Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 «interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)».(GU n.39 del 27-9-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 1. Il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 «interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)», e' sostituito dal seguente: «2. L'indennizzo di cui all'Art. 1, comma 2, lettera b), e' concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino ove si verifichino aborti di fattrici vaccinate entro venti giorni dall'avvenuta vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell'istituto zooprofilattico sperimentale. L'indennizzo e' concesso nella misura massima del 90 per cento del valore di mercato per categoria e tipologia di animale rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 13 maggio 2003 MARTINI La presente legge, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2003, e' promulgata a seguito di adeguamento alla decisione della Commissione europea pervenuta in data 25 marzo 2003.