N. 325 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1999
N. 325 Ordinanza emessa il 2 febbraio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Bologna sul ricorso proposto da uffico dell'entrate di Bologna 4, contro Berna Mario ed altra Imposte e tasse in genere - Imposta di registro - Trasferimenti a titolo oneroso di immobili destinati ad uso di abitazione non di lusso - Agevolazioni fiscali previste dall'art. 2, del d.-l. n. 12/1985 (convertito in legge n. 118/1985) e dall'art. 1, della legge n. 168/1982 - Cumulo - Applicabilita' ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Limite - Esclusione della possibilita' di rimborso - Ingiustificata disparita' di trattamento in danno dei contribuenti costretti al pagamento del tributo in corso di giudizio - Violazione del diritto di agire giudizialmente per la ripetizione dell'indebito. (Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.23 del 9-6-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 834/98 depositato il 4 marzo 1998, avverso la sentenza n. 35/17/97, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna dall'ufficio delle entrate di Bologna 4; Controparti: Berna Mario, residente a Bologna, in via Francioni, 6, difeso da Fabbri Silvia, residente a Bologna in via Donato Creti, II, Vandelli Maria Chiara, residente a Bologna in via Carlo Francioni, 6, difesa da Fabbri Silvia, residente a Bologna in via Donato Creti, II; La Commissione tributaria regionale di Bologna, sezione V, visti gli atti del procedimento n. 834/1998 osserva quanto segue: Con atto del 19 gennaio 1991 Berna Mario e Maria Chiara Vandelli acquistavano una porzione di immobile ad uso abitativo posta in Bologna, chiedendo di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2, decreto-legge n. 12/1985 convertito in legge n. 118/1985. Le agevolazioni richieste venivano concesse dall'ufficio del registro. In data 13 dicembre 1993, l'ufficio del registro notificava avviso di liquidazione, revocando i benefici concessi poiche' gli acquirenti avevano gia' usufruito delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, legge n. 168 del 22 aprile 1982. Berna Mario e Maria Chiara Vandelli ricorrevano alla Commissione tributaria di 1 grado di Bologna denunciando la erronea applicazione da parte dell'ufficio del registro della legge n. 118/1985. Nelle more del giudizio di 1 grado i ricorrenti erano costretti a soddisfare integralmente la pretesa tributaria dell'ufficio del registro. La Commissione tributaria di 1 grado di Bologna accoglieva il ricorso condannando l'ufficio del registro alla restituzione del tributo illegittimamente richiesto. L'ufficio del registro ha appellato la sentenza della Commissione tributaria di 1 grado di Bologna. Al momento della discussione del processo la materia in esame e' disciplinata dall'art. 7 commi 9 e 10, della legge n. 448/1998. Il nono comma rende legittimo il cumulo delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2, n. 118/1985 e dall'art. 1, della legge n. 168/1982. Il decimo comma stabilisce che le disposizioni di cui al nono comma si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge, "e non danno luogo a rimborso". Rileva la commissione che tale norma, nell'inciso "non danno luogo a rimborso" contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto molteplici aspetti. Innanzitutto contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto introduce una ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti che nelle more del processo hanno ottenuto la sospensiva della cartella di pagamento conseguente alla riliquidazione dell'imposta di registro, e quelli che non hanno ottenuto tale sospensiva. Infatti i primi vedono riconosciuta la legittimita' delle loro pretese e non devono corrispondere il tributo richiesto dall'ufficio del registro, mentre i secondi vedono riconosciuta la legittimita' delle loro identiche pretese, ma non possono ripetere quanto illegittimamente pagato coattivamente nelle more del giudizio. Contrasta poi con l'art. 24 della Costituzione poiche' impedisce al contribuente di ottenere il risultato concreto della propria azione giudiziaria volta a contrastare una illegittima pretesa della amministrazione finanziaria, attraverso il paradosso giuridico di una norma che apparentemente riconosce le ragioni del contribuente ma incogruamente gli vieta di ripetere, quanto gli e' stato illegittimamente fatto obbligo di corrispondere subito.
P. Q. M. Eccepisce la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge n. 448/1998, limitatamente all'inciso "e non danno luogo a rimborso", per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa notifica ai soggetti indicati dall'art. 23, della legge n. 87 dell'11 marzo 1953. Bologna, addi' 2 febbraio 1999 Il presidente: Marchesini Il relatore: Conti 99C0558