Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1992, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.(GU n.204 del 31-8-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale; Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata; Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania; Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia; Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprieta' unita' immobiliare); Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale e' stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1992, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre settembre-ottobre 1992, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni e' pari al 13,35%; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, e' pari al 13,35% per il bimestre settembre-ottobre 1992. La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito e' pari: a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1 gennaio 1992 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990; b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988; c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988. Di conseguenza, il tasso di riferimento e' pari: 1) al 14,30% per le operazioni di cui al punto a); 2) al 14,80% per le operazioni di cui al punto b); 3) al 15,10% per le operazioni di cui al punto c). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 agosto 1992 Il Ministro: BARUCCI