N. 211 ORDINANZA 26 maggio - 3 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  -  Invim  -  Criteri di applicabilita' - Valore
 esente - Misura - Apodittica affermazione circa  la  rilevanza  della
 questione  senza  il  minimo  riferimento alla fattispecie concreta -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, primo comma, lettera e)).
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
 
(GU n.23 del 9-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO,  dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,
 prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio   ONIDA,   prof.   Carlo
 MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  25, primo
 comma, lettera e), del d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  643  (Istituzione
 dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili)
 promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1997  dalla  Commissione
 tributaria  regionale di Roma sul ricorso proposto da Laurenti Renata
 contro l'Ufficio del  registro  di  Roma,  iscritta  al  n.  208  del
 registro  ordinanze  1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica - prima serie speciale - n. 14 dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  d'intervento  del  Presidente  del   Consiglio   dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  14 aprile 1999 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello avente ad  oggetto
 la decisione di primo grado di rigetto di un ricorso avverso l'avviso
 di   liquidazione   emesso   dal   competente  Ufficio  del  registro
 successioni,  la  Commissione  tributaria  regionale  di  Roma,   con
 ordinanza   del   18   novembre   1997,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo  comma,  lettera  e),
 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
 sull'incremento di valore degli immobili) in riferimento agli artt. 3
 e 53 della Costituzione;
     che  la  ricorrente in primo grado aveva dedotto l'illegittimita'
 della pretesa fiscale assumendo  che  anche  per  l'imposta  comunale
 sull'incremento  di  valore degli immobili (Invim) come per quella di
 successione, il tributo avrebbe dovuto essere applicato  considerando
 esente  il  valore fino alla somma di lire duecentocinquantamilioni e
 assoggettando ad imposta solo la quota eccedente;
     che secondo il rimettente la disposizione denunciata si  porrebbe
 in  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della
 disparita' di trattamento e del difetto  di  ragionevolezza,  nonche'
 con  l'art.  53  della  Costituzione  atteso  che  non riconoscere il
 suddetto limite di esenzione, inciderebbe in  maniera  sproporzionata
 sulla capacita' contributiva del soggetto colpito dall'imposta;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
   Considerato  che,  per  giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis
 ordinanze nn. 470 e 42 del 1998), "non e' correttamente sollevata  (e
 va    conseguentemente   dichiarata   inammissibile)   la   questione
 incidentale  di  legittimita'  costituzionale   se   l'ordinanza   di
 rimessione  si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della
 proposta  questione,  senza  il  minimo  riferimento  alla   concreta
 fattispecie  in  esame,  da cui risulti per quali ragioni ed in quali
 termini le varie norme impugnate dovessero trovare  applicazione  nel
 giudizio a quo";
     che,  il giudice a quo non ha sufficientemente motivato su alcuni
 elementi della fattispecie rilevanti ai fini della decisione;  ed  in
 particolare  se  trattasi  di  due  imposte,  quella di successione e
 quella per l'INVIM, dovute su un unico cespite o sul  valore  globale
 di  un complesso di beni; ne' ha chiarito in che misura dette imposte
 incidessero sulla somma richiesta dall'ufficio tributario, ne'  quale
 grado   di   parentela  o  affinita'  sussisteva  tra  l'erede  e  la
 ricorrente;
     che la  motivazione  appare  insufficiente  anche  riguardo  alle
 ragioni  della  sollevata questione di costituzionalita', limitandosi
 ad osservare che "per la fattispecie in esame si viene a  creare  una
 situazione  di disparita' di trattamento", senza precisare rispetto a
 quale situazione sussiste detta  disparita'  e  se  manchino  ragioni
 giustificative della stessa;
     che,   quindi,   la   questione   va   dichiarata  manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, lettera e) del
 d. P.R.  26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione  dell'imposta  comunale
 sull'incremento  di  valore  degli immobili) sollevata in riferimento
 agli  artt.  3  e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
 regionale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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