Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo Barilla.(GU n.112 del 15-5-1992)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il testo unico delle leggi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 e successive modificazioni ed integrazioni che, ai fini di un piu' efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalita' idonee a garantire tempestivita' e unitarieta' all'intervento; Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, n. 181, la quale impartisce direttive volte a disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilita' delle iniziative, comprese nel piano organico di intervento, alle agevolazioni che possono essere concesse in base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi; Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990 con la quale sono state fissate procedure e metodologie per il cumulo delle agevolazioni; Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990; Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo Barilla, trasmessa con nota del 12 marzo 1992 n. 2099/92, che contiene tra l'altro: l'impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che concorrono a definire il piano progettuale; le procedure ed i tempi di intervento ivi compresi gli incentivi in relazione all'accelerata attuazione ed al coordinamento del piano progettuale. Considerato che in connessione con le iniziative del piano progettuale e' previsto, per esigenze di razionalizzazione ed integrazione, ambientali e logistiche, il trasferimento a Foggia degli impianti molitori attualmente operanti a Termoli e Matera; Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Delibera: 1. E' approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il gruppo Barilla, con il quale il gruppo stesso si impegna a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a 834,4 miliardi di lire, oltre 25,5 miliardi per scorte, cosi' articolato: (Miliardi di lire) -- A) Investimenti tecnologici industriali . . . . . . . . 671,8 Scorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,5 B) Centro di ricerche . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,2 C) Progetti di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . 77,2 D) Progetti di formazione per addetti alle attivita' industriali . . . . . . . . . . . . . . . 31,2 ------- 859,9 2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti agevolazioni: A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da diverse iniziative nelle aree di Melfi (Potenza), Foggia, Marcianise (Caserta), Matera e Cagliari comportanti investimenti complessivi pari a 697,3 miliardi di lire (inclusi 25,5 miliardi di scorte); a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico n. 218/1978 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera e), della legge n. 64 del 1986, con l'attribuzione delle maggiorazioni del quinto, ove ricorrano, di cui all'art. 69, commi 4 e 5 del testo unico n. 218/1978; b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978 cosi' come modificato dall'art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9 della legge n. 64/1986. B) Quanto agli investimenti relativi al centro di ricerca di Foggia comportante spese per 54,2 miliardi di lire: a) contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del testo unico n. 218/1978, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto, ove ricorra, di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986; b) finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/1978 nella misura determinata ai sensi dell'art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9 della legge n. 64/1986. C) Quanto alla realizzazione dei progetti di ricerca comportanti spese pari a 77,2 miliardi di lire: contributo in conto capitale nella misura dell'80%, come previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986. D) Quanto alla realizzazione dei progetti di formazione e qualificazione di personale collegati agli investimenti tecnologici industriali comportanti spese pari a 31,2 miliardi di lire: contributo in conto capitale nella misura variabile tra il 70% e 90% dei costi in riferimento a personale gia' in forza ovvero neoassunto. 3. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni e il conseguente avvio degli impegni di spesa del gruppo Barilla previsti in attuazione delle iniziative contenute nella proposta di contratto, dovranno essere assunti, ove ricorrano le condizioni di legge, non oltre il 31 dicembre 1993. 4. L'onere complessivo delle agevolazioni finanziarie, a carico dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, per l'attuazione del contratto, e' valutato in 359 miliardi di lire. Il citato onere complessivo sara' considerato nel quadro delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, primo comma, del decreto-legge n. 237 del 20 marzo 1992, di rifinanziamento degli interventi nei territori del Mezzogiorno. Nel contratto di programma, comunque, dovra' essere inserita un'apposita clausola in forza della quale gli impegni finanziari del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno risultino subordinati all'approvazione del provvedimento di legge di conversione del detto decreto-legge. 5. Eventuali variazioni degli oneri a carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno eccedenti il limite del 10% dell'importo globale sopra indicato dovranno essere autorizzate dal CIPI, cosi' come dovra' essere autorizzata dal CIPI ogni altra variazione che comporti modifiche sostanziali del piano progettuale. 6. Per quanto concerne il trasferimento a Foggia degli impianti molitori attualmente operanti in Termoli e Matera, esso potra' essere attuato, ferme restando le competenze del Ministero dell'industria previste dall'art. 7- bis della legge n. 452/1987, nei limiti della complessiva capacita' produttiva attualmente esistente nei due stabilimenti di Termoli e Matera e senza alcun onere da parte dello Stato. 7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che puo' portare in sede di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede alla stipula e all'attuazione del contratto di programma, secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dalla normativa CEE. Roma, 25 marzo 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO