N. 700 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 1991
N. 700 Ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 dal tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Lafronza Vincenzo Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte del giudice per aver pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di uno dei coimputati - Lamentata omessa previsione di incompatibilita' - Violazione dei principi della legge delega e del giudice naturale - Mancata garanzia della terzieta' e imparzialita' del giudice - Richiamo alla sentenza n. 496/1990. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 25, 76 e 77).(GU n.47 del 27-11-1991 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Con decreti del 28 marzo e 24 maggio 1991 il g.i.p. presso il tribunale di Bari disponeva il giudizio nei confronti di Lafronza Vincenzo e Malcangio Salvatore per i reati di concorso in truffa aggravata in danno dell'E.A.A.P. e di falso in scrittura privata, nella rispettiva qualita' di funzionario responsabile dell'ente e di aggiudicatario di forniture di reattivi chimici all'impianto di Fortore di detto ente, il Lafronza anche dei reati di cui agli artt. 479 e 328 del c.p. ed il Malcangio altresi' dei reati di falsa fatturazione e d'inadempienza di pubblica fornitura. All'udienza del 18 settembre 1991 il difensore del Malcangio, munito di procura speciale, chiedeva per il proprio assistito l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ed il tribunale, disposta la separazione del giudizio nei confronti del Lafronza, provvedeva in conformita' dopo aver acquisito il consenso ed il fascicolo del pubblico ministero; nel processo a carico del suddetto Lafronza il difensore ha di seguito eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice che per qualsiasi causa abbia preso conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di atti delle indagini preliminari, come indubitabilmente e' accaduto nella specie per il tribunale, che in sede di applicazione della pena al Malcangio ha di necessita' acquisito il fascicolo del p.m. e sugli atti in esso contenuti ha fondato la decisione ex art. 444 del c.p.p. Sentite le parti e premesso che il difensore dell'imputato ha fatto implicito riferimento ai parametri fissati negli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, che si assume violati in quanto la fattispecie evidenzierebbe la lesione del principio di piena attuazione del sistema processuale accusatorio di cui alla legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, e di quello del rispetto del giudice naturale, attesa l'accentuata "terzieta'" del giudice in tale sistema e la conseguente esigenza di assicurare la certezza dell'imparzialita' dello stesso attraverso l'esclusione di una valutazione preconcetta sul merito. Cio' premesso, il tribunale rileva che per il caso in esame devono trovare applicazione i principi gia' dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 496 del 15-26 ottobre 1990. Pur sottolineando che "il rilievo assegnato alla terzieta' del giudice e' stato significativamente accentuato con la previsione che il giudice della fase del giudizio non debba conoscere gli atti compiuti durante le indagini preliminari", la Corte ha precisato che nell'ottica della delega (art. 2, direttiva n. 67) "non ogni attivita' precedentemente svolta vale a radicare l'incompatibilita'", ma che certamente questa si sostanzia, nei casi non specificamente previsti dalla normativa, quando il giudice nelle precedenti fasi abbia compiuto una valutazione di contenuto dei risultati delle indagini preliminari. Orbene, se cio' consente di affermare che la mera conoscenza degli atti del fascicolo del p.m. non comporta di per se' l'incompatibilita' denunciata (e' sub iudice la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, del c.p.p., riferita al giudice del riesame), e' per contro manifestamente fondato il rilievo sull'incompatibilita' allorche' il giudice e' stato gia' chiamato ad esprimere comunque una valutazione sul merito dei fatti e sulla fondatezza o meno delle relative imputazioni. E' quanto incontrovertibilmente avvenuto nel caso di specie, posto che il tribunale, considerando la posizione del coimputato Malcangio, ha preso piena conoscenza degli atti dell'indagine preliminare ed ha espresso il proprio convincimento in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti, anche in relazione alle aggravanti contestate, escludendo altresi' che ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 del c.p.p. Tale situazione consente di rilevare l'inevitabile condizionamento del giudice rispeto al successivo giudizio cui e' chiamato sugli stessi fatti nei confronti del coimputato. La questione e' rilevante per la composizione del collegio nelle persone degli stessi giudici che hanno preso parte nel giudizio di applicazione della pena su richiesta della parte.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nel giudizio di applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. nei confronti di coimputato, nello stesso processo, di concorso negli stessi reati; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato. Bari, addi' 10 ottobre 1991 Il presidente estensore: PAGANO 91C1236