N. 210 ORDINANZA 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico
  ministero    -    Preclusione   (salvo   nelle   ipotesi   previste
  dall'art. 603,   comma 2,   se   la  nuova  prova  e'  decisiva)  -
  Sopravvenuta  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della
  norma  censurata  -  Necessita'  di  riesame  della rilevanza delle
  questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod.  proc.  pen.,  art. 593,  comma 2, come sostituito dall'art. 1
  della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2,
del  codice  di  procedura  penale, come sostituito dall'art. 1 della
legge  20 febbraio  2006,  n. 46  (Modifiche  al  codice di procedura
penale   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze   di
proscioglimento),  promossi  nel corso di diversi procedimenti penali
con  ordinanze  del 12 aprile, del 2 maggio, del 12 aprile, del 3, 5,
12,  17, 26 e 2 maggio e del 28 aprile 2006 dalla Corte di appello di
Messina,  rispettivamente  iscritte  ai  nn. 279, 332, 385, 386, 425,
426,  da  443  a  445  e 576 del registro ordinanze 2006 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, nn. 36, 39, 41 e 43, 1ª
serie   speciale,  dell'anno 2006,  nell'edizione  straordinaria  del
2 novembre 2006 e nel n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 23 maggio 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  con dieci ordinanze, identiche nella parte motiva,
la  Corte  di  appello  di  Messina  ha  sollevato, in relazione agli
artt. 3,  111,  secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 593,  comma 2,  del codice di
procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio
2006,  n. 46  (Modifiche  al codice di procedura penale in materia di
inappellabilita'  delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in
cui  preclude  al  pubblico  ministero  la  possibilita' di appellare
contro le sentenze di proscioglimento»;
        che  la  Corte  rimettente - chiamata a celebrare il giudizio
d'appello  a  seguito  di  appelli  proposti  dal  pubblico ministero
avverso  sentenze  con cui gli imputati erano stati assolti con varie
formule  -  adduce la rilevanza della questione di costituzionalita',
stante  la  prescrizione,  ex  art. 10 della citata novella n. 46 del
2006,  della  immediata  applicazione delle nuove norme in materia di
inappellabilita' anche ai procedimenti in corso;
        che,  quanto  al profilo della non manifesta infondatezza, il
giudice  a  quo  argomenta  innanzitutto  il  contrasto  della  norma
censurata  con  il  principio  di ragionevolezza espresso nell'art. 3
della Costituzione;
        che,  infatti,  i limiti all'appellabilita' delle sentenze di
proscioglimento   introdotti   dalla   legge  n. 46  del  2006  «solo
apparentemente»  soddisferebbero  «l'esigenza  di  parita'  garantita
dalla   disposizione  costituzionale»,  posto  che,  in  realta',  e'
unicamente  con  riferimento  all'organo  dell'accusa che tali limiti
assumono  «preponderanza e rilievo centrale», avendo solo il pubblico
ministero  l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento ed
essendo  gia' in precedenza inibito all'imputato l'impugnazione delle
sentenza di proscioglimento con formula piena;
        che  il  rimettente - consapevole della costante affermazione
della  Corte costituzionale secondo cui il principio di parita' delle
parti   non   comporta  necessariamente  identita'  dei  loro  poteri
processuali  e  che  disparita' di trattamento sono possibili purche'
trovino    «una   giustificazione   che   risponda   a   criteri   di
ragionevolezza»   -   ritiene  che  nel  caso  di  specie  la  scelta
legislativa sia priva di qualsivoglia ragionevole giustificazione;
        che  la  disciplina censurata si risolverebbe, infatti, nella
irragionevole soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una
sola parte, portatrice «non di un interesse proprio bensi' di istanze
di  legalita' e di difesa sociale», cosi' violando anche il principio
della  parita'  delle  parti  sancito  dall'art. 111,  comma 2  della
Costituzione;
        che  l'art. 593,  come  novellato,  risulterebbe  altresi' in
contrasto  con  il  principio  di  obbligatorieta' dell'azione penale
sancito dall'art. 112 della Costituzione.
    Considerato  che  il  dubbio  di  costituzionalita'  sottoposto a
questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica
dell'art. 593  del  codice  di  procedura penale ad opera dell'art. 1
della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46,  dell'appello delle sentenze
dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;
        che,  stante l'identita' delle questioni proposte, i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte,  con  sentenza  n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale   dell'art. 1  della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46
(Modifiche   al   codice   di   procedura   penale,   in  materia  di
inappellabilita'  delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in
cui,  sostituendo  l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude
che  il  pubblico  ministero  possa  appellare  contro le sentenze di
proscioglimento,    fatta   eccezione   per   le   ipotesi   previste
dall'art. 603,  comma 2,  del  medesimo  codice, se la nuova prova e'
decisiva»,  e  dell'art. 10,  comma 2,  della  citata legge n. 46 del
2006,  «nella  parte in cui prevede che l'appello proposto contro una
sentenza  di  proscioglimento dal pubblico ministero prima della data
di   entrata   in   vigore   della   medesima   legge  e'  dichiarato
inammissibile»;
        che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte,
gli  atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per
un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  alla  Corte  di appello di
Messina.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0805