N. 210 ORDINANZA 6 - 18 giugno 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Necessita' di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.(GU n.25 del 27-6-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), promossi nel corso di diversi procedimenti penali con ordinanze del 12 aprile, del 2 maggio, del 12 aprile, del 3, 5, 12, 17, 26 e 2 maggio e del 28 aprile 2006 dalla Corte di appello di Messina, rispettivamente iscritte ai nn. 279, 332, 385, 386, 425, 426, da 443 a 445 e 576 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 36, 39, 41 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2006, nell'edizione straordinaria del 2 novembre 2006 e nel n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che con dieci ordinanze, identiche nella parte motiva, la Corte di appello di Messina ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilita' di appellare contro le sentenze di proscioglimento»; che la Corte rimettente - chiamata a celebrare il giudizio d'appello a seguito di appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze con cui gli imputati erano stati assolti con varie formule - adduce la rilevanza della questione di costituzionalita', stante la prescrizione, ex art. 10 della citata novella n. 46 del 2006, della immediata applicazione delle nuove norme in materia di inappellabilita' anche ai procedimenti in corso; che, quanto al profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo argomenta innanzitutto il contrasto della norma censurata con il principio di ragionevolezza espresso nell'art. 3 della Costituzione; che, infatti, i limiti all'appellabilita' delle sentenze di proscioglimento introdotti dalla legge n. 46 del 2006 «solo apparentemente» soddisferebbero «l'esigenza di parita' garantita dalla disposizione costituzionale», posto che, in realta', e' unicamente con riferimento all'organo dell'accusa che tali limiti assumono «preponderanza e rilievo centrale», avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento ed essendo gia' in precedenza inibito all'imputato l'impugnazione delle sentenza di proscioglimento con formula piena; che il rimettente - consapevole della costante affermazione della Corte costituzionale secondo cui il principio di parita' delle parti non comporta necessariamente identita' dei loro poteri processuali e che disparita' di trattamento sono possibili purche' trovino «una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza» - ritiene che nel caso di specie la scelta legislativa sia priva di qualsivoglia ragionevole giustificazione; che la disciplina censurata si risolverebbe, infatti, nella irragionevole soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte, portatrice «non di un interesse proprio bensi' di istanze di legalita' e di difesa sociale», cosi' violando anche il principio della parita' delle parti sancito dall'art. 111, comma 2 della Costituzione; che l'art. 593, come novellato, risulterebbe altresi' in contrasto con il principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione. Considerato che il dubbio di costituzionalita' sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero; che, stante l'identita' delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge e' dichiarato inammissibile»; che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Messina. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Flick Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007. Il cancelliere: Fruscella 07C0805