MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 2013 

Riduzione degli  obiettivi  programmatici  del  patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2012 delle province e dei comuni  con  popolazione
superiore  ai  5.000  abitanti,  in   attuazione   del   comma   122,
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito
dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 149. (13A00868) 
(GU n.31 del 6-2-2013)

 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,
come sostituito dall'art. 7,  comma  5,  del  decreto  legislativo  6
settembre  2011,  n.  149,  il  quale   prevede   che   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  con  apposito  decreto,  emanato  di
concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  autorizzi  la  riduzione  degli
obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto  di  stabilita'
interno  in  base  ai  criteri  definiti  con  il  medesimo  decreto.
L'importo della  riduzione  complessiva  per  province  e  comuni  e'
commisurato agli  effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione
della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'
interno, operata a valere sul fondo sperimentale  di  riequilibrio  e
sul fondo perequativo. Lo schema di decreto di cui al  primo  periodo
e' trasmesso alle  Camere  corredato  di  relazione  tecnica  che  ne
evidenzi gli effetti finanziari; 
  Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  il
quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore  a
5.000  abitanti  e,  a  decorrere  dall'anno  2013,  i   comuni   con
popolazione compresa tra 1.000  e  5.000  abitanti,  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 32,  che  costituiscono  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto il comma  5,  dell'art.  31,  della  legge  n.  183/2011  che
dispone, per gli enti  che  risultano  collocati  nella  classe  piu'
virtuosa - in esito a quanto previsto  dall'art.  20,  comma  2,  del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111  -  che   il   conseguimento
dell'obiettivo strutturale avviene realizzando un saldo  espresso  in
termini di competenza mista pari a zero, ovvero  pari  ad  un  valore
compatibile con  gli  spazi  finanziari  derivanti  dall'applicazione
della cosiddetta "clausola di salvaguardia" introdotta dal successivo
comma 6, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo  sport  e  il  Ministro  per  la  coesione
territoriale, d'intesa con la Conferenza  Unificata,  del  25  giugno
2012, n. 0048345, concernente la riduzione degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno degli  enti  locali  effettuata  in  base  alla
virtuosita' ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legge  n.  98
del 2011; 
  Visto l'art. 31, comma 20, della richiamata legge n. 183/2011,  che
dispone che ciascuno degli enti di  cui  al  comma  1  e'  tenuto  ad
inviare,  entro  il  termine  perentorio  del  31   marzo   dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
una certificazione del saldo finanziario  in  termini  di  competenza
mista  conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale,   dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico-finanziaria. La mancata trasmissione  della  certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al
patto di stabilita' interno; 
  Visto il comma 24, dell'art. 31, della predetta legge  n.  183  del
2011 con il quale si prescrive che gli enti locali  commissariati  ai
sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
sono soggetti al patto di stabilita' interno dall'anno  successivo  a
quello della rielezione degli organi istituzionali; 
  Visto l'art. 7, del decreto legge 6 giugno 2012 n.  74,  convertito
con modificazioni dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,  recante  la
disciplina degli  interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici  che  hanno  interessato  il  territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia  e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, il quale introduce, in favore  dei
predetti enti, una deroga alle regole del patto di stabilita' interno
secondo cui gli obiettivi per essi previsti sono migliorati  in  modo
tale da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per  un
importo complessivo di euro 40 milioni per  i  comuni  della  regione
Emilia Romagna e di euro 5 milioni per i  comuni  di  ciascuna  delle
regioni Lombardia e Veneto; 
  Visto il comma 1-bis, dell'art. 7, del richiamato decreto legge  n.
74/2012, cosi' come introdotto dall'art. 11,  comma  1,  lettera  a),
punto 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, che  dispone  che
ai comuni ricadenti nei territori interessati  dagli  eventi  sismici
dei giorni 20 e 29 maggio 2012  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
decreto legge n. 74/2012, non si applicano le sanzioni per il mancato
rispetto del patto di stabilita' interno 2011, ai sensi dell'art.  7,
comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
giugno 2012 di  differimento  dei  termini  per  l'adempimento  degli
obblighi tributari,  con  il  quale  e'  stato  individuato  l'ambito
soggettivo di  applicazione  delle  disposizioni  recate  dal  citato
decreto legge n. 74 del 2012; 
  Visto l'art. 67-septies del decreto legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  che
estende ai territori dei comuni di Ferrara e Mantova, nonche', previa
verifica del nesso di causalita', agli altri comuni espressamente ivi
indicati, l'applicazione delle disposizioni recate dal decreto  legge
n. 74 del 2012; 
  Vista la disposizione recata dall'art. 7, comma 2, lettera a),  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, cosi'  come  modificato
dall'art. 4, comma 12-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,  con
la quale si prescrive che, in caso di mancato rispetto del  patto  di
stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno  successivo
a quello dell'inadempienza, e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in  misura
pari alla  differenza  tra  il  risultato  registrato  e  l'obiettivo
programmatico  predeterminato  e  che,  in  caso  di  incapienza  dei
predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del
bilancio dello Stato le somme residue; 
  Considerato che nella formulazione del  citato  art.  7,  comma  2,
lettera a), antecedente alla modifica, veniva stabilito un tetto alla
sanzione pari al  3  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate
nell'ultimo consuntivo; 
  Visto il comma 4, dell'art. 7, del citato  decreto  legislativo  n.
149 del 2011, che prescrive che le disposizioni del medesimo  art.  7
si applicano in caso di mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno relativo agli anni 2010 e seguenti; 
  Considerato  che   la   riduzione   complessiva   degli   obiettivi
programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma  122,
e' commisurata agli effetti finanziari determinati  dall'applicazione
della sanzione operata, in caso di  mancato  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e
che, sulla  base  delle  informazioni  desunte  dalle  certificazioni
inviate dagli enti locali ai sensi del citato comma  20,  emerge  che
nell'anno 2011 risultano non aver raggiunto l'obiettivo del patto  di
stabilita' interno 1 provincia e 100 comuni; 
  Considerato che il comune di Belgioioso, pur essendo tra  i  comuni
che non hanno raggiunto l'obiettivo, non e' soggetto alla sanzione in
quanto rientra nella  fattispecie  disciplinata  dall'ultimo  periodo
dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149  del
2011; 
  Considerato che le  domande  cautelari  presentate  dai  comuni  di
Messina e Tremestieri  Etneo,  nell'ambito  dei  ricorsi  incardinati
innanzi al Tar Sicilia - sezione  di  Catania,  sono  state  accolte,
rispettivamente, con ordinanze n. 1027 dell'8 novembre 2012 e n. 1129
del 6 dicembre 2012, e che, pertanto, e' sospesa l'irrogazione  della
sanzione prevista dall'art. 7,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 149 del 2011; 
  Considerato che risulta pendente innanzi al Tar Sicilia  -  sezione
di Catania ricorso del comune di Barcellona Pozzo di  Gotto,  analogo
nelle censure ai due ricorsi incardinati  dai  comuni  di  Messina  e
Tremestieri Etneo innanzi  al  medesimo  Tar  Sicilia  -  sezione  di
Catania, e corredato  anch'esso  di  domanda  cautelare  di  prossima
definizione; 
  Considerato che  l'importo  degli  effetti  finanziari  determinati
dall'applicazione della sanzione agli enti che  non  hanno  raggiunto
l'obiettivo del patto di stabilita' interno ammonta, rispettivamente,
ad € 1.171.663 per le province e ad € 71.844.489 per i comuni; 
  Visto l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale dispone la riduzione del fondo  sperimentale  di  riequilibrio,
come determinato ai sensi dell'art.  2  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, del fondo perequativo, come determinato  ai  sensi
dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011,  e  dei
trasferimenti erariali dovuti ai comuni  della  Regione  Siciliana  e
della Regione Sardegna per un importo pari a 500 milioni di euro  per
l'anno 2012, a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013  e
2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; 
  Visto inoltre il comma 6-bis del predetto art. 16 del decreto legge
n. 95 del 2012, introdotto dall'art. 8, comma 3, del decreto legge n.
174  del  2012,  in  base  al  quale,  per  l'anno  2012,  ai  comuni
assoggettati nell'anno 2012  alle  regole  del  patto  di  stabilita'
interno non si applica la riduzione di cui  al  comma  6  e  che  gli
importi delle  riduzioni  da  imputare  a  ciascun  comune,  definiti
mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma  6,
non sono validi ai fini  del  patto  di  stabilita'  interno  e  sono
utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del 25 ottobre 2012 con
il quale sono state determinate le riduzioni delle risorse ai  comuni
ai sensi del richiamato art. 16 commi 6 e 6-bis del decreto legge  n.
95 del 2012; 
  Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legge n.  174  del  2012,  il
quale dispone che per gli anni 2012 e 2013 ai  comuni  ricadenti  nei
territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29  maggio
2012 di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n.  74  del  2012,
non si applicano le disposizioni recate del predetto comma  6,  fermo
restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste  di  500
milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno
2013; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
per l'anno 2012 alle disposizioni di cui  al  richiamato  comma  122,
all'emanazione  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per la  riduzione  degli
obiettivi annuali degli enti di cui al comma  1  dell'art.  31  della
legge n. 183 del 2011; 
  Vista l'intesa sancita  in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 29 novembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Per l'anno 2012, i comuni di cui al comma 1, dell'art. 31, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, che, alla data del 31  ottobre  2012,
risultano adempienti al patto di stabilita' interno del 2011  e  sono
assoggettati al patto di stabilita' interno 2012, riducono il proprio
obiettivo di saldo finanziario di un importo pari a 19,57  per  cento
dell'ammontare  dei  risparmi  assegnati,  per  il  2012,  ai   sensi
dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come  modificato
dal comma 3, dell'art. 8 e dal comma  2,  dell'art.  11  del  decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174. La predetta riduzione non  si  applica
ai comuni che, in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2,  del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, risultano collocati nella  classe
virtuosa. 
  2. Per l'anno  2012,  le  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia  e  Rovigo,  le  cui  popolazioni  sono  state
colpite dagli eventi sismici del 20 e 29  maggio  2012,  riducono  il
proprio obiettivo di saldo finanziario degli  importi,  di  cui  alla
seguente tabella,  determinati  in  base  all'incidenza  delle  spese
correnti medie registrate nel triennio 2006/2008  proporzionate  alla
popolazione dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
I comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 sono  indicati
nell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia 1° giugno 2012
e nell'art. 67-septies del decreto legge 22 giugno, n. 83  del  2012,
limitatamente a quelli per i quali non e' prevista la verifica  della
sussistenza del nesso di casualita' tra i danni subiti e  gli  eventi
sismici. 
    

     Provincia        Riduzione obiettivo
      Bologna                181.345
      Ferrara                254.863
      Modena                 265.830
   Reggio Emilia             130.127
      Mantova                284.873
      Rovigo                  54.625
      Totale               1.171.663

    
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 gennaio 2013 
 
                    Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli 
 
Il Ministro dell'interno: Cancellieri