscenza: 
                            Alle Amministrazioni centrali dello Stato 
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            ministri - Segretariato generale 
                            Alla  Corte  dei  conti  -   Segretariato
                            generale 
                            Alla  Banca   d'Italia   -   Dipartimento
                            mercati e sistemi di pagamento 
                                Servizio tesoreria dello Stato 
                                Servizio supervisione mercati e 
                                sistemi dei pagamenti 
                            All'A.N.C.I.  -  Associazione   nazionale
                            comuni italiani 
                            All'U.P.I.  -   Unione   delle   province
                            d'Italia 
                            Alla  Conferenza  dei  presidenti   delle
                            regioni 
                            All'Unioncamere 
                            All'A.B.I.   -   Associazione    bancaria
                            italiana 
                            Alle Poste italiane S.p.A. - Bancoposta 
 
Premessa. 
  La direttiva n. 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD 2 - Payment Services  Directive,
di seguito «direttiva» o «PSD2») relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea il 23 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 12 gennaio  2016,
abroga la direttiva n. 2007/64/CE (cosiddetta PSD1)  e  definisce  un
insieme completo di norme che si applicano ai prestatori  di  servizi
di pagamento e ai loro utenti; cio' al fine di garantire  una  sempre
maggiore   efficienza,   possibilita'   di   scelta   e   trasparenza
nell'offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso  la
fiducia degli utenti in un mercato dei pagamenti armonizzato. 
  Il  recepimento  della  direttiva  nell'ordinamento   italiano   e'
avvenuto tramite l'emanazione del  decreto  legislativo  15  dicembre
2017, n. 218, utilizzando la tecnica della novella normativa. Per  la
parte  che  qui  interessa,  la  novella  ha  riguardato  il  decreto
legislativo  n.  11/2010  e  pertanto,   nel   prosieguo,   ove   non
diversamente specificato, i riferimenti  al  decreto  legislativo  n.
11/2010 sono da intendersi riferiti alle norme modificate dal decreto
legislativo n. 218/2017. 
  Per l'applicazione  alle  pubbliche  amministrazioni  dei  principi
recati dalla PSD2, il recepimento  della  direttiva  nell'ordinamento
nazionale ha portato un'innovazione rilevante, con l'abrogazione - ad
opera del decreto legislativo  n.  218/2017  e  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2019 - dell'art. 37, comma  6,  del  decreto  legislativo  n.
11/2010. Tale comma prevedeva una deroga nell'applicazione della PSD1
per i  pagamenti  «che  interessano  amministrazioni  pubbliche»,  in
quanto riservava alla potesta' regolatoria del MEF, sentita la  Banca
d'Italia - potesta' peraltro non esercitata - l'indicazione dei tempi
e delle modalita' di adeguamento alle regole europee dei  servizi  di
pagamento  riguardanti  le  amministrazioni   pubbliche.   Constatata
l'insussistenza di  ragioni  ostative  per  l'applicazione  integrale
delle disposizioni della PSD2  alle  pubbliche  amministrazioni,  con
l'abrogazione del  citato  art.  37,  comma  6,  e'  stato  possibile
superare la situazione di incertezza legata alla  mancata  emanazione
del decreto attuativo. La decorrenza dell'abrogazione dal 1°  gennaio
2019 consente l'adeguamento dei rapporti in essere fra  le  pubbliche
amministrazioni, centrali e locali, e i soggetti cui e'  affidato  il
servizio di tesoreria o di cassa (di fatto, nel  nostro  ordinamento,
Banca d'Italia, istituti di credito e Poste italiane S.p.A.). 
  La presente circolare e' indirizzata alle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165/2001  che
si avvalgono di un servizio di tesoreria o di cassa  affidato  a  una
banca o a Poste italiane S.p.A. e si pone l'obiettivo di individuare,
nell'ambito dell'applicazione della PSD2, i  principi  che  investono
specificamente il mondo dei pagamenti pubblici, le  peculiarita'  del
servizio di tesoreria (o cassa), gli aspetti che possono incidere sul
rapporto intercorrente tra  la  pubblica  amministrazione  e  il  suo
tesoriere/cassiere,  le  soluzioni   di   carattere   contabile   per
consentire la corretta applicazione dei principi della direttiva. 
1. Rapporti con il tesoriere/cassiere: adeguamento delle  convenzioni
  in essere. 
  Le  norme  della  PSD2,  che  si  applicano  alle   amministrazioni
pubbliche a partire dal 1° gennaio 2019,  richiedono  un  adeguamento
delle convenzioni di tesoreria/cassa in essere, per gli  aspetti  che
verranno illustrati nei paragrafi seguenti,  qualora  le  fattispecie
coinvolte non siano regolate da specifiche  clausole  contrattuali  o
siano regolate in maniera difforme rispetto  ai  principi  introdotti
dalla direttiva. 
  Come  sara'  chiarito   nella   trattazione   dei   singoli   punti
interessati, l'applicazione  delle  nuove  regole,  obbligatoria  per
espressa disposizione normativa, riguarda aspetti  convenzionali  che
non  si  ritiene  modifichino  in  modo  significativo  il   rapporto
contrattuale  tra  la  singola  pubblica  amministrazione  e  il  suo
tesoriere/cassiere. Le convenzioni in  essere,  peraltro,  potrebbero
gia'  aver  previsto  la  possibilita'  di  apportare  le   modifiche
convenzionali che si rendessero necessarie a seguito  di  cambiamenti
delle disposizioni normative applicabili e, conseguentemente, i casi,
le condizioni e le modalita' per l'adeguamento. 
  In mancanza di una regolazione di questo tipo, considerato  che  le
modifiche si rendono necessarie per adeguare le convenzioni in essere
alla normativa sopravvenuta  -  anche  ai  fini  di  ripristinare  il
sinallagma contrattuale - si reputa sufficiente un adeguamento  delle
convenzioni in essere ai sensi dell'art. 106, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 50/2016, da effettuare entro il 1° gennaio 2019, senza
necessita' di esperire una nuova procedura di affidamento. 
  Potrebbe peraltro verificarsi che  alcune  modifiche  da  apportare
alle convenzioni vigenti per adeguarle ai  principi  della  direttiva
siano considerate sostanziali dalle amministrazioni, con  riferimento
al comma 4, lettera a), del predetto art. 106 (1) . In questo caso le
stesse amministrazioni possono valutare se intraprendere le attivita'
per una nuova procedura di affidamento del servizio, il cui  iter  va
completato entro il 1°  gennaio  2019,  per  consentire  la  corretta
applicazione dei  principi  della  PSD2  nei  termini  fissati  dalla
normativa. 
2. Tempi di esecuzione dei pagamenti. 
  L'art. 20 del decreto legislativo n.  11/2010  stabilisce  che  «Il
prestatore di servizi di pagamento  del  pagatore  assicura  che  dal
momento  della   ricezione   dell'ordine   di   pagamento   l'importo
dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi
di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata  operativa
successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di pagamento
disposte su supporto  cartaceo,  tale  termine  massimo  puo'  essere
prorogato di una ulteriore  giornata  operativa».  Per  la  ricezione
dell'ordine di pagamento, invece, l'art. 15 del  decreto  legislativo
n. 11/2010 prevede che «il momento della ricezione di  un  ordine  di
pagamento e' quello in cui l'ordine e'  ricevuto  dal  prestatore  di
servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore». 
  Le norme soprarichiamate riguardano i rapporti tra i prestatori  di
servizi di pagamento e un'utenza diversificata che comprende, tra gli
altri,   consumatori,   imprese,   pubbliche   amministrazioni.    In
particolare  per  le  pubbliche  amministrazioni   il   servizio   di
tesoreria/cassa che viene affidato alle banche/Poste e'  un  servizio
articolato che non si esaurisce nella mera esecuzione  di  operazioni
di incasso e pagamento, ma prevede una serie di ulteriori obblighi  e
adempimenti   a   carico    dei    tesorieri/cassieri,    discendenti
dall'applicazione di  norme  di  rango  primario  o  secondario,  che
rendono il rapporto tra la pubblica amministrazione e  la  banca  non
agevolmente inquadrabile nello schema  di  riferimento  sotteso  alle
norme citate. 
  Sotto  questo   profilo,   pertanto,   all'atto   della   ricezione
dell'ordine di pagamento, cioe' del  mandato  emesso  dalla  pubblica
amministrazione e contenente la disposizione di pagamento, lo  stesso
ordine non puo'  essere  considerato  immediatamente  e  direttamente
trasferibile alle  procedure  di  pagamento.  Cio'  in  quanto  detto
trasferimento presuppone che siano stati effettuati  e  positivamente
conclusi i controlli e le verifiche affidate al tesoriere, che non si
esauriscono nella mera  verifica  della  liquidita'  disponibile  e/o
della firma da parte del soggetto  cui  e'  assegnato  il  potere  di
spesa, ma  possono  riguardare  la  capienza  dello  stanziamento  di
bilancio, la verifica dei vincoli di destinazione dei  finanziamenti,
la presenza delle codifiche previste dalla legge. 
  I tempi di questi adempimenti  sono  oggi  sempre  piu'  compressi,
tenuto conto che tali verifiche  sono  effettuate  tramite  strumenti
telematici. Peraltro, considerata la loro molteplicita',  si  ritiene
si possa affermare che il  momento  della  «ricezione»,  come  inteso
dall'art. 15 del decreto legislativo n. 11/2010, si pone  al  termine
di questi adempimenti, quando cioe' la disposizione di  pagamento  e'
pronta  per  essere  trasferita  alle  procedure  di  pagamento.  Nel
concreto, proprio tenendo conto dell'informatizzazione in corso,  che
per  molte  pubbliche  amministrazioni  condurra'  all'esclusivo  uso
dell'OPI telematico entro la fine  del  2018,  si  ritiene  che,  ove
necessario per esigenze di carattere  organizzativo  e/o  procedurale
dei tesorieri/cassieri, gli adempimenti cui gli  stessi  sono  tenuti
possano far «slittare» in avanti il termine di ricezione  -  rispetto
alla data in cui il mandato e' pervenuto materialmente -  al  massimo
di una giornata operativa, lasciando un'ulteriore giornata  operativa
per  l'esecuzione  delle  disposizioni  di  pagamento   su   supporto
cartaceo, come esplicitamente previsto dal citato art. 20. 
  Tali  aspetti   vanno   ovviamente   regolati   all'interno   della
Convenzione per il servizio di tesoreria/cassa, tenendo conto che  si
tratta di un'opportunita' ammissibile sotto il profilo operativo,  ma
lasciata all'accordo tra i due contraenti, nei limiti sopra fissati. 
3. Accesso ai conti on-line e autenticazione forte del cliente. 
  La PSD2  ha  introdotto  due  nuovi  servizi  di  pagamento  basati
sull'accesso, da parte di un operatore (c.d. «terza parte»), ai conti
di pagamento del cliente detenuti presso un diverso intermediario. 
  Si tratta, in particolare, del servizio di disposizione  di  ordini
di pagamento (con cui la terza parte dispone un ordine di pagamento a
valere sul conto del cliente) e  del  servizio  di  informazione  sui
conti  (l'utente  ottiene  dalla  terza  parte  informazioni  on-line
aggregate sui propri conti di pagamento, in  modo  tale  da  disporre
immediatamente di un quadro generale della sua situazione finanziaria
in un dato momento). Per garantire che un cliente possa usufruire  di
tali servizi, e' quindi necessario che il prestatore  che  detiene  i
conti di pagamento li renda accessibili alle terze parti. 
  La normativa specifica tuttavia che  tali  servizi  possono  essere
utilizzati esclusivamente nei casi in cui i conti di pagamento  siano
accessibili on-line, ovvero tramite rete internet. 
  Ne consegue che,  in  virtu'  del  rapporto  intercorrente  tra  la
pubblica amministrazione e il  suo  tesoriere/cassiere,  i  conti  di
tesoreria non rientrano nel novero dei conti di pagamento accessibili
on-line, cosi' come definiti dalla PSD2 e  dal  relativo  decreto  di
recepimento  e  pertanto  non  sono  applicabili  a  tali  conti   le
fattispecie sopra descritte. 
  Similmente,  nel   colloquio   fra   pubblica   amministrazione   e
tesoriere/cassiere, non trovano applicazione le disposizioni relative
ai requisiti di sicurezza per i pagamenti elettronici. 
4. Rimborso incondizionato nel SEPA Direct Debit  (2) . 
  L'art. 13 del decreto legislativo n. 11/2010 regola i rimborsi  per
le operazioni di pagamento, autorizzate dal debitore e  disposte  dal
beneficiario. 
  In particolare il comma 3-bis dell'art. 13 prevede che, nel caso di
addebiti diretti di cui all'art. 1 del regolamento (UE)  n.  260/2012
(c.d. «regolamento SEPA»), il pagatore ha un  diritto  incondizionato
al rimborso entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati
addebitati. 
  Tale  rimborso  corrisponde  all'intero  importo   dell'operazione,
riconoscendo quale data valuta dell'accredito una data non successiva
a quella dell'addebito dell'importo (art. 13, comma 2). 
  Riportando queste norme nel mondo delle pubbliche  amministrazioni,
per gli incassi gestiti tramite procedure di  addebito  diretto  (es.
alcuni comuni gestiscono con tale procedura la riscossione  di  tasse
locali), la richiesta da parte del pagatore fa sorgere un obbligo  di
rimborso a carico dei tesorieri/cassieri che deve  essere  coordinato
con le procedure contabili di disposizione  dei  pagamenti  da  parte
delle  pubbliche  amministrazioni.  Escludendo  la  possibilita'   di
lasciare  in  sospeso  fino  allo  scadere  del  termine  delle  otto
settimane le operazioni di  incasso  conseguenti,  per  gli  evidenti
risvolti   negativi   in   termini   finanziari   per   la    singola
amministrazione e per il  settore  pubblico  nel  suo  complesso,  le
eventuali  richieste  di  rimborso  presentate  dai   pagatori   sono
soddisfatte direttamente dal tesoriere con un  pagamento  di  propria
iniziativa,  mediante  sospeso  di   pagamento   sulla   contabilita'
dell'ente,  che  l'amministrazione  successivamente   provvedera'   a
regolarizzare sotto il profilo contabile. 
  Inoltre, come gia' menzionato, la somma  accreditata  a  titolo  di
rimborso dovra'  avere  una  data  valuta  non  successiva  a  quella
dell'addebito. Per quel  che  concerne  le  regole  interbancarie  di
esecuzione degli addebiti diretti, la banca del debitore  riaccredita
il conto del debitore con l'importo originario e  ha  il  diritto  di
ottenere dalla banca del creditore la restituzione di una somma  pari
agli interessi riconosciuti al debitore (3) .  In  linea  con  quanto
sopra, con riferimento  agli  obblighi  del  tesoriere,  quest'ultimo
sara' pertanto tenuto ad addebitare il conto dell'ente corrispondendo
alla banca del debitore, su richiesta di quest'ultima, gli  interessi
per il periodo intercorrente tra la data di addebito  dell'importo  e
quella di riaccredito (4) . 
  Per gli enti territoriali e i loro enti e organismi strumentali, le
modalita' di regolarizzazione dei sospesi di pagamento riguardanti  i
rimborsi  e  la  corresponsione  degli  eventuali  interessi  saranno
definite  attraverso  un   aggiornamento   dei   principi   contabili
applicati, di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118  del
2011. 
  Gli aspetti riguardanti il rimborso incondizionato (e il  pagamento
degli eventuali relativi interessi) in caso di richiesta da parte del
debitore, a seguito  di  un  pagamento  effettuato  tramite  addebito
diretto, debbono essere regolati da  apposite  clausole  da  inserire
nella convenzione di tesoreria/cassa. 
5. Criterio ripartizione spese, divieto di decurtazione di importo  e
  di surcharge. 
  L'art. 3  del  decreto  legislativo  n.  11/2010  regola  le  spese
applicabili al pagatore e al  beneficiario  del  pagamento,  con  una
ripartizione  che  ne  prevede   l'applicazione   ai   due   soggetti
esclusivamente da parte  del  rispettivo  prestatore  di  servizi  di
pagamento. A conferma, l'art. 18 del decreto legislativo  n.  11/2010
stabilisce che,  in  esecuzione  di  un'operazione  di  pagamento,  i
prestatori  di  servizi  di  pagamento  «trasferiscono  la  totalita'
dell'importo dell'operazione e  non  trattengono  spese  sull'importo
trasferito». 
  La logica che caratterizza le  norme  in  materia  di  addebito  di
commissioni e spese bancarie al pagatore o al  beneficiario  risponde
al principio essenziale in base  al  quale  i  due  soggetti  possono
essere chiamati a sostenere solo le spese  applicate  dai  rispettivi
prestatori di servizi di pagamento e non  anche  le  commissioni  che
servono a compensare gli oneri del prestatore di servizi di pagamento
dell'altro soggetto. Da cio' discende  il  divieto  di  decurtare  la
somma  riconosciuta  al  beneficiario  degli  oneri   sostenuti   dal
prestatore di servizi di pagamento del  pagatore,  pratica  di  fatto
comune nell'ambito dei servizi  di  tesoreria/cassa  delle  banche  a
favore di amministrazioni pubbliche. 
  Specularmente, qualora il beneficiario di un pagamento accetti  uno
strumento di pagamento per il quale il proprio prestatore di  servizi
di pagamento  richiede  il  riconoscimento  di  una  commissione,  il
pagamento  di  questa  commissione  non  puo'  essere  addebitato  al
pagatore (surcharge),  ma  deve  essere  sostenuto  dal  beneficiario
stesso. 
  L'applicazione   dei   suddetti   principi    comporta    per    le
amministrazioni  pubbliche  l'esigenza  di  regolare   esplicitamente
queste situazioni nell'ambito delle convenzioni  di  tesoreria/cassa,
modificando  le  clausole  presenti  che  eventualmente  fossero   in
contrasto  con  i  relativi  criteri  sanciti  dalla  direttiva.  Nel
contempo e sotto il profilo gestionale,  le  amministrazioni  debbono
iscrivere nei propri bilanci stanziamenti  specifici  e  adeguati  ai
quali imputare gli oneri derivanti dall'applicazione dei principi  in
questione. 
  Consapevoli della rilevanza che l'attuazione delle norme della PSD2
ha sui rapporti intercorrenti tra le pubbliche  amministrazioni  e  i
loro tesorieri/cassieri, questo Ministero confida nelle iniziative di
comunicazione che  le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  e  le
associazioni rappresentative di alcune  categorie  di  enti  vorranno
intraprendere per portare a conoscenza di  tutte  le  amministrazioni
interessate le innovazioni illustrate nella presente circolare. 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco 
 
p. Il direttore generale del Tesoro: Maresca 

(1) Si riporta uno stralcio  dell'art.  106,  comma  4,  del  decreto
    legislativo n. 50/2016: «4. Una modifica di un contratto o di  un
    accordo  quadro  durante  il  periodo  della  sua  efficacia   e'
    considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e),  quando
    altera considerevolmente gli elementi  essenziali  del  contratto
    originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi  1  e
    2, una modifica e' considerata sostanziale se una  o  piu'  delle
    seguenti condizioni sono soddisfatte: a)  la  modifica  introduce
    condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura
    d'appalto  iniziale,   avrebbero   consentito   l'ammissione   di
    candidati  diversi   da   quelli   inizialmente   selezionati   o
    l'accettazione  di  un'offerta  diversa  da  quella  inizialmente
    accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti  alla
    procedura di aggiudicazione;». 

(2) Il SEPA Direct Debit (o addebito diretto SEPA) e'  uno  strumento
    di pagamento di base per disporre  incassi  in  euro  all'interno
    della SEPA sulla base di un  accordo  preliminare  (mandato)  tra
    creditore  e  debitore  che  consente  di  addebitare   in   modo
    automatico il conto del debitore.  Per  approfondimenti  si  veda
    http://www.sepaitalia.eu/welcome.asp?Page=2392&chardim=0&a=a&lang
    id=1 

(3) Rulebook del SEPA  Direct  Debit  Core,  redatti  dallo  European
    Payments Council; gli interessi vengono calcolati sulla base  del
    tasso EONIA. 

(4) I  pagamenti  della  specie   si   configurano   come   pagamenti
    obbligatori per legge e per esigenze  che  esulano  dal  rapporto
    convenzionale. Essi, dunque, sono effettuati  dal  tesoriere  pro
    tempore anche in assenza del  mandato  dell'ente  (per  gli  enti
    locali si veda l'art. 185, comma 4, del  decreto  legislativo  n.
    267/2000).