N. 421 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 1999
N. 421 Ordinanza emessa il 29 aprile 1999 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Fiengo Raffaele e Triola Clementina Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Ritardata restituzione, a causa di sospensione legale dell'esecuzione degli sfratti - Prevista maggiorazione del venti per cento sul canone aggiornato alle variazioni dell'indice ISTAT - Esenzione del conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. - Irragionevolezza della scelta operata dal legislatore - Violazione del diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno - Lesione del diritto di proprieta' del locatore. (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 6). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 42, secondo comma).(GU n.36 del 8-9-1999 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva del 21 aprile 1999; Letti gli atti di causa; Premesso in fatto Con atto notificato il 2 aprile 1997, Raffaele Fiengo, gia' conduttore dell'immobile sito in Napoli, alla via Lieti a Capodimonte n. 51/G, rilasciato il 10 settembre 1996, conveniva innanzi a questo pretore la locatrice Clementina Triola per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 3 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazione, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, al rimborso delle spese di trasloco e degli oneri sopportati, nonche' al risarcimento dei danni subiti per non aver adibito l'immobile ad abitazione propria, cosi' come dichiarato per accellerare le operazioni di sfratto; Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Triola, impugnando la domanda avanzata dalla controparte, della quale chiedeva il rigetto. Inoltre, la convenuta spiegava domanda riconvenzionale, per sentir condannare il Fiengo al risarcimento, tra l'altro, dei danni conseguenti al ritardo nella consegna dell'appartamento (la cui locazione era stata dichiarata cessata il 4 ottobre 1990, con esecuzione fissata in pari data), danni quantificati nell'importo di circa L. 900.000 per ogni mese di ritardo nella restituzione dell'immobile, quale differenza tra il canone effettivamente corrisposto dal conduttore e quello di mercato, pari, secondo l'assunto della Triola, a L. 1.400.000; Entrata in vigore la legge 9 novembre 1998 n. 431, recante la riforma della disciplina sulle locazioni abitative, la convenuta Triola sollevava questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6 della legge succitata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., "per violazione del principio di uguaglianza, del diritto d'azione e del diritto risarcitorio quale contenuto del diritto di proprieta'"; Osservato in diritto La norma impugnata definisce l'entita' dei corrispettivi dovuti dal conduttore qualora, cessato de iure il contratto, a causa delle sospensioni della esecuzione della graduazione degli sfratti, dovute a disposizioni precedenti o alle disposizioni della stessa legge n. 431/1998, sia impossibile (o sia stato impossibile) al locatore porre in esecuzione il titolo esecutivo al rilascio; Il richiamo operato dalla disposizione in esame a normative previgenti va interpretrato nel senso che il legislatore ha voluto regolare la misura della c.d. indennita' di occupazione anche per il passato, e cio' nell'evidente intento di risolvere i frequenti contrasti giurisprudenziali in ordine all'entita' del corrispettivo dovuto in favore del locatore ex art. 1591 c.c., operando retroattivamente una limitazione del risarcimento del danno da ritardata consegna dell'immobile locato in una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, con gli aggiornamenti in ragione del 75% della variazione dell'indice Istat verificatasi nell'anno precedente, e con l'ulteriore maggiorazione del 20% sull'importo come aggiornato; L'art. 14, comma 5 della legge n. 431/1998, stabilendo, per il periodo transitorio, il principio dell'ultrattivita' delle previgenti norme in materia di locazione "ai giudizi in corso" alla data del 30 dicembre 1998, e non "nei giudizi in corso", sembra, come affermato dai primi commentatori della nuova disciplina, riferirsi alle sole regole procedurali, di talche' essa non impedisce l'applicabilita' della disposizione impugnata anche nella controversia in esame, nonostante la pendenza della stessa alla data dell'entrata in vigore della riforma; La risoluzione dell'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6 della legge n. 431/1998 sollevata dalla Triola si presenta necessariamente pregiudiziale rispetto alla decisione della controversia in esame, avendo la convenuta - attrice in riconvenzionale - richiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno da ritardata consegna ex art. 1591 c.c. in misura chiaramente superiore a quella derivante dall'applicazione della suindicata disposizione; Vi sono sufficienti ragioni per dubitare della legittimita' costituzionale della norma impugnata nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c., una volta corrisposta la maggiorazione del 20% della misura del canone pagato all'epoca di cessazione del contratto, cosi' come aumentato dall'applicazione degli aggiornamenti Istat; L'art. 1591 c.c. stabilisce che "il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno"; Tale norma, pertanto, gia' espone il conduttore al pagamento di una somma pari al corrispettivo pattuito per la sua inadempienza all'obbligo contrattuale di restituire l'immobile all'esito del rapporto, introducendo, come osservato in dottrina, una sorta di "clausola penale legale"; Essa, inoltre, prevede espressamente, come si e' visto, la risarcibilita' del danno ulteriore subito dal locatore, onerato, ai sensi del comma 1, dell'art. 2697 c.c., di fornire la dimostrazione dell'ulteriore pregiudizio subito in concreto; Detta disposizione, peraltro, ha riscontrato rinnovato interesse, come testimoniato dal vivace dibattito giurisprudenziale a tal riguardo, in ragione del graduale transito dal regime vincolistico del canone legale (o "equo"), introdotto dalla legge n. 392/1978, alla libera contrattazione del corrispettivo dovuto dal conduttore, come ripristinata dalla recente riforma in tema di locazioni abitative, tramite il passaggio intermedio dell'istituto dei cd. patti in deroga di cui al d.-l. n. 333/1992, convertito in legge n. 359/1992, essendo stata ampliata in maniera evidente la sfera degli ulteriori danni suscettibili di risarcimento ai sensi dell'art. 1591 c.c.; La predeterminazione forfettaria dell'ulteriore danno subito dal locatore con la previsione della maggiorazione del 20% contenuta nella norma impugnata, prescindendo da ogni valutazione in concreto circa l'entita' dell'effettivo pregiudizio cagionato dal comportamento illecito del conduttore, appare in contrasto con il criterio di ragionevolezza nelle scelte legislative, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione; Essa, infatti, espone il locatore al rischio di vedersi risarcito solo in parte il danno subito a seguito del comportamento illecito del conduttore, laddove il canone corrisposto da quest'ultimo sia, ad esempio, largamente inferiore a quello di mercato (come, nella pratica, spesso puo' avvenire laddove il contratto di locazione sia soggetto alla sola disciplina della legge n. 392/1978); Per i rilievi esposti in precedenza, la norma appare in contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione, non consentendo al locatore di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quello predeterminato nella disposizione impugnata; La norma in esame, infine, sembra violare anche la garanzia costituzionale del diritto di proprieta' privata imposta dal capoverso dell'art. 42 della Costituzione, negando al proprietario di ottenere un pieno ristoro del suo patrimonio, depauperato dal comportamento illecito del conduttore; Giova ricordare, a tal riguardo, le pronunce della Consulta in relazione ai prospettati profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge n. 478/1987, nella parte in cui detta norma esonerava i conduttori di immobili ad uso diverso dalla responsabilita' per i danni cagionati al locatore dal ritardo nella restituzione del bene locato per il periodo intercorso tra la data di scadenza del regime transitorio previsto dall'art. 27 della legge n. 392/1978 e la data giudizialmente fissata per il rilascio o la data di stipulazione del nuovo contratto ai sensi dell'art. 1 del d.-l. n. 832/1986, convertito in legge n. 15/1987; Invero, in un primo tempo la Corte costituzionale, con sentenza n. 22/1989, escluse la fondatezza della predetta questione, in quanto l'eccezione alla regola dell'art. 1591 c.c. appariva giustificata in relazione alle gravi difficolta' del conduttore di trovare altro immobile adatto alle sue esigenze, tenuto conto, altresi', del periodo di tempo limitato in cui operava la deroga al disposto codicistico. Successivamente, la Consulta, con sentenza n. 149/1992, ritenne l'illegittimita' costituzionale del predetto art. 2, nella parte in cui esonerava il conduttore da responsabilita' per i danni cagionati al locatore dal ritardo nella restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza delle difficolta' per il conduttore di reperire altro immobile locato, e cio' in considerazione del fatto che il bilanciamento degli interessi in gioco, da un lato quello del conduttore ex art. 41 Cost. a non interrompere l'esercizio dell'impresa per il tempo occorrente a reperire un'altra sede, e dall'altro quello del locatore, protetto dall'art. 42 Cost., non poteva essere, neanche per un limitato periodo temporale, risolto in maniera assoluta a favore del primo, dovendosi consentire al locatore-creditore di dimostrare l'inesistenza, nel caso concreto, delle condizioni (gravi difficolta' per il conduttore di trovare altro immobile idoneo all'esercizio dell'impresa) giustificative del trattamento di favore riservato alla controparte; Alla luce delle predette pronunce, appare evidente il collegamento tra il diritto di credito risarcitorio di cui e' titolare il locatore ai sensi dell'art. 1591 c.c. e la garanzia costituzionale del diritto di proprieta' sancita dall'art. 42 della Costituzione; Pur nella consapevolezza che, secondo l'insegnamento del giudice delle leggi (vedi, in proposito, Corte costituzionale, sentenza 2 novembre 1996, n. 369), il legislatore ordinario puo' ritenere equa e conveniente una limitazione del risarcimento del danno - purche' cio' avvenga in casi eccezionali - nella fattispecie in esame, non appaiono ricorrere giustificate ragioni per comprimere, senza significative restrizioni temporali, il diritto di credito risarcitorio del locatore dinanzi al comportamento illecito del conduttore, tenuto conto che, alla luce dell'attuale reviviscenza del mercato delle locazioni abitative, favorita dal superamento del regime vincolistico dell'equo canone imposto dalla legge n. 392/1978, non appare sostenibile rinvenire, tra i motivi a sostegno di una limitata responsabilita' del conduttore, la persistente difficolta' di quest'ultimo a reperire altro alloggio; Va, pertanto, dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6 della legge n. 431/1998, nei limiti sopra indicati, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 42 cpv. della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c., corrisposta la maggiorazione del venti per cento prevista dalla norma impugnata; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e alle parti; Dispone la trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Napoli, addi' 29 aprile 1999. Il pretore: Suriano 99C0812